Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-02, n. 202206790

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-02, n. 202206790
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206790
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2022

N. 06790/2022REG.PROV.COLL.

N. 06275/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6275 del 2021, proposto da
Termini Food s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato T A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

Garden Pizza s.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda ter ) n. 7557/2021, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 28 aprile 2022 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati Acconcia e Memeo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione n. CA/2879/2018 notificata il 10 ottobre 2018 Roma Capitale ha ordinato la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in un locale di proprietà dell’Amministrazione comunale da Termini Food s.r.l.s. in virtù del contratto di affitto di azienda sottoscritto il 7 ottobre 2016 con Garden Pizza s.r.l., locataria del locale, e due SCIA di subingresso del 2016.

In particolare, il provvedimento esponeva che né Garden Pizza né Termini Food avevano comunicato a Roma Capitale l’avvenuto affitto d’azienda e il subentro nel locale, a termini dell’art. 13 del contratto di locazione e dell’art. 36, ivi richiamato, della l. 27 luglio 1978 n. 392 , Disciplina delle locazioni di immobili urbani , che stabilisce che “ Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ”. Contestava pertanto a Termini Foods, ai sensi degli artt. 15 e 20 comma 1 dell’allora vigente l.r. Lazio 29 novembre 2006 n. 21 e dell’art. 6 comma 3 del d.lgs. 193/07, la carenza di un titolo idoneo a occupare l’immobile sede dell’attività, in contrasto con quanto dichiarato nelle SCIA di subingresso, e disponeva la decadenza dei titoli autorizzativi.

2. Termini Food ha impugnato il predetto provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, nella resistenza dell’Amministrazione comunale, lo ha respinto con sentenza della Sezione seconda ter n. 7557/2021.

3. La società ha proposto appello, deducendo: 1) Errata e falsa applicazione dell’art. 8 Cod. proc. amm.; contrasto tra la motivazione resa dal giudice amministrativo incidenter tantum sulla questione presupposta relativa a diritti e la sentenza del giudice ordinario sui medesimi diritti; violazione di legge; errata e falsa applicazione degli artt. 15 e 20 della l.r. Lazio n. 21/2006, della l. n. 392/1978 (art. 36), della l. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere; errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà tra premessa e motivazione; 2) Errata e falsa applicazione della l.r. Lazio n. 21/2006 (art.15-20). Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Roma Capitale si è costituita in resistenza, instando per la reiezione del gravame.

L’appellante ha depositato una memoria difensiva.

Con ordinanza n. 4962/2021 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata dall’appellante, sospendendo per l’effetto l’esecutività della sentenza impugnata.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28 aprile 2022.

4. Al fine della miglior comprensione delle questioni dibattute nell’odierno giudizio è necessario esporre che l’odierna appellante Termini Food in primo grado ha rappresentato, in fatto:

- di aver comunicato a Roma Capitale il subingresso nel locale di proprietà comunale mediante la SCIA del 27 ottobre 2016, n. CA/2016/178255, cui era allegato, tra altro, il contratto di affitto di azienda sottoscritto con Garden Pizza;

- che Roma Capitale nulla ha contestato al riguardo;

- che, in ogni caso, il 18 giugno 2018, ovvero dopo l’accertamento effettuato dalla polizia municipale il 9 aprile 2018 presso il locale, che ha dato avvio al procedimento esitato con l’atto impugnato, Garden Pizza ha inoltrato a Roma Capitale la comunicazione, tardiva, di sublocazione per affitto d’azienda, ex art. 36 l. 392/1978, alla quale il Comune non si è opposto nel previsto termine di trenta giorni.

In diritto, ha sostenuto, tra altro, la falsità del presupposto implicitamente assunto dal provvedimento impugnato, ovvero l’inefficacia del contratto di locazione corrente tra Roma Capitale e Garden Pizza, in quanto:

- la principale prescrizione contenuta nell’art. 36 della l. 392/1978 era rispettata, essendo Garden Food cessionaria in locazione dell’azienda;

- la comunicazione prevista dalla stessa norma era stata effettuata dal locatario, ancorchè tardivamente;

- detta tardività, rilevando la comunicazione in parola sul solo piano del rapporto contrattuale sottostante, segnatamente ai fini dell’opposizione del locatore, e in assenza di un termine legale o contrattuale per l’effettuazione dell’adempimento, non poteva produrre alcun effetto diretto

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