Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-26, n. 202401891

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-26, n. 202401891
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401891
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 01891/2024REG.PROV.COLL.

N. 07784/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7784 del 2023, proposto da Nuovi Progetti Sanitari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A B e dall’Avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro temp ore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti di impresa – Invitalia s.p.a., in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Gentile e dall’Avvocato Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 8500 del 18 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante

contro

:

- la delibera di non accoglibilità (NIT20002135) emessa da Invitalia s.p.a. del 4 luglio 2022, comunicata via P.E.C. in data 11 luglio 2022, con cui è stato deliberato di non accogliere la domanda alle agevolazioni relativa al Progetto Nuova Impresa a Tasso Zero, proposta da Nuovi Progetti Sanitari s.r.l., e della relativa comunicazione di accompagnamento;

- la comunicazione “ motivi ostativi relativa alla non sussistenza dei requisiti formali della domanda di agevolazione ” del 16 giugno 2022;

- ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente, o comunque collegato.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti di impresa – Invitalia s.p.a.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante, Nuovi Progetti Sanitari s.r.l., l’Avvocato A B e, per l’Agenzia nazionale degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti di impresa – Invitalia s.p.a. l’Avvocato Maria Lucia Civello per delega dell’Avvocato Domenico Gentile e dell’Avvocato Carlo Malinconico;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, Nuovi Progetti Sanitari s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, Nuovi Progetti), ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti il Tribunale), il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo degli investimenti di impresa – Invitalia s.p.a. ha deliberato di non accogliere la domanda volta ad ottenere le agevolazioni previste dal progetto “ On – Oltre Nuove imprese a tasso zero ”, che rappresenta uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, gestito dalla stessa Invitalia s.p.a., a sostegno della nascita di imprese giovanili e/o femminili e sempre con la presenza maggioritaria, a seconda dei casi, di giovani e/o di donne.

1.1. Invitalia s.p.a. ha ritenuto che ostasse all’accoglimento della domanda la circostanza che, diversamente da quanto dichiarato dalla società nella domanda di partecipazione, la società proponente risultava partecipata, per una percentuale pari al 51%, da New Core s.r.l., in contrasto con quanto previsto dall’art.

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