Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-01, n. 202207647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-01, n. 202207647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207647
Data del deposito : 1 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2022

N. 07647/2022REG.PROV.COLL.

N. 05789/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2018, proposto da E M O, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G T, rappresentato e difeso dall'avvocato I S, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Barreca in Catania, V Ia V. Giuffrida 37;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00011/2018, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Pavia e di G T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il Cons. S Z e udito l’avvocato C M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A supporto del gravame l’appellante espone di avere partecipato al concorso per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo – presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia, bandito con D.R. 1008 del 28 giugno 2010, all’esito del quale Tripodo Giuseppe è risultato vincitore, costringendola, per le significative illegittimità riscontrate nella procedura, ad impugnare i relativi atti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia;

quest’ultimo, in accoglimento del ricorso con sentenza del 10 maggio 2013 annullava i provvedimenti impugnati.

Con il successivo Decreto Rettorale del 14 aprile 2014 venivano annullati gli atti della procedura, ad eccezione del verbale n. 1 della seduta preliminare del 24 marzo 2010 nella quale la Commissione aveva predeterminato i criteri di valutazione

Successivamente, senza ulteriori avvisi, la commissione riesaminava i titoli pervenendo alla conferma del dott. Tripodo come vincitore, il che induceva l’appellante a presentare un nuovo ricorso avverso la ridetta conclusione, che tuttavia questa volta veniva respinto dalla sentenza appellata.

Avverso di essa solleva i seguenti motivi di appello: 1) genericità e non pertinenza;
2) omessa, o generica e non pertinente motivazione in ordine all’applicazione retroattiva del procedimento di normalizzazione introdotto dal D.M. 7 giugno 2012, n.76. violazione del principio generale “tempus regit actum”, e delle norme di legge che lo sostengono, art. 11 delle preleggi L.

4.4.1942 n.79 ;
conseguente irretroattività del D.M.

7.6.2012 n. 76, b) - mancanza di previsione della normalizzazione in tutte le fonti normative del presente concorso: dal Bando, risalendo a D. Rettorale 28.6.10, L. 230/2005 a D.M. 28.7.2009 n. 89, al D.M. 10.11.2008 n. 180, L. 1/2009;
c) contraddittorietà della condotta della Commissione, che nelle valutazioni dell’originaria procedura del 2010/2011 non ha effettuato alcuna normalizzazione e che, nel verbale della seduta preliminare 24 marzo 2010, (delibera espressamente richiamata nella seduta del 4 luglio 4 tuttora operativa), in cui ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati, non ha introdotto la normalizzazione;
2 d) - modalità arbitraria ed irrazionale di effettuazione della normalizzazione da parte della Commissione;
3) omessa e insufficiente motivazione, omessa pronuncia su fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione del DM 4.10.2000 n. 249 e di tutte le fonti normative del concorso art. 1 c. 7 del D.M. 10.11.2008 n. 180 convertito nella L.

9.01.2009 n. 1, così come modificato dall’art. 9 c. 2 della L.

4.11.2010 n. 183, art. 2 del D.M. 28 luglio 2009 n. 89;
4) insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione;
5) omessa, illogica e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 1 Dlgs. 2 luglio 2010 n. 104 Codice del Processo Amministrativo art. 2 D.M. 28.07.2009 n. 89, D.M.

4.10.2000 n. 249 6) violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato per omessa valutazione di alcuni motivi di ricorso.

Si costituivano l’Università degli studi di Pavia ed il controinteressato Tripodo, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.

DIRITTO

Il gravame, articolando diversi motivi di appello, fondamentalmente censura gli esiti valutativi cui è pervenuta la Commissione di concorso preferendo il dr. Tripodo all’attuale appellante.

In disparte la considerazione – che tuttavia già dequota sensibilmente la fondatezza delle censure – che l’impugnazione impinge inevitabilmente in questioni di merito, si osserva che nel caso di specie le deduzioni sono vieppiù inaccoglibili, alla luce delle motivazioni emerse all’esito della procedura concorsuale.

Il giudizio espresso dall’organo ausiliario presenta infatti un adeguato percorso motivazionale che si dilunga in modo accurato e dettagliato su entrambi i curriculum dei candidati.

Per quanto riguarda l’appellante, ne ricostruisce prima di tutto l’attività scientifica, composta da 15 pubblicazioni comparse sulle riviste specializzate dal 1995 al 2008, dedicate, eccetto due, a tecniche consolidate e riconosciute in detto ambito disciplinare (hanno ad oggetto sistemi per la veicolazione di diversi tipi di farmaci).

La Commissione ha giudicato questa attività di ricerca congruente al SSD ed avente una buona diffusione nell’ambito della Comunità scientifica (IF medio: 1,716). Tuttavia ha segnalato che si limita a confermare e consolidare acquisizioni già note e che dunque non mostra particolare innovatività e originalità, né arricchisce le conoscenze di settore.

