Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-05, n. 201801391

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-05, n. 201801391
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801391
Data del deposito : 5 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2018

N. 01391/2018REG.PROV.COLL.

N. 01425/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2012, proposto dal signor A P S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;

contro

il Comune di Acciano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione

della sentenza del TAR Abruzzo, sede de L’Aquila, sezione I, 29 luglio 2011, n. 415, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 36/2011 proposto per l’annullamento dell’ordinanza 6 novembre 2010 n.22, notificata il giorno 8 novembre 2010, con la quale il Responsabile del servizio tecnico ha ingiunto la demolizione in quanto abusive di una serie di costruzioni destinate a rimessa di attrezzi agricoli, legnaia, fienile e ricovero per animali domestici, situate sul terreno distinto al catasto comunale al foglio 1 mappale 1233 in frazione San Lorenzo, nonché degli atti presupposti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante l’avvocato A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’ordinanza 22/2010, il Comune appellato ha ingiunto all’appellante la demolizione in quanto realizzate senza titolo edilizio di una serie di costruzioni, descritte nei termini che seguono.

Si tratta di una tettoia in legno con copertura di lamiera delle dimensioni di m 1,90 x 1,80 in pianta e 2 in altezza, destinata a rimessa attrezzi agricoli e legnaia;
di un manufatto di pali di legno infissi al suolo, travi di legno e copertura in lamiera ed eternit delle dimensioni di m 7,20 x 3,80 in pianta e 2 in altezza, destinato a rimessa attrezzi agricoli;
di un manufatto di pali e travi in legno e tamponatura in lamiera delle dimensioni di m 4,9 x 4,3 in pianta e 2 in altezza, destinato a ricovero animali;
di una tettoia parzialmente chiusa di travi e pali in legno e copertura in lamiera delle dimensioni di m 7,7 x 5 e altezza da m 2,4 a 2,6, destinata a deposito foraggio;
di un’ulteriore tettoia in pali, travi e lamiera, delle dimensioni stavolta di m 5 x 2,8 in pianta e altezza da m 2,3 a m 2,1;
di una voliera di m 6,7 x 4,5;
di una baracca di legno, lamiera e muratura delle dimensioni di m 9,2 x 4,5 in pianta e altezza da m 2,6 a 2,35 destinata a pollaio, conigliera e porcile e di un’ultima tettoia di pali, travi e lamiera, delle dimensioni di m 4,2 x 6,2 in pianta e altezza da m 2,9 a 2,4, destinata anch’essa a deposito attrezzi agricoli.

L’ordinanza in particolare ritiene non provato che le prime sei costruzioni elencate risalissero a prima degli anni ’60 del secolo scorso, ritenendo inidonee a tal fine le dichiarazioni sostitutive rilasciate in tal senso da alcuni vicini.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’interessato contro tale ordinanza, ritenendo in motivazione anzitutto che fosse pacifica l’astratta necessità di un permesso di costruire per realizzare strutture di tal tipo;
che effettivamente le dichiarazioni citate non potessero costituire prova e che a fronte del carattere abusivo delle opere la loro demolizione fosse atto dovuto.

Contro tale sentenza, il ricorrente in primo grado ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, in cui critica la sentenza impugnata per non aver valorizzato le asserite prove dell’epoca anteriore al 1967 cui risalirebbero le costruzioni indicate.

Il Comune non si è costituito.

Con l’ordinanza 26 marzo 2012, n. 1207, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistere il periculum in mora .

Con memoria di data 11 dicembre 2017, l’appellante ha ribadito le proprie difese ed ha sostenuto che le costruzioni in parola si potrebbero considerare di libera realizzazione in quanto pertinenziali.

All’udienza del giorno 11 gennaio 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L’appello, nell’unico motivo proposto, è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.

2. Per la costante giurisprudenza, l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere il relativo condono, ovvero fra quelle per cui il condono non è richiesto, perché realizzate legittimamente senza titolo, ratione temporis , incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto (C.d.S., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703, e sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440).

La prova in questione deve essere poi improntata a particolare rigore ed è in particolare escluso che siano una prova idonea le dichiarazioni sostitutive, come quelle di cui si discute in questo processo, le quali altrimenti verrebbero a costituire un mezzo surrettizio per aggirare i limiti e le cautele che circondano l’assunzione di una prova testimoniale (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2626, relativa ad una fattispecie di domanda di condono concernente proprio una tettoia, e sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270).

La dichiarazione sostitutiva equivale astrattamente ad una testimonianza sui fatti che ne sono oggetto;
se è introdotta nel processo come documento, e quindi senza una specifica valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudicante, non ha di per sé rilevanza giuridica;
proviene da una persona che non è possibile interrogare nel caso di dubbi sulla sua attendibilità e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, è esposta a sanzioni in linea di principio molto più lievi di quelle previste per la falsa testimonianza.

3. Le ulteriori deduzioni dell’appellante, contenute nella memoria 11 dicembre 2017 e non in uno specifico motivo di appello, sono come tali inammissibili.

Esse risultano altresì infondate, perché le costruzioni per cui è causa, rappresentate da alcune tettoie e depositi, richiedono il titolo edilizio come nuovi manufatti, anche se civilisticamente dovessero essere qualificabili come pertinenze (per tutte, C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2017, n. 1155).

Quanto alle tettoie, si tratta infatti di modifiche della sagoma di edifici, ovvero di innovazioni dello stato dei luoghi che richiedono uno specifico titolo edilizio (e ciò non solo per la consistenza in sé delle opere, ma anche per prevenire istanze di sanatorie basate su preesistenze).

Quanto ai depositi, si tratta di ulteriori volumetrie e di nuove costruzioni.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Nulla per le spese, poiché il Comune appellato non si è costituito in giudizio.

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