Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300271
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00271/2023REG.PROV.COLL.
N. 05893/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5893 del 2020, proposto da
A S A, E A, E C, K G, F M, S M, V P, F P B, L R, A A T e A T, rappresentati e difesi dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Cosseria, 2
contro
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2069/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. P M;
nessuno è comparso per le parti;
Viste, altresì, le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, gli odierni appellanti, che hanno prestato servizio presso le Accademie storiche legalmente riconosciute, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento degli atti relativi all’inserimento nelle graduatorie per il personale docente delle Istituzioni Afam, di cui al d.m. 14 agosto 2018, n. 597, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 653 e 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
1.2. In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che gli atti ministeriali impugnati fossero meramente riproduttivi delle disposizioni legislative sopra richiamate, che non considerano, ai fini della ammissione alle predette graduatorie, il servizio prestato presso gli Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM), gli Istituti musicali pareggiati (IMP) e le Accademie di belle arti non statali. Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di lite.
1.3. Le parti appellanti hanno contestato la sentenza impugnata, sotto diversi profili, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, contestando la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti e chiedendo conseguentemente la reiezione del gravame.
3. Con ordinanza n. 5812/2020, la Sesta Sezione di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della efficacia della sentenza appellata, sul presupposto della non equiparabilità del servizio prestato dagli odierni appellanti a quello prestato presso le Istituzioni AFAM statali.
4. All’udienza pubblica del 15 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza impugnata con cinque articolati motivi.
5.1. Con il primo motivo, deducono: violazione del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 597/2018, della legge n. 508/1999, del d.l. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 nonché del regolamento, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249; della l. n. 241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego, dei principi fondamentali dell'ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili (per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria).
In estrema sintesi, gli appellanti invocano una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa intervenuta in materia, nel senso di considerare ammissibile la partecipazione alla procedura di cui al d.m. 597/2018 anche da parte del personale docente delle Accademie Storiche Legalmente riconosciute, come l’Accademia delle belle arti di Verona, presso la quale gli appellanti dichiarano di aver prestato la loro attività come docenti per diversi anni, con contratti di lavoro a tempo determinato.
5.2. Con il secondo motivo deducono: violazione del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 597/2018, della legge n. 508/1999, del d.l. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 nonché del regolamento, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249; della l. n. 241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego, dei principi fondamentali dell'ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili (per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria).
Evidenziano che in Italia storicamente le Accademie e i Conservatori di musica sono stati considerati istituzioni scolastiche e per questo motivo sottoposte al controllo del Ministero dell’Istruzione. Fanno rilevare che il legislatore, con legge 21 dicembre 1999 n. 508, ha riordinato l'intera materia, equiparando le Accademie e i Conservatori di musica alle Istituzioni universitarie e che anche nella giurisprudenza amministrativa è stato precisato in maniera univoca che le Accademie di belle arti fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Le Accademie (non statali) legalmente riconosciute sarebbero realtà formative del tutto equipollenti alle Istituzioni universitarie statali, in quanto riconosciute idonee a rilasciare titoli di studio di piena efficacia legale. Anche il servizio prestato presso queste Accademie sarebbe quindi equiparabile a quello svolto per conto delle Istituzioni Afam statali. Di qui la dedotta illegittimità della mancata previsione della possibilità per gli appellanti di partecipare alla procedura in questione.
5.3. Con il terzo motivo deducono: violazione del principio di parità di trattamento e di uguaglianza in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Sostengono che il bando impugnato, nel restringere la platea dei partecipanti alla procedura pubblica de qua , finalizzata a costituire graduatorie nazionali da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, si porrebbe in contrasto non solo con l’art. 3 Costituzione, ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.
A supporto delle proprie ragioni, richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016.
Il principio della piena equiparazione tra docenti delle scuole statali e non statali sarebbe stato confermato anche dalla