Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-24, n. 202406679
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2024
N. 06679/2024REG.PROV.COLL.
N. 01730/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. E F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Costituisce oggetto del presente giudizio il provvedimento interdittivo della Prefettura di Modena prot. -OMISSIS- gennaio 2023, di cui è destinataria la ricorrente società -OMISSIS-, operante nel settore -OMISSIS-.
Il provvedimento scaturisce dall’istanza presentata in data 15 luglio 2022 dall’attuale amministratore unico della -OMISSIS-, -OMISSIS-, di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list) presso la Prefettura modenese nonché dalla richiesta di informazioni antimafia trasmessa in data 17 giugno 2022, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia – BNDA, dalla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale dell’Economia, della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa.
Il provvedimento medesimo si fonda sul seguente quadro indiziario, valutato come rilevante dal Gruppo Interforze nella seduta -OMISSIS- ai fini della proposta di adozione della misura interdittiva:
- il capitale sociale della -OMISSIS- è ripartito tra:
1) -OMISSIS-;
2) -OMISSIS-;
- il capitale sociale del-OMISSIS- è detenuto:
1) da -OMISSIS-;
2) dalla -OMISSIS-;
- amministratore unico del-OMISSIS- è -OMISSIS-, deferito in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 629 c.p. ed in data -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 629 c.p., 416 c.p. e 216 l. fall., oltre ad essere stato condannato dal Tribunale di Bologna in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 348 c.p. e controllato in data -OMISSIS- in compagnia di -OMISSIS-, gravato da precedenti di polizia per porto abusivo, detenzione di armi, calunnia, lesioni personali, estorsione, truffa e usura;
- -OMISSIS- è stato amministratore unico -OMISSIS- della -OMISSIS-, la cui proprietà è riconducibile a -OMISSIS-, deferito -OMISSIS- per l’art. 2 d.lvo n. 74/2000 e sottoposto -OMISSIS- agli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile);
- il capitale sociale del-OMISSIS- è ripartito tra:
1) -OMISSIS-, amministrata da -OMISSIS-;
2) -OMISSIS-;
3) -OMISSIS-;
4) -OMISSIS-;
- attuale amministratore unico del-OMISSIS- risulta essere il citato -OMISSIS-, subentrato a -OMISSIS-, a sua volta subentrato a -OMISSIS-, nei cui confronti risulta la stipula di un negozio giuridico (compravendita di azioni) in data -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, deferiti in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo Metropolitano di Roma per il reato di cui all’art. 8 d.lvo n. 74/2000;
- a carico di -OMISSIS- risulta inoltre un deferimento in data -OMISSIS- da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Valutario di Roma, per violazione dell’art. 216 l. fall.;
- il medesimo risulta aver percepito redditi, per l’anno di imposta 2018, quale dipendente del -OMISSIS-, il cui amministratore unico è -OMISSIS-, il quale risulta deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Nucleo P.E.F. di Mantova per violazione dell’art. 216 l.fall. ed in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Modena per violazione dell’art. 648- ter c.p.;
- procuratore speciale della -OMISSIS- risulta essere -OMISSIS-, deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – II Gruppo di Genova per i reati di cui all’art. 353 c.p. e 416 c.p. (in data -OMISSIS- il Tribunale di Genova ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione), deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – II Gruppo di Genova per violazione degli artt. 416 c.p., 640 c.p. e 21 l. n. 646/1982 (subappalto non autorizzato) (in data -OMISSIS- il Tribunale di Genova ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione), iscritto in data -OMISSIS- nel Registro delle N.R. presso il Tribunale di Bologna (DDA) per violazione dell’art. 260 d.lvo n. 152/206 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), in data -OMISSIS- controllato unitamente a -OMISSIS-, coinvolto nella nota inchiesta giudiziaria condotta dalla procura di Napoli sulla -OMISSIS-, di cui -OMISSIS-, per tangenti pagate per -OMISSIS-;