Inoltre la Commissione ha stigmatizzato il dato relativo all’impegno temporale della candidata, riscontrandone una certa discontinuità perché le pubblicazioni risultano intervallate da periodi di inattività anche di alcuni anni.

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione presentati, l’organo tecnico proprio perché pubblicati in periodi di suo apparente minore impegno nella ricerca, ha ritenuto altamente improbabile che possa avervi avuto un ruolo propulsivo, ritenendo piuttosto che vi sia intervenuta con apporti di natura operativa, consistenti nella corretta esecuzione delle metodiche di laboratorio e di quelle di misura (di cui pure si riferisce nelle pubblicazioni).

Il giudizio di discontinuità è poi ulteriormente riscontrato dal fatto che per tutto il periodo in cui la candidata è stata assegnista e borsista post-dottorato, per sedici anni complessivi, ha pubblicato solo 15 articoli scientifici, ossia meno di un articolo all’anno. Il che ridimensiona la rilevanza degli indici bibliometrici che pur tuttavia resta un dato apprezzabile.

Anche l'esperienza didattica dell’appellante è stata ritenuta dalla Commissione frammentaria e molto diluita nel tempo. Ella ha alternato attività di lavoro presso soggetti pubblici o privati con la formazione e la ricerca svolto in istituti pubblici, anche esteri, in un arco temporale ricompreso tra il 1984 e il 1998.

Nettamente diverso, e migliore, è il giudizio espresso dalla Commissione nei confronti del controinteressato vincitore, come l’appellante, dottore di ricerca.

La sua produzione scientifica riguarda prevalentemente la caratterizzazione di nuovi biomateriali, oltre che congruente, è stata ritenuta innovativa e originale per l’ambito scientifico di riferimento, avendo apportato un significativo ampliamento, oltre che un approfondimento delle conoscenze specifiche del settore.

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona (IF medio = 2.401).

La Commissione ha inoltre ritenuto che il candidato, nei lavori ai quali risulta aver collaborato, abbia fornito un importante apporto individuale nelle fasi di ideazione e di perfezionamento delle ricerche.

Durante il periodo in cui è stato assegnista e borsista post-dottorato il Tripodo ha pubblicato numerosi articoli scientifici, per una media di quasi due articoli per anno, così palesando una notevole intensità dell’attività di ricerca, senza periodi di inattività, diversamente dall’appellante, con una produzione che presenta significativi indici bibliometrici rapportata alla sua età accademica.

Anche l’esperienza didattica svolta è ritenuta buona, seppur limitata dalla giovane età del candidato. Come l’appellante il candidato ha lavorato presso soggetti pubblici o privati, svolgendo attività di formazione e ricerca, presso istituti pubblici esteri in un periodo compreso fra il 2003 e il 2011.”

Osserva il Collegio che, già alla luce dei soli dati curriculari, oggetto di una approfondita analisi e valutazione, i cui esiti si rivelano scevri, ad un giudizio estrinseco, da irragionevolezza ed illogicità, si evidenzia l’infondatezza dei motivi di appello.

Detto giudizio è comunque avvalorato passando all’analisi della valutazione comparativa fra i due candidati svolta nella determinazione impugnata. Dopo avere ricordato i dati curriculari comuni ad entrambi – il dottorato di ricerca e la produzione scientifica congruente col settore di riferimento – l’organo si sofferma sulle pregevolezza, originalità ed innovatività che caratterizzano la produzione scientifica dell’appellato, individuata in: produzione, sviluppo, caratterizzazione e studio del comportamento, sia in vitro che ex vivo, di nuovi materiali per la somministrazione e la veicolazione di sostanze biologicamente attive.

Caratteri che invece non possiede la, pur congruente, produzione dell’appellata.

Si dà anche atto di come entrambi i candidati abbiano svolto attività di ricerca quali assegnisti e borsisti post-dottorato, ribadendo però che mentre quella del Tripodo è stata continuativa, quella dell’Ochoe presenta tratti di discontinuità

Di entrambe le produzioni si riscontra una significativa diffusione all'interno della comunità scientifica, ma anche su questo parametro prevale il Tripodo che ha riportato un IF superiore a quello dell’appellante.

Alla luce di quanto precede, e considerato che anche il giudizio di comparazione aggiunge ulteriori elementi di ragionevolezza alla determinazione impugnata, si ribadisce l’infondatezza di tutti i motivi coi quali se ne contesta la legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Con uno specifico motivo di appello, già proposto in primo grado, si contesta poi alla Commissione di aver adottato una tecnica di valutazione, consistente nella normalizzazione per età accademica dei dati bibliometrici, ritenuta inappropriata, oltre che ingiusta perché disparitaria. Con un ulteriore motivo si contesta che comunque detta tecnica non sarebbe stata correttamente applicata.

