Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-05-25, n. 202204162

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-05-25, n. 202204162
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204162
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 04162/2022REG.PROV.COLL.

N. 02654/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2022, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M I, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;

contro

la società agricola Kiwi Sud a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M F, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;

nei confronti

della società agricola Quercete a .r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia;
di Parzanese Fernanda e Famiglietti Federico, non costituiti in giudizio;

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 8407 del 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della società agricola Kiwi Sud a r.l. e della società agricola Quercete a r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022, il Cons. Pier Luigi Tomaiuoli, udito per le parti l’Avvocato M I e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli Avvocati M F e Umberto Gentile;

sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO e DIRITTO

1.- La Regione Campania ha proposto ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui questo Consiglio, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società agricola Kiwi Sud a r.l (d’ora in avanti, Kiwi Sud) volto all’accertamento del suo «diritto» «a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento» (così, testualmente, il ricorso in primo grado), in relazione al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. «Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R. Campania 2014/2020, e all’annullamento dei provvedimenti impugnati, ossia di tre proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della graduatoria finale, nella parte in cui illegittimamente non comprendeva la società ricorrente tra i soggetti ammessi a finanziamento.

L’Amministrazione, premesso di avere, in ottemperanza alla menzionata sentenza, ammesso a finanziamento la Kiwi Sud e sottoscritto il relativo «contratto di sottomissione», lamenta che essa sia affetta da errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 4, cod. proc. civ., nella parte in cui ha annullato le proroghe, senza precisare che tale annullamento è «limitato alla sola posizione di controparte».

Secondo la Regione Campania, la prova che «il giudice sia incorso in errore di fatto revocatorio», nel non statuire che l’annullamento delle proroghe ha effetti limitati alla posizione della ricorrente, la si ritrarrebbe dall’omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento del decreto con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti finanziabili e sull’eccezione dell’Amministrazione relativa alle «ripercussioni finanziarie conseguenti all’annullamento tout court delle proroghe» e della «intera graduatoria nella parte in cui sono presenti le domande dei beneficiari successivi alla prima proroga», nonché all’estrema difficoltà, se non impossibilità, di recuperare le somme già erogate a oltre il 90% dei beneficiari.

2.- Si è costituita in giudizio la Kiwi Sud, confermando che la Regione Campania ha dato esecuzione alla sentenza, per quanto di suo interesse, rappresentando «che il gravame non attiene in alcun modo alla posizione della società deducente», ormai «consolidata», e rimettendo «al Collegio ogni decisione in ordine alla fondatezza del ricorso».

3.- Si è costituita anche la società agricola Quercete a r.l, controinteressata non costituita nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza oggetto della richiesta revocazione, aderendo alle richieste della Regione ricorrente.

4. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

È noto che l’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106, comma 1, cod. proc. amm., e 395, comma 4, cod. proc. civ., deve consistere in un errore percettivo, che può riguardare solo un fatto materiale e non l’attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione VI, 22 agosto 2017, n. 4055;
sezione V, 7 aprile 2017, n. 1640;
in termini, Cassazione civile, sezione lavoro, 18 febbraio 2022, n. 5416;
sezione III, 5 dicembre 2018, n. 31563).

Ciò che la Regione Campania lamenta, invece, è proprio una erronea interpretazione della domanda proposta dalla società ricorrente, che, in tesi, sarebbe limitata alla sua ammissione al finanziamento e non si estenderebbe alla caducazione dell’intera graduatoria.

6.- In una con la domanda di revocazione, l’Amministrazione ricorrente ha sostanzialmente rivolto a questo Collegio una domanda di interpretazione del giudicato formatosi tra le parti e al quale deve dare attuazione.

La Regione Campania ha cioè proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., anche un ricorso per chiarimenti sulla portata delle statuizioni recate dalla sentenza ottemperanda e, in particolare, di quella caducatoria, nonché sulle correlative modalità di attuazione del decisum.

L’Amministrazione ha infatti interesse a comprendere se la pronuncia di annullamento riguardi l’intera graduatoria o la graduatoria nella sola parte in cui non ricomprende(va) la ricorrente tra i soggetti ammessi a finanziamento, discendendone, all’evidenza, conseguenze molto diverse sia in via automatica che di successiva conformazione dell’attività amministrativa.

La soluzione interpretativa corretta è la seconda.

La portata della statuizione caducatoria, alla luce del principio dispositivo e di quello di corresponsione tra chiesto e pronunciato che sorreggono anche il processo amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), non può che essere interpretata in relazione al petitum della ricorrente.

Quest’ultima ha espressamente richiesto, tanto nel ricorso in primo grado quanto nei motivi aggiunti, l’accertamento «del diritto […] a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento» e, a tal fine, l’annullamento in parte qua della graduatoria, per come determinata dalle illegittime proroghe, parimenti impugnate, del termine di presentazione delle domande.

A corroborare tale interpretazione vi è poi il non secondario rilievo che la sentenza impugnata non è stata resa nel contraddittorio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, che avrebbero avuto chiaramente interesse a prendere parte al giudizio, ove destinato a spiegare effetti anche nei loro confronti (e che sarebbero legittimati a proporre opposizione di terzo, qualora la sentenza in esame avesse annullato integralmente la graduatoria).

7.- Conclusivamente, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile e, in accoglimento della congiunta domanda di chiarimenti proposta ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., deve essere precisato che la sentenza di questo Consiglio, sezione terza, n. 8407 del 2021, ha annullato la graduatoria nella sola parte in cui non ha ammesso a finanziamento la società ricorrente.

8.- Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle concordi posizioni assunte dalle parti e della obiettiva opportunità di chiarire la portata della sentenza ottemperanda.

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