- -OMISSIS- risulta inoltre aver stipulato due negozi giuridici -OMISSIS- con -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Bologna per violazione dell’art. 260 d.lvo n. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti). -OMISSIS- risulta inoltre detenere la nuda proprietà su una quota sociale della -OMISSIS-, destinataria di interdittiva antimafia -OMISSIS- dalla Prefettura di Modena, oltre ad essere -OMISSIS- di -OMISSIS-, deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Faenza (SA) per violazione dell’art. 10-quater d.lvo n. 74/2020 (indebita compensazione);
- -OMISSIS- risulta inoltre essere stato amministratore unico -OMISSIS- nonché direttore tecnico -OMISSIS- della -OMISSIS-, a suo tempo destinataria di interdittiva antimafia -OMISSIS- e di rigetto di iscrizione nella cd. white list -OMISSIS-, provvedimenti revocati in data -OMISSIS-;
- il complesso aziendale della -OMISSIS-, -OMISSIS-, risulta essere detenuto dalla -OMISSIS- in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda;
- la -OMISSIS- ha intrattenuto, -OMISSIS-, rapporti di natura economica con le società:
1) -OMISSIS-, destinataria di interdittiva antimafia della Prefettura di Modena -OMISSIS-, sospesa a seguito di ammissione al controllo giudiziario;
2) -OMISSIS-, destinataria di interdittiva antimafia della Prefettura di Ragusa -OMISSIS-;
3) -OMISSIS-, il cui amministratore unico, -OMISSIS-, è stato condannato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Bergamo -OMISSIS- per diversi reati, tra i quali quello di cui all’art. 256, comma 1, d.lvo n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
4) -OMISSIS-, il cui amministratore unico, -OMISSIS-, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Mantova -OMISSIS- per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 l. fall. e quello di cui all’art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché deferito alla A.G. in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 640- bis c.p.;
- tra le società/fornitori della -OMISSIS- figurano:
1) -OMISSIS-, tra i cui soci figura il già citato -OMISSIS-;
2) -OMISSIS-, il cui amministratore unico, -OMISSIS-, risulta deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Nucleo P.E.F. di Modena, per violazione dell’art. 2 d.lvo n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti);
- -OMISSIS- risulta essere:
1) -OMISSIS- di -OMISSIS-, la cui ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- è destinataria di interdittiva antimafia emessa in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Modena;
2) -OMISSIS- di -OMISSIS-, deferito per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 483 c.p., 2, 3, 4, 5, 8 e 10 d.lvo n. 74/2000, nonché deferito in data -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Nucleo P.E.F. di Modena per i reati di cui agli artt. 648-ter c.p. e 12- quinquies d.lvo n. 306/1992.
2. Con la sentenza -OMISSIS- gennaio 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, ha respinto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- avverso il suddetto provvedimento interdittivo.
Il T.A.R. ha respinto nell’ordine:
- le censure intese a lamentare che, a seguito della rinuncia della ricorrente alla domanda di iscrizione nella cd. “white list”, il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato per carenza di interesse e l’Amministrazione non avrebbe potuto concluderlo con il rigetto della domanda medesima, che il rigetto gravato sarebbe, altresì, viziato da difetto di motivazione in ordine al superamento degli effetti della detta rinuncia, che l’Amministrazione non avrebbe comunicato il preavviso di rigetto della domanda di archiviazione per rinuncia, che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per mancata notificazione alla società ricorrente, essendo stato solamente consegnato al procuratore speciale -OMISSIS-, privo di poteri di rappresentanza, e non vi sarebbe possibilità di sanatoria, essendosi esaurito il potere dell’Amministrazione, che sarebbe stato violato il principio del contraddittorio ex art. 7 l. n. 241/1990 in relazione all’assunzione del provvedimento interdittivo, che la Prefettura di Modena avrebbe illegittimamente unificato il