Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-12, n. 202409091
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2024
N. 09091/2024REG.PROV.COLL.
N. 04490/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4490 del 2021, proposto da
PA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cangella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4549/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti l’avvocato Daniela Cangella per il Comune di Pompei, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. LA ha proposto ricorso innanzi al TAR Napoli, al fine di conseguire l'annullamento del provvedimento prot. n. 3266 del 25 gennaio 2016, con il quale il Comune di Pompei ha rigettato l'istanza di permesso a costruire in sanatoria, relativa alla realizzazione di una costruzione ad uso residenziale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Pompei ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 4549/2020 il Tar Napoli ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale l’appellante ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in IC ; violazione degli artt. 97 Cost, 3 l. n. 241/90 e 32 co. 27 d.l. n. 269/03; 2) error in IC ; violazione del d.l. n. 269/03, del d. lgs. n. 42/04 e della l. n. 308/04; eccesso di potere; 3) violazione delle LL.RR. nn. 10/04 e 21/03; violazione delle leggi nn. 326/03 e 47/85; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Pompei ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 6.11.2024 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con un primo gruppo di censure, l’appellante lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, a suo dire assolto dall’Amministrazione in maniera soltanto apparente, mediante rinvio alla relazione predisposta dalla società di consulenza esterna Rina Check s.r.l.
Inoltre, l’appellante contesta la legittimazione della consulente Rina Check s.r.l. allo svolgimento dell’attività istruttoria.
Da ultimo, l’appellante riferisce di errori di numerazione del protocollo in uscita della sua istanza, tali da porre in dubbio la circostanza che l’Amministrazione si riferisse effettivamente all’abuso da lui realizzato.
Le censure sono tutte infondate.
3. Si legge nell’atto impugnato quanto segue:
“ Vista l'istruttoria effettuata da Rina Check s.r.l., dalla quale risulta che l'opera realizzata abusivamente non risulta