Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-22, n. 201701299

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-22, n. 201701299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701299
Data del deposito : 22 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2017

N. 01299/2017REG.PROV.COLL.

N. 07781/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7781 del 2006, proposto da:
Posteraro G, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E B, G T, F M F, A A, E C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE IV n. 09427/2005, resa tra le parti, concernente negato condono edilizio per immobile sito nella fascia di rispetto autostradale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. D D C e uditi per le parti gli avvocati Tozzi su delega di Leone e Pafundi su delega di Carpentieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

G Posteraro è comproprietario di un suolo sito in Napoli alla via Jannelli n. 126 sul quale è stato realizzato, abusivamente, un manufatto in pannelli di lamiera ondulata di mq 122, di cui mq 103 destinati a ricovero di autovetture ed i rimanenti mq 19 ad uso ufficio.

Con determinazione dirigenziale n. 57 del 30 giugno 2004 è stata rigettata l’istanza di sanatoria presentata ai sensi della Legge n. 47/1985 sul presupposto che “il manufatto in questione, peraltro edificato in prossimità della rampa d’ingresso della tangenziale (svincolo Camaldoli) e ricadente quindi in tutta la sua consistenza nella fascia di rispetto autostradale della suddetta rampa, risulta realizzato fuori epoca temporale. Difatti da rilievo STR fg. 124, aggiornato a giugno 1987, l’autorimessa di cui al rilievo fotografico e grafico (quest’ultimo datato aprile 1989) allegato al fascicolo di condono è inesistente”.

Avverso la detta nota ha presentato ricorso l’odierno appellante affidandosi ai seguenti motivi di censura: 1) violazione dell’art. 33 della Legge del 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione dell’art. 1, comma 3 della Legge Regionale del 28 novembre 2001, n. 19. Violazione della Legge n. 47/1985. Violazione del procedimento. Eccesso di potere;
2) Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione insufficiente;
3) Violazione di legge. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in punto di fatto e di diritto. Travisamento;
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Motivazione incongrua. Errore di fatto e travisamento. Stessi motivi di cui alla censura che precede;
5) Violazione di legge m. 724 del 23 dicembre 1994 e del principio di conservazione degli atti giuridici. Eccesso di potere.

Sostanzialmente, il Posteraro ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di diniego in sanatoria perché esso sarebbe stato emanato senza la previa acquisizione del parere della Commissione edilizia;
in mancanza di una motivazione adeguata e sufficiente alla comprensione del ragionamento logico-giuridico alla base della decisione adottata, non essendo state indicate le norme urbanistiche asseritamente violate;
sulla base di falsi presupposti di fatto giacché: 1) dai rilievi aerofotografici realizzati da altra società – la Alisud – risultava ictu oculi la presenza del manufatto in epoca anteriore al 17.10.1986, sconfessando così le emergenze risultanti dai rilievi della società STR, posti a fondamento della decisione;
2) l’amministrazione comunale ha consultato non già le fotografie aeree originali, bensì della mere trasposizioni cartacee oggetto di manipolazione e inidonee a rappresentare un accertamento tecnico irripetibile;
in violazione del principio di conservazione degli atti giuridici potendo, al limite, ritenere le opere eseguite al dicembre 1993 secondo il disposto di cui alla Legge n. 724 del 1994.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso la decisione ha proposto appello il Posteraro ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto che la motivazione di diniego fosse fondata, oltre che sulla posteriorità delle opere rispetto al termine legalmente stabilito per la condonabilità, anche sull’ulteriore assorbente rilievo dell’insistenza del manufatto in fascia di rispetto autostradale con vincolo di inedificabilità assoluta, aspetto su cui nessuna contestazione era stata avanzata dal ricorrente. L’appellante ha, pertanto, riproposto le stesse censure del primo grado di giudizio concludendo per l’accoglimento dell’appello.

Nella memoria del 13.12.2016 il Posteraro ha speso, inoltre, ulteriore difesa censurando il comportamento dell’amministrazione comunale che – a suo dire – non avrebbe mai effettivamente accertato la data di realizzazione del manufatto, sicché in ipotesi lo stesso potrebbe esistere addirittura fin da prima dell’emissione del decreto di esproprio, con la conseguenza che l’immobile potrebbe non essere nemmeno assoggettabile al vincolo del rispetto della fascia autostradale.

L’amministrazione comunale si è difesa insistendo per il rigetto dell’impugnazione eccependo altresì nella memoria del 19.12.2016 l’inammissibilità per tardività di quest’ultima prospettazione di parte la quale, in realtà, denoterebbe un motivo di impugnazione che avrebbe dovuto essere speso fin dal primo grado del giudizio.

DIRITO

Preliminare, da un punto di vista logico, è l’esame della doglianza che attiene all’individuazione dell’esatta portata ed estensione della motivazione posta a fondamento del diniego in sanatoria giacché, laddove la duplicità dei rilievi motivatori venisse confermata, il profilo incentrato sull’assoluta insanabilità del manufatto in dipendenza dell’insistere, il medesimo, su fascia di rispetto autostradale, diventerebbe assorbente rispetto a quello, diverso, fondato sull’epoca di realizzazione delle opere, con conseguente inammissibilità di quest’ultimo per difetto di interesse.

