Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-01-02, n. 202500003

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-01-02, n. 202500003
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202500003
Data del deposito : 2 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2025

N. 00003/2025REG.PROV.COLL.

N. 04843/2024 REG.RIC.

N. 05147/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4843 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , relativamente alla procedura CIG A0323AA530, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



contro

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , Ministero dell’economica e delle finanze, Ministero dell’interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , nonché Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum :
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5147 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativamente alla procedura CIG A0323AA530, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



contro

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



per la riforma

quanto al ricorso n. 4843 del 2024:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 11928/2024, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 5147 del 2024:

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 11928/2024, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, di -OMISSIS- s.r.l., del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di -OMISSIS-s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Francesco Zaccone e Fabio Massimo Pellicano; dato altresì atto che l'avvocato Francesco Scalia ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società -OMISSIS-s.r.l. impugnava il provvedimento con cui il Consorzio di Bonifica Litorale Nord aveva aggiudicato, in favore di -OMISSIS- s.r.l., la procedura aperta di affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle “ Opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica – Fraz. Martellona (Tivoli) ”, giusta delibera n. 12 del 23 febbraio 2024.

La ricorrente estendeva quindi l’impugnativa ai verbali di seduta pubblica e riservata di gara, nelle parti in cui si era stata disposta l’ammissione di -OMISSIS- s.r.l. e la valutazione dell’offerta dalla stessa presentata, formulando altresì richiesta di subentro nel contratto eventualmente sottoscritto, previa dichiarazione d’inefficacia dello stesso ex artt. 121 e 122 Cod. proc. amm.

Il gravame era affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai requisiti speciali di progettazione richiesti al concorrente. Violazione e falsa applicazione dei §§ 5, 9 e 9.2.2. del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 c. 3 lett. b) e dell’art. 95 c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi generali in tema di appalti pubblici. Violazione dei principi di par condicio, buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità .

2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione ai criteri di valutazione delle offerte. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti al par. 20.1 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 c. 4 del D.lgs. 36/2023. Violazione dei principi generali in tema di appalti pubblici. Violazione dei principi di par condicio, buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, irragionevolezza ed illogicità .

La ricorrente contestava, in particolare, il difetto in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnico professionale indicato dal par. 9.2.2 del disciplinare, in uno all’errata attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica della controinteressata in relazione ai criteri B.4, B.2, B.1 e B.6 del medesimo disciplinare.

Si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e -OMISSIS- s.r.l., entrambi concludendo per l’infondatezza del gravame.

Con motivi aggiunti del 17 aprile 2024, -OMISSIS-s.r.l. impugnava quindi, in via meramente derivata, il verbale prot. n. 5773/2024 del 26 marzo 2024, avente ad oggetto la procedura di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario nei confronti della controinteressata, nonché l’accertamento delle condizioni di consegna in via d’urgenza delle lavorazioni inerenti alla procedura oggetto di causa, in uno alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 892 del 27 marzo 2024 (recante ratifica della delibera d'urgenza del

Presidente n. 12 del 23 febbraio 2024, di aggiudicazione dell'appalto).

A sua volta -OMISSIS- s.r.l. proponeva ricorso incidentale, con il quale impugnava l’ammissione alla gara del RTI tra -OMISSIS-s.r.l. e-OMISSIS- s.r.l, la valutazione da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla ricorrente principale in

uno all’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica ed alla stessa aggiudicazione, nella parte in cui era stata assegnata al RTI -OMISSIS-s.r.l./-OMISSIS-s.r.l. la posizione di secondo graduato.

La ricorrente incidentale contestava, in particolare, l’omessa valutazione, in sede di ammissione alla gara, di una precedente risoluzione contrattuale che aveva visto coinvolta la società -OMISSIS-s.r.l., non ritenendo a tal fine sufficiente che tale episodio fosse stato comunque menzionato dalla detta società nei propri documenti di gara.

Lamentava inoltre la presunta violazione, da parte di -OMISSIS-s.r.l, degli (ulteriori) obblighi dichiarativi inerenti alla qualità di consorziata del -OMISSIS-, avendo tal ultimo soggetto partecipato in proprio alla gara oggetto di causa; contestava infine l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica formulata dall’RTI guidato da -OMISSIS-s.r.l in relazione al criterio B.2 del disciplinare di gara.

Con sentenza 13 giugno 2024, n. 11928, il giudice adito accoglieva sia l’impugnazione principale che quella incidentale – caratterizzate dal contenere cause reciprocamente escludenti – con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato.

Avverso tale decisione -OMISSIS-s.r.l. interponeva appello, fondato su un unico motivo di gravame, così rubricato: “ Erroneità in parte qua della decisione di prime cure in relazione all’accoglimento della seconda censura del ricorso incidentale.

Violazione e falsa applicazione delle clausole di lex specialis in punto di modalità di presentazione dell’offerta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 67 c. 4 e 95, comma 1, lett. d) d.lgs. 36/23. Violazione dell’art. 96, comma 14 d.lgs. 36/23. Violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/23. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 c. 7 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento e sviamento e perplessità ”.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, insistendo a sua volta per l’accoglimento dell’appello, sul presupposto che, avendo il -OMISSIS- partecipato alla procedura di gara indicando come esecutrice un’altra consorziata (segnatamente, R.G. -OMISSIS- s.r.l.), laddove la società-OMISSIS- s.r.l. aveva preso parte alla procedura di gara per proprio conto, quale mandante del RTI con l’appellante, non sussistesse nel caso di specie alcun onere dichiarativo in capo ai partecipanti – né, di converso – un obbligo in

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