Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202211084

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-19, n. 202211084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211084
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 11084/2022REG.PROV.COLL.

N. 07624/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7624 del 2016, proposto da
C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberto Caroncini, 27;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D'Ottavi, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Autorità Nazionale Aticorruzione Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9445 del 2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Autorità Nazionale Aticorruzione Anac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Elena Quadri;

Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Petullà e D'Ottavi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2012, la società C S.r.l. veniva inserita in S.I.PRO.NEG., piattaforma informatica con cui Roma Capitale gestisce l’elenco di operatori economici da interpellare per le gare da svolgersi mediante procedura negoziata.

Con determinazione del 14 dicembre 2015, Roma Capitale disponeva la cancellazione della società dal S.I.PRO.NEG., ai sensi del punto 6 dell’avviso pubblico del 10 settembre 2015, per l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare, veniva contestata alla stessa la presenza di situazioni di collegamento, ex art. 2359 c.c., tra la C S.r.l. e la DSBA S.r.l., sorte nell’ambito della gara per i lavori di riqualificazione della rete viaria di Roma Capitale, Giubileo 2015, intervento n. 27 - Marciapiede in viale America, soprastante la stazione Metro Eur Fermi, e che avevano determinato, in tal sede, l’esclusione di DSBA S.r.l. dalla procedura negoziata.

C impugnava il provvedimento di cancellazione con rituale ricorso che il Tribunale amministrativo per il Lazio respingeva con sentenza n. 9445 del 2016, confermando il provvedimento impugnato in ragione dei molteplici e univoci indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di un unico centro decisionale nell’ambito del collegamento tra la DSBA S.r.l. e la ricorrente.

C ha proposto appello avverso la sentenza succitata, che si compone dei seguenti motivi di gravame:

I) erroneità e illogicità della motivazione;
incongruenza;
difetto e contraddittorietà della motivazione;
travisamento e/o distorta rappresentazione dei fatti ed errata rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie;
violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 163/2006;

II) erroneità e illogicità della motivazione;
incongruenza;
difetto e contraddittorietà della motivazione;
travisamento e/o distorta rappresentazione dei fatti ed errata rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie;
violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 dell’Avviso pubblico del 10 settembre 2015, prot. QN/59284;
violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 CEDU.

Si sono costituiti per resistere all’appello Roma Capitale e Autorità Nazionale Anticorruzione.

All’udienza del 22 novembre 2022, tenuta da remoto, l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Con il primo motivo C deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistente un rapporto di collegamento tra l’appellante e DSBA. Denunzia, altresì, l’erronea applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la cui applicazione non sarebbe invocabile in sede di formazione dell’elenco.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto legittima la cancellazione dell’appellante dall’elenco in forza dell’art. 6 dell’avviso pubblico del 10 settembre 2015 che prevede la cancellazione per gli operatori economici per i quali sia stata verificata l’insussistenza ovvero la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra i quali rientra anche la mancata dichiarazione della sussistenza di controlli e/o collegamenti con altre imprese (art. 38, comma 1, lett. m-quater ).

Preliminare è, dunque, la valutazione sull’effettiva esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese.

La giurisprudenza amministrativa appare concorde nel richiedere a tal fine la presenza di plurimi indizi da valutare nel loro insieme e che devono risultare gravi, precisi e concordanti. L’accertamento dei rapporti di collegamento e controllo spetta all’amministrazione che deve dar conto dell’istruttoria espletata in motivazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8340;
Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2018, n. 1753).

Nel caso di specie risulta che U.O. Manutenzione Strade ha avviato un’ampia istruttoria sulla possibile e indiretta relazione tra la società DSBA S.r.l. e la C S.r.l. e, in tale sede, ha rilevato la presenza di molteplici e univoci dati di comunanza tra le due imprese in gara, tali da costituire un idoneo e sufficiente supporto probatorio della sussistenza di un unico centro decisionale cui siano riferibili le imprese.

In particolare, l’amministrazione ha rilevato i seguenti elementi:

-i protocolli di presentazione dell'offerta delle due imprese erano ravvicinati;

- il pagamento del contributo unificato ANAC era stato effettuato lo stesso giorno (6 ottobre 2015) e presso la medesima ricevitoria

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