L’odierno appellante, infatti, ha omesso in prime cure qualsivoglia contestazione riguardo all’insistenza del manufatto nella fascia di rispetto autostradale ed alla data di imposizione del vincolo, sicché il provvedimento, fondato su una pluralità di motivi autonomi, continuerebbe comunque a produrre i suoi effetti quantomeno per i motivi non oggetto di impugnazione, nonostante l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle diverse doglianze prospettate.

Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, infatti, “In caso d'impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare l'adozione del provvedimento sfavorevole per il ricorrente, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnativa avverso l'ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 novembre 2016 n. 4685).

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato è dato evincere con certezza il richiamo alla nota del Responsabile del procedimento del 9 luglio 2003, la quale testualmente reca la seguente motivazione “il manufatto in questione, peraltro edificato in prossimità della rampa d’ingresso della tangenziale (svincolo Camaldoli) e ricadente quindi in tutta la sua consistenza nella fascia di rispetto autostradale della suddetta rampa, risulta realizzato fuori epoca temporale. Difatti da rilievo STR fg. 124, aggiornato a giugno 1987, l’autorimessa di cui al rilievo fotografico e grafico (quest’ultimo datato aprile 1989) allegato al fascicolo di condono è inesistente”.

Il tenore letterale delle espressioni utilizzate e la lettura sistematica dei due periodi lessicali, di cui il primo contenente, ad un tempo, sia il riferimento all’elemento spaziale (dell’essere, il manufatto, insistente in fascia di rispetto autostradale), sia quello all’elemento temporale (dell’essere stato, il medesimo intervento, realizzato in un certo periodo storico), confermano l’assoluta duplicità dei rilievi motivatori posti a fondamento della decisione adottata. Entrambi i motivi, pertanto, rilevando autonomamente, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione.

Né può affermarsi, come pretenderebbe l’appellante ai fini di sovvertire il giudicato, che il diniego sia invece da ritenersi fondato su un’unica motivazione, consistente nella circostanza che il manufatto risulta realizzato posteriormente al 1 ottobre 1983, giacché la motivazione, espressa per relationem rispetto ad un atto presupposto – la nota del 9 luglio 2003 – specificamente individuato nei suoi estremi identificativi e riportato nell’atto impugnato, non lascia adito a dubbio alcuno circa l’esatto ragionamento logico-giuridico seguito dall’amministrazione e posto a fondamento del diniego in sanatoria: il manufatto non possedeva alcun requisito per la condonabilità, sia sotto il profilo spaziale perché “edificato in prossimità della rampa d’ingresso della tangenziale (svincolo Camaldoli) e ricadente quindi in tutta la sua consistenza nella fascia di rispetto autostradale della suddetta rampa”, sia sotto il profilo temporale perché “realizzato fuori epoca temporale”.

Del resto, è principio indiscusso nella giurisprudenza amministrativa che “Nel processo amministrativo l'atto amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem ad atti di cui il ricorrente era certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l'atto amministrativo sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso possa essere acquisito con i mezzi previsti dalla legge (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27 gennaio 2017 n. 344). Nel caso di specie è indubbio, risultando la circostanza dallo stesso tenore letterale dell’atto, che il Posteraro sia stato nella condizione di esattamente rilevare tutti i profili di possibile impugnazione del diniego, omettendo scientemente di formulare precise doglianze in ordine al profilo della localizzazione del manufatto in zona di rispetto, salvo poi, del tutto inammissibilmente in questo grado del giudizio, pretendere di onerare l’amministrazione comunale della prova (tardiva) della dimostrazione dell’epoca temporale di apposizione del vincolo della fascia di rispetto autostradale allo scopo di dedurre addirittura la non assoggettabilità del manufatto al predetto vincolo.

Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, essendo divenuto irrilevante per le ragioni suesposte l’approfondimento della questione afferente la data di realizzazione delle opere ai fini della condonabilità sotto la vigenza della Legge n. 47/1985 ovvero della Legge n. 724/1994.

Ciò premesso quanto al contenuto sostanziale dell’atto, vanno ora vagliate le censure attinenti ai profili procedimentali di legittimità dell’atto medesimo, in quanto espressamente riproposte (primo e secondo motivo di ricorso).

Questo Collegio condivide le osservazioni del giudice di prime cure in ordine alla non necessità sia della previa acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale che della puntuale indicazione delle norme urbanistiche ostative al rilascio del condono in sanatoria.

In particolare, quanto al primo aspetto, è costante l’indirizzo secondo cui “Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria il parere della commissione edilizia comunale non è necessario, in assenza di una espressa previsione normativa e in considerazione della specialità del procedimento: in virtù dei principi riguardanti la semplificazione procedimentale solo una espressa previsione normativa, nel caso di specie mancante, può, invero, rendere obbligatorio un apporto consultivo, dovendo altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 ottobre 2014 n. 5336;
il principio è stato anche di recente ribadito da questa Sezione con la sentenza 25 novembre 2016 n. 4962).

Quanto, invece, al secondo aspetto, seppure in effetti non sono state indicate le puntuali norme urbanistiche ostative al rilascio del condono, la precisa esplicazione in punto di fatto delle ragioni poste a fondamento della decisione, ovvero l’insistere il manufatto in fascia di rispetto autostradale, ha sicuramente posto l’interessato nella condizione di esattamente conoscere il ragionamento logico-giuridico seguito dall’amministrazione e di qualificare normativamente la fattispecie, non potendosi configurare, neppure in astratto, una possibile lesione del diritto di difesa.

La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza e le medesime vengono liquidate come in dispositivo.

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