Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-21, n. 202100651
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00651/2021REG.PROV.COLL.
N. 08741/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8741 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D T, con domicilio
ex lege
presso la IV^ Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dall’appellante ai sensi delle prefate disposizioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’appello risulta notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Considerato che, in base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, della L. n. 103 del 1979) tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di Enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita (ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale, con sede a Roma);
Rilevato che, nel caso di specie, l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, se la notifica dell’appello della sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale abbia avuto luogo presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui abbia sede il Tribunale, la notifica - in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata - deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4777);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, durante il periodo dell’attuale emergenza sanitaria, “ gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso ;
Rilevato che la parte appellante non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione orale da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, richiamato dall’art. 25 del cit. d.l. n. 137 del 2020, sicché non è stato possibile dare l’avviso “in udienza”, previsto dall’art. 73, comma 3, del c.p.a.;