Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-07-18, n. 201303410

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-07-18, n. 201303410
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303410
Data del deposito : 18 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00834/2011 AFFARE

Numero 03410/2013 e data 18/07/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 maggio 2013




NUMERO AFFARE

00834/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri P B per l’annullamento del decreto ministeriale n. 3391/D del 9 dicembre 2009, a lui notificato il 5 marzo 2010, e della delibera, in data 4 novembre 2009, del Comitato di verifica per le cause di servizio, allegata al medesimo decreto.

LA SEZIONE

Vista la relazione 26 novembre 2010, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;

visto il ricorso straordinario sottoscritto in data 25 maggio 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.


Premesso:

Il vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri P B ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del decreto ministeriale n. 3391/D del 9 dicembre 2009, a lui notificato il 5 marzo 2010 e della delibera, in data 4 novembre 2009, del Comitato di verifica per le cause di servizio allegata al medesimo decreto.

Con il decreto impugnato, l’Amministrazione, nel recepire il parere contenuto nella citata delibera, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia discale L4-L5 ed L5-SI con impegno radicolare”, ma non procedeva alla liquidazione dell’equo indennizzo a causa della riscontrata tardività della domanda di riconoscimento, datata 17 novembre 2006.

Con lo stesso decreto, negava sia il riconoscimento della dipendenza che l’equo indennizzo per l’altra infermità “gastrite” in coerenza con il parere del predetto Comitato di verifica. Le infermità erano state, in precedenza classificate dalla Commissione medica ospedaliera di Firenze ai fini dell’equo indennizzo come 8^ categoria la gastrite e come tabella B l’ernia discale.

Il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, con riguardo all’infermità “ernia discale”, abbia considerato tardiva la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, poiché il termine semestrale non deve decorrere dalla conoscenza della infermità, ma dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta in servizio, avvenuta nella specie, in un tempo successivo alla data del 27 aprile 1996, in cui il ricorrente era stato sottoposto ad un esame radiologico presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. E’ stato lamentato, altresì, che il Comitato di verifica non abbia correttamente ricondotto l’altra infermità a fatti di servizio e che la motivazione della decisione assunta sia stata generica e senza alcuna valutazione delle specifiche attività svolte e delle particolari modalità di svolgimento del servizio.

L’Amministrazione ha ritenuto il gravame infondato. Da una parte è stato, infatti, confermato che il ricorrente, sin dal 27 aprile 1996, aveva potuto rendersi conto della natura della infermità e delle cause che l’avevano prodotta e quindi era, da allora, in grado di attivarsi per richiedere l’accertamento del nesso eziologico con il servizio prestato.

Relativamente all’altra infermità, l’Amministrazione ha evidenziato di essersi attenuta al parere tecnico del Comitato di verifica che risulta vincolante e insindacabile, ove coerente con le circostanze emerse nel corso del procedimento ed evidenziate adeguatamente nella motivazione del provvedimento, come è avvenuto nel caso di specie.


Considerato:

Il ricorso è infondato. In merito alla tardività della domanda di riconoscimento, questa Sezione osserva che proprio in quest’ultima, presentata il 17 novembre 2006, il ricorrente fa espresso riferimento al referto del 27 aprile 1996 redatto dal servizio di radiologia dell’ospedale “Maggiore” di Bologna e conseguentemente ammette di aver avuto piena conoscenza dell’infermità, proprio da quella data. Nella circostanza, l’esame radiologico eseguito presso il citato ospedale ha, infatti, diagnosticato l’infermità e il provvedimento impugnato né da conto nelle sue premesse, motivando adeguatamente la posizione assunta di ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’equo indennizzo. Né i meri errori materiali (non anziché con) risultanti dal provvedimento impugnato possono influire sulla valenza del verbale del Comitato di verifica a cui, del resto, il provvedimento medesimo fa riferimento.

In merito alla genericità della motivazione riguardo alla ritenuta non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastrite”, l’Amministrazione è tenuta a recepire il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, essendo quest’ultimo l’unico organo consultivo al quale compete esprimere il giudizio sull’eziologia dell’infermità e risultando il parere vincolante e non sindacabile, salvo che non risulti palesemente viziato da illogicità o da contraddittorietà o da irragionevolezza tali da renderlo abnorme, il che non si è verificato nella specie.

Il Comitato ha valutato tutte le circostanze relative al servizio del ricorrente, nonché ogni elemento informativo fornito dall’Amministrazione e la stessa documentazione matricolare ed è quindi pervenuto in modo coerente, logico e ragionale alle conclusioni contenute nel parere che chiarisce, con adeguata motivazione, le ragioni per cui l’infermità in questione non può essere collegabile al servizio prestato dal ricorrente.

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