Come è noto l’elemento concorsuale più significativo per le abilitazioni è rappresentato dalle pubblicazioni in possesso dei candidati. Uno degli indici per valutare importanza e rilievo di questi titoli è dato dal numero di citazioni delle quali gli stessi sono oggetto (il cd. “IF”, impact factor ).

Senonché, declinato in assoluto, questo criterio può svantaggiare un candidato accademicamente più giovane, perché gli articoli da lui pubblicati, essendo presenti sulle riviste specializzate da meno tempo, rischiano di ottenere un numero di citazioni minori, nonostante per ipotesi, siano in grado di apportare significativi (e per ipotesi maggiori rispetto a quelli in comparazione) contributi alle conoscenze di settore.

Per ovviare a tale inconveniente, le metodiche previste per le abilitazioni nazionali suggeriscono, qualora sussista un significativo divario nell’età accademica dei concorrenti, di rapportare l’indice delle citazioni al tempo relativo della loro pubblicazione. Che è quanto successo in questo caso, al quale appunto si è applicata la ridetta normalizzazione.

Tanto premesso la relativa censura non è condivisibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perché, come detto, si tratta di un metodo comunemente usato nelle procedure di abilitazione nazionale, dunque si può pacificamente escludere sia stato nell’occorso utilizzato per danneggiare e/o favorire uno dei due candidati.

In secondo luogo risponde ad un’esigenza logica e giuridica, perché serve ad individuare, quale delle produzioni scientifiche abbia prodotto un maggiore impatto (e dunque ottenuto maggior successo) nella comunità di riferimento ed è evidente che questi dati debbano prescindere dal tempo nel quale la pubblicazione sia stata presente nel relativo ambito, perché il tempo di permanenza ha poco a che vedere con l’innovatività della pubblicazione, anzi, semmai la contraddice.

Infine il ricorso a detto metodo, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui si riscontrano differenze significative di età accademica fra i candidati non solo non è incongruo e disparitario, ma addirittura potrebbe ritenersi indispensabile per assicurare imparzialità e parità di trattamento di tutti i concorrenti nella base di partenza.

Neppure vi sono argomenti dai quali desumere che il metodo sia stato scorrettamente declinato nel caso di specie, trattandosi di metodica che risponde ad un principio di elementare applicazione, in cui l’IF, cioè il numero di citazioni, deve essere riportato al tempo trascorso dalla pubblicazione

Con altro motivo di appello si contesta ancora che – diversamente da quanto ritenuto - alcune delle pubblicazioni presentate da Tripodo non sarebbero congrue con la disciplina di settore disciplinare. Il motivo non è conducente perché dimentica che la Commissione, in sede di predeterminazione dei criteri, aveva deciso di valutare, non solo le pubblicazioni congruenti, ma anche quelle che presentassero tematiche interdisciplinari correlate allo SSD (lett. b), peraltro ciò statuendo in un punto del verbale che non risulta specificamente gravato.

A tutto voler concedere, ammesso che la relativa censura sia fondata, del che è lecito dubitare, atteso il diverso giudizio tecnico-discrezionale rassegnato sul punto dall’organo ausiliario, la Commissione si sarebbe limitata ad applicare quanto previamente statuito, escludendosene per questa via l’illegittimità.

Infine l’appellante contesta ancora sub specie di contraddittorietà della motivazione che il Presidente della Commissione, in una diversa veste ed in una diversa procedura presso l’Università di Genova, non ha espresso medesimi giudizi favorevoli nei confronti della produzione del controinteressato.

Neanche questa censura è conducente per una serie di motivi. Innanzitutto non tiene conto del fatto che, nell’ambito delle valutazioni concorsuali, ciò che conta è solo il giudizio unitariamente e collegialmente espresso dalla Commissione e non quello dei singoli membri, quindi, per ipotesi, il Presidente in quanto membro della Commissione di cui al presente giudizio, potrebbe avere espresso sul candidato vincitore la stessa opinione da lui maturata nell’altra sede, quale Commissario, con un giudizio che non ha prevalso in seno a questo Collegio, ma ha finito per prevalere nell’altro.

In ogni caso anche in quell’occasione il giudizio complessivo ottenuto dal Tripodo fu molto positivo, al netto della sua attività didattica, che del resto neanche nella presente procedura è stata particolarmente apprezzata, dunque è dubitabile che sussista, in fatto, la denunciata contraddittorietà.

Infine si osservi ancora che ogni procedura concorsuale fa evidentemente storia a sé, perché dipende dalle dinamiche interne e da quelle procedimentali che la caratterizzano e che ne fanno un unicum, dunque sarebbe improprio, oltre che irrealistico, invocare una ridondanza delle valutazioni espresse in altra sede su questa procedura.

Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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