Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-04, n. 201202580
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Testo completo
N. 02580/2012REG.PROV.COLL.
N. 03578/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2008, proposto dai:
sigg. VI LI e VI RI, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati srl, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, Pal. IV, scala B;
contro
La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Comitato Interministeriale Programmazione Economica- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini, Andrea Manzi e Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via Confalonieri n. 5;
l’Agenzia Mobilita' Provincia di Rimini, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bernardini, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Mastrangeli, in Roma, via Mondragone n. 10;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna - Sezione I^ - n.576 del 2008, resa tra le parti, concernente atti espropriativi per la realizzazione di trasporto rapido costiero;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente; della Regione Emilia-Romagna; dell’Agenzia Mobilità Provincia di Rimini;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Mantero, Luigi Manzi, in sostituzione di Andrea Manzi, Leonardo Bernardini e Verdiana Fedeli dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, i sigg. VI LI e VI RI impugnavano tutti gli atti deliberativi riguardanti la realizzazione dal progetto di Trasporto ID IE (di seguito, per brevità: TRC) nella tratta IN proponendo undici motivi con i quali contestavano la legittimità sia, principalmente, delle delibere CIPE di approvazione del primo programma di infrastrutture strategiche da realizzare, del progetto preliminare e del progetto definitivo, sia della delibera regionale di consenso alla localizzazione dell’opera, sia di tutti gli atri atti comunque afferenti la suddetta opera.
Con due successivi atti di motivi aggiunti impugnavano, altresì, il decreto di esproprio, la delibera CIPE n. 159 del 22 dicembre 2006 ed il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dell’opera proponendo altri numerosi motivi di impugnazione.
2. - Con la sentenza n. 576 del 26 febbraio 2008, il Giudice di prime cure, previa declaratoria di infondatezza delle eccezioni sollevate circa la tardività dell’impugnativa avverso gli atti deliberativi del CIPE, ha rigettato il ricorso ed i due atti di motivi aggiunti, in parte riportanti identiche censure, sulla base delle seguenti considerazioni.
Con riferimento al ricorso introduttivo ed alle censure concernenti il quadro normativo di riferimento dell’opera strategica in questione ha ritenuto:
- che la contestazione della scelta di inserire l’opera tra le infrastrutture strategiche, è inammissibile tenuto conto che è atto di alta amministrazione sottoponibile al sindacato giurisdizionale solo se affetto ictu oculi da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza della scelta adotta, nella specie insussistenti; che, invece, nella parte relativa all’approvazione del progetto come stralcio, è infondato poiché le norme applicabili (art. 1 legge 443/2001 ed art. 1 d.lgs. n. 190 del 2002) non impongono la realizzazione per intero dell’opera e la partecipazione al finanziamento di Regione, Comuni ad agenzia Tram non produce alcun rilievo ostativo al riguardo;
- che la censura concernente la reiterazione del vincolo espropriativo é infondata tenuto conto della speciale disciplina applicabile di cui alla citata legge n. 443 ed al suo decreto applicativo n. 190/2002 che è e rimane tale anche rispetto alla legge regionale assunta a parametro;
- che è insussistente l’asserita violazione, da parte della delibera CIPE n. 121 del 2001 di approvazione del primo programma di opere strategiche, dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 443 del 2001 (costi stimati, risorse necessarie e relative fonti di finanziamento), tenuto conto che la norma invocata è stata introdotta successivamente alla data di adozione di detta delibera con l’art. 13, comma 4, della legge n. 166 del 2002; in ogni caso in sede di approvazione del progetto definitivo l’aspetto finanziario è stato definitivamente precisato.
Con riferimento alle censure dello stesso ricorso introduttivo concernenti la partecipazione al procedimento ha affermato:
- quanto al progetto preliminare che la comunicazione di avvio del procedimento non è prevista dalla speciale disciplina recata dal combinato disposto degli articoli 3, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 1992 ed 11 del d.P.R. n. 327 del 2001;
- quanto al progetto definitivo, che la documentazione di causa dà atto della corretta applicazione della norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 190 del 2002, essendo state rispettate le modalità previste dall’art. 5 del d.PCM n. 377 del 1988, e che, nella specie, per di più, è stato fatto anche avviso personale ad uno dei comproprietari, pur non essendo necessario;
- che è stata data comunicazione ai ricorrenti del progetto definitivo, con avviso anche di interlocuzione sui contenuti, in applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Con riferimento alle censure concernenti la valutazione di compatibilità ambientale dell’opera ha ritenuto:
- che la competenza alla valutazione dell’impatto ambientale è stata correttamente esercitata dalla Regione insistendo l’opera soltanto sul suo territorio;
- che l’opera è stata altrettanto correttamente sottoposta (soltanto) a screening, essendo riconducibile ai sistemi di trasporto a guida vincolate, che sono ricompresi nella disciplina recata dall’allegato II alla direttiva 85/337/CEE, all’allegato B del d.PR 12 aprile 1996, non ricadendo all’interno di aree naturali protette, ed all’allegato B.3 della L.R. n. 9 del 1999; per di più detta valutazione è stata anche condivisa dal Ministero dell’Ambiente come documentato in atti;
- che la legge regionale affida alla Regione la competenza della procedura di screening quando, come nella specie, la verifica interessi una sola Provincia; in quanto non è contestato che siano perfettamente sovrapponibili il progetto sottoposto alla procedura di screening nel 1988 e quello nella fattispecie reso al CIPE dall’Azienda Mobilità della Provincia di Rimini e che l’esito sia stato correttamente e positivamente portato a termine; in quanto su tale verifica ambientale si è già positivamente pronunziata questa stessa Sezione con la sentenza n. 1003 del 2002.
Con riferimento alle censure concernenti il procedimento di esproprio ha affermato che le censure mosse con i motivi aggiunti sono infondate perché:
- quanto all’asserita incompetenza dell’Agenzia Mobilità all’avvio della procedura espropriativa alla luce delle norme degli articoli 173 e 176 del d.lgs. n. 163 del 2006, sono inapplicabili i suddetti parametri legali evocati dai ricorrenti in quanto le delibere di approvazione dei progetti preliminare e definitivo dell’opera sono anteriori alla loro entrata in vigore;
- la quarta, la quinta, la sesta e la settima censura degli stessi motivi aggiunti sono anch’esse prive di pregio in quanto, esseno stato applicato l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 che definisce il contenuto del decreto di esproprio, nonché la norma del primo comma, lettera g), dell’ art. 23 dello stesso decreto, il termine di sette giorni risulta rispettato con riferimento alla data contestualmente indicata per l’immissione in possesso; neppure è illegittima in sé la contestualità della notifica alla luce delle stesse disposizioni;
- l’ottava censura segue la stessa sorte negativa delle precedenti poiché la modifica apportata dalla delibera CIPE n. 159 del 2006 alla precedente n. 93 del 2006, quanto all’anticipazione degli espropri e delle relative immissioni è ampiamente e correttamente motivata, un volta chiarita l’inapplicabilità dell’art. 176 del d.lgs. n. 163 del 2006 e precisato che l’art. 13, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede un unico termine che è quello quinquennale da rispettare per l’emanazione del decreto di esproprio;
- l’ultima censura dei motivi aggiunti non può essere condivisa perché, in disparte il rilievo mosso dalle controparti circa