Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-27, n. 202200593
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 00593/2022REG.PROV.COLL.
N. 02443/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2443 del 2021, proposto da
Paving Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, V A P e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Matarrese S.r.l., A C, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Anas S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati R A N e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aleandri S.p.a., Sideco S.r.l., Steel Concrete Consorzio Stabile, Ecotraffic S.r.l., Consorzio Stabile Building S.r.l., Siles, Giuseppe Pesaresi, Gubela S.p.a., Sipa S.p.a., Cobit S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) n. 380 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Matarrese S.r.l. e A C, nonché di Anas S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. Elena Quadri e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Manzi, Pappalepore, Ciocia, D'Ambrosio e Ninni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Ati Matarrese S.r.l.- impresa A C ha impugnato l’aggiudicazione a Paving Technology S.r.l. della gara per l'affidamento dell’“ accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione. Lotto 6 Puglia; Codice CIG: 7675888728 ” e degli atti presupposti, nella parte in cui hanno ritenuto di attribuire il punteggio di zero per il criterio B.2 “ Produzione minima giornaliera ” al Rti Matarrese.
Paving Technology S.r.l. ha proposto ricorso incidentale.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto i motivi aggiunti al ricorso principale (dichiarato improcedibile) e ha rigettato il ricorso incidentale - con conseguente annullamento dell’aggiudicazione - con sentenza n. 380 del 2021, appellata da Paving Technology S.r.l. per i seguenti motivi di gravame:
I) sull’erroneo accoglimento del ricorso principale: error in iudicando ; violazione ed erronea applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs n. 50 del 2016; violazione ed erronea applicazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara; violazione del principio di immodificabilità dell’offerta tecnica; violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica; eccesso di potere per erronea presupposizione, errore in fatto, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione; illegittimità diretta e derivata;
II) sull’erroneo rigetto del ricorso incidentale: error in iudicando ; violazione ed erronea applicazione art. 18.1. del disciplinare di gara in relazione al criterio di valutazione n. B.2 “ Produzione minima giornaliera ”; violazione dell’art. 95 del codice degli appalti e dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica; eccesso di potere per errore di fatto, erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione; illegittimità diretta e derivata.
Si sono costituiti in giudizio Anas S.p.a., in parziale adesione all’appello, e Matarrese S.r.l. e A C, in resistenza.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Paving Technology S.r.l. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. 380 del 2021 che ha accolto i motivi aggiunti al ricorso principale (dichiarato improcedibile) e ha rigettato il ricorso incidentale, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione che era intervenuta a favore dell’appellante della gara per l'affidamento dell’accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, lotto 6, Puglia.
L’accordo quadro aveva una durata di 48 mesi ed era suddiviso in n. 12 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti a quella economica.
Per la valutazione dell’offerta tecnica, l’art. 18.1 del disciplinare di gara aveva previsto criteri di valutazione: “discrezionali”, con punteggi da attribuirsi esercitando la discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; “tabellari”, con punteggi fissi e predefiniti, attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; “quantitativi”, con punteggi da attribuirsi mediante applicazione di una formula matematica, fra cui quello B.2 “ Produzione minima giornaliera ”, riferito alla capacità produttiva dei concorrenti per la realizzazione dei lavori, con attribuzione del punteggio da 0 a 25 punti. Secondo questo criterio: “ La commissione giudicatrice valuterà la capacità produttiva dei concorrenti in termini di produzione minima giornaliera (PMG), per la realizzazione dei lavori previsti in appalto. La PMG offerta dal Concorrente sarà vincolante ai fini del calcolo della durata dei lavori in sede di attivazione dei singoli contratti attuativi e per tutta la durata dell’accordo quadro. Il Concorrente nel formulare la propria offerta della PMG, dovrà compilare la seguente tabella, esplicitando la produzione minima offerta rispetto a quella determinata nelle schede di analisi prezzi di ANAS che fa