Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-05, n. 202305476

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-05, n. 202305476
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305476
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 05476/2023REG.PROV.COLL.

N. 01765/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2017, proposto da S & M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, G M D P, con domicilio eletto presso lo studio P P in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;



contro

A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per L'Umbria, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 591/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Anzano in sostituzione di Piselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla parte appellata, ha ritenuto applicabile, nella determinazione delle misure compensative spettanti alla parte appellante per l’incremento dei prezzi dei materiali necessari all’esecuzione del contratto, la previsione di cui al comma 2 lett. o) dell’art.4 della Legge n.70 del 2011, che prevede un abbattimento della metà, per i costi eccedenti il 10% dell’originario importo.

Avverso la decisione sono sollevati i seguenti motivi di appello, così rubricati:

I) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI AFFERMA CHE GLI IMPORTI RELATIVI ALL’AUMENTO DEI MATERIALI PER L’ANNO 2011 VADANO ABBATTUTI PER METÀ DELLA PERCENTUALE ECCEDENTE IL 10%. INGIUSTIZIA ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 133, CO. 4 DEL D.LGS. N. 163/2006 E DELL’ART. 4. CO. 2, LETT. O) DEL D.L.13.5.20111, N. 70. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ.

2. Si è costituita in giudizio ANAS S.p.a. contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. La parte appellante è risultata aggiudicataria della gara pubblica indetta da ANAS per i lavori di realizzazione di svincoli e connessioni con la viabilità locale di S. Maria degli Angeli (Assisi) lungo la S.S. 75 (Centrale Umbra) e la S.S. 147.

Nel corso dell’esecuzione del contratto si era verificato un

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