Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-07-09, n. 201303644
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N. 03644/2013REG.PROV.COLL.
N. 06888/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6888/2003 RG, proposto dall’Azienda sanitaria locale – ASL Napoli 1, in persona del Direttore generale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. I M, con domicilio eletto in Roma, via F. S. Nitti n. 11,
contro
l’Associazione
Centro Ester
ente morale – ONLUS, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,
per la riforma
della sentenza del TAR Campania – Napoli, sez. I, n. 3185/2002, resa tra le parti e concernente il pagamento di prestazioni riabilitative rese dall’Associazione appellata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Associazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2013, il Cons. S M R;
Udito altresì per l’appellante, alla stessa udienza, l’avv. Sambiagio (su delega di Militerni), nessuno essendo ivi comparso per l’appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – L’Associazione Centro Ester ente morale – ONLUS con sede in Napoli, struttura sanitaria in regime di accreditamento provvisorio con il SSN per prestazioni riabilitative, ne erogò a favore di assistiti dell’ASL Napoli 1, fatturandole per gli anni 2000 e 2001.
Assumendo l’inadempimento dell’ASL stessa, detta Associazione, con il ricorso n. 9133/2001 RG, la convenne innanzi al TAR Campania per l’emissione d’un decreto ingiuntivo ex art. 186-ter c.p.c., a causa del mancato pagamento di Lit. 3.028.897.102, oltre ad interessi ed alle spese del giudizio monitorio. In via subordinata, detta Associazione chiese al TAR l’emissione dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per le somme eventualmente non contestate, oltre agli interessi, domandando inoltre, in via ancor più gradata, l’adozione di idonee misure cautelari.
Costituitasi nel giudizio innanzi al TAR, l’ASL, a fronte della richiesta di pagamento del 100% delle somme di cui alle fatture nn. 36/40 del 2000 e nn. 11/30 del 2011, in data 16 gennaio 2002 eccepì d’aver già pagato le fatture nn. 11/15 del 2001 (il 2 ottobre 2001), le fatture nn. 16/20 del 2001 (il 22 novembre 2001), le fatture nn. 20/25 del 2001 (il 28 novembre 2001) e le fatture nn. 26/30 del 2001 (il 6 dicembre 2001), per un complessivo importo pari a Lit.