Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202308955

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202308955
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308955
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 08955/2023REG.PROV.COLL.

N. 05659/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2021, proposto dal Brig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. A F T ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda stralcio, dell’-OMISSIS- resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Pierpaolo De Vizio, per delega dell’avv. A F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il sig. -OMISSIS- militare del Corpo della Guardia di Finanza, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, indicata in epigrafe, di reiezione del ricorso col quale aveva impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza ha resistito in giudizio con memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – L’odierno appellante, che avendo subito in data 14 maggio 2005 la sanzione della perdita del grado per rimozione, poi annullata, non aveva prestato servizio da quella data fino al 24 marzo 2010, è stato giudicato inidoneo all’avanzamento ad anzianità al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009 perché ritenuto sfornito dei requisiti morali e caratteriali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

In particolare la Commissione di avanzamento, valutati i precedenti di servizio da cui risultava che il militare aveva subito una sanzione disciplinare di giorni cinque di consegna di rigore e aveva registrato una flessione nel rendimento, da “eccellente” a “superiore alla media – distinto”, per il periodo dal 31 dicembre 1999 al 12 giugno 2000, è pervenuta a tale giudizio:

- considerando “ la condotta particolarmente deplorevole, anche per il pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo, tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare inflitta dalla quale emergono, in capo al militare, determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo; tenuto altresì conto della flessione nel rendimento in servizio registrata ”;

- ritenendo che “ in sede di bilanciamento, gli aspetti negativi evidenziati risultino prevalenti rispetto a quelli positivi ai fini del giudizio circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono commesse maggiori responsabilità di comando e di controllo ”.

2. – Il T.A.R. ha respinto i motivi d’impugnazione articolati dal ricorrente - incentrati sulla considerazione che il giudizio d’inidoneità sarebbe stato illegittimamente fondato su una sanzione disciplinare riguardante fatti antecedenti il periodo oggetto di valutazione e irrogata in epoca successiva al periodo medesimo, nonché su una risalente flessione di rendimento comunque inidonea a riflettersi sulle sue qualità morali e caratteriali - motivando la sua decisione nei seguenti termini:

«(…) la commissione ha attribuito rilevanza

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