Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202211084

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202211084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211084
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 11084/2022REG.PROV.COLL.

N. 07624/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7624 del 2016, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberto Caroncini, 27;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D'Ottavi, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



nei confronti

Autorità Nazionale Aticorruzione Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9445 del 2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Autorità Nazionale Aticorruzione Anac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Elena Quadri;

Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Petullà e D'Ottavi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2012, la società C S.r.l. veniva inserita in S.I.PRO.NEG., piattaforma informatica con cui Roma Capitale gestisce l’elenco di operatori economici da interpellare per le gare da svolgersi mediante procedura negoziata.

Con determinazione del 14 dicembre 2015, Roma Capitale disponeva la cancellazione della società dal S.I.PRO.NEG., ai sensi del punto 6 dell’avviso pubblico del 10 settembre 2015, per l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare, veniva contestata alla stessa la presenza di situazioni di collegamento, ex art. 2359 c.c., tra la C S.r.l. e la DSBA S.r.l., sorte nell’ambito della gara per i lavori di riqualificazione della rete viaria di Roma Capitale, Giubileo 2015, intervento n. 27 - Marciapiede in viale America, soprastante la stazione Metro Eur Fermi, e che avevano determinato, in tal sede, l’esclusione di DSBA S.r.l. dalla procedura negoziata.

C impugnava il provvedimento di cancellazione con rituale ricorso che il Tribunale amministrativo per il Lazio respingeva con sentenza n. 9445 del 2016, confermando il provvedimento impugnato in ragione dei molteplici e univoci indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di un unico centro decisionale nell’ambito del collegamento tra la DSBA S.r.l. e la ricorrente.

C ha proposto appello avverso la sentenza succitata, che si compone dei seguenti motivi di

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