Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-09-21, n. 202005537

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-09-21, n. 202005537
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005537
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2020

N. 05537/2020REG.PROV.COLL.

N. 08748/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 8748 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S in Roma, via Luigi Tosti, n.19;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il pres. Luigi Maruotti;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’appellato ha impugnato l’atto di data 12 aprile 2018, con cui la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento della sua idoneità psico-fisica, in relazione al concorso per 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto pubblicato il 29 maggio 2018, nonché la graduatoria finale del concorso.

L’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 15, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, per il riscontro di ‘-OMISSIS-’.

Il TAR – dopo aver disposto una verificazione con l’ordinanza n. -OMISSIS-, demandando ulteriori accertamenti al Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, e dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio – ha preso atto dell’esito della verificazione ed ha accolto il ricorso, annullamento l’atto d’esclusione.

Con l’appello indicato in epigrafe, il Ministero dell’interno ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.

In data 21 dicembre 2019 l’appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto. Con memoria depositata in data 16 luglio 2020, l’appellato ha articolato le proprie difese, insistendo nelle già formulate conclusioni ed eccependo l’inammissibilità dell’appello, per violazione del divieto dello ius novorum.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’interessato.

Le censure contenute nell’atto d’appello sono rivolte avverso la ratio decidendi della sentenza impugnata, per ottenere in sua riforma la reiezione del ricorso di primo grado.

Non si tratta di deduzioni ‘nuove’, ma di censure che hanno specificamente contestato le ragioni poste a base della statuizione di accoglimento del medesimo ricorso.

4. Con l’unico articolato motivo d’appello, il Ministero dell’interno ha lamentato che - in violazione del decreto ministeriale n. 198 del 2003, richiamato dal bando di concorso - il TAR avrebbe invaso l’ambito della sfera tecnico-discrezionale della commissione competente a valutare gli aspetti psicofisici dei candidati.

Il Ministero ha dedotto che la commissione medica ha effettuato una valutazione che non è affetta dai vizi rilevati dal TAR e che è stata emessa con la collaborazione del Centro di neurologia e psicologia medica del Servizio operativo centrale di Sanità del Dipartimento della Polizia di Stato.

Nel caso specifico, l’appellato è stato sottoposto a valutazione psichica mediante la somministrazione di una batteria di test (costituita da un questionario anamnestico S.C.R.U.B.B.2, dal Questionario di personalità MMP12 RF, dal test BHS – Beck Hopelessness Scale e dallo Z – Test Diapositive) ed un successivo colloquio clinico con un direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato e uno psichiatra della Polizia di Stato.

La diagnosi che ha condotto all’esclusione dell’appellato è stata basata sui risultati dei ‘reattivi mentali’ somministrati all’appellato e sul colloquio clinico. Tale valutazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, del DM n. 198/2003, ha pertanto reso l’interessato non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

Il Ministero appellante – nel sottolineare l’accuratezza dell’accertamento e dell’istruttoria svolta dalla Commissione, nonché l’ampia discrezionalità tecnica dell’apprezzamento tecnico-sanitario compiuto al momento della prova e della relativa valutazione – ha lamentato che la sentenza appellata ha disposto una verificazione che non ha tenuto conto della temporalità dell’accertamento del requisito ed ha sindacato l’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è titolare l’Amministrazione, senza che vi fossero indici di irragionevolezza o di errata valutazione tecnica dei presupposti di fatto.

In sostanza, la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione se non la discrepanza tra l’esito della verificazione e l’accertamento effettuata nel corso del procedimento concorsuale.

5. Ritiene il Collegio che le deduzioni del Ministero dell’interno siano fondate e vadano accolte.

5.1. L’aspetto dirimente della controversia consiste nella circostanza che il giudizio di verificazione (posto a base della sentenza di primo grado) sia stato effettuato non tenendo conto che gli accertamenti psico-attitudinali sono tendenzialmente irripetibili e debbono pertanto essere svolti ed avere rilievo all’interno della procedura concorsuale.

Come ha più volte evidenziato questa Sezione (per tutte, v. sent. 20 luglio 2020, n. 4641), la ragione di tale limite va infatti ricercata non solo nella peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale medico della Polizia di Stato, al quale la normativa vigente ha demandato l’apprezzamento della condizione psichica di un soggetto che intende svolgere i delicati compiti affidati alla stessa forza di polizia, ma anche perché nel corso del tempo la medesima condizione può subire modificazioni, non essendo come altri requisiti fisici costante nel tempo.

In sostanza, la metodologia istruttoria seguita dal giudice di primo grado, il quale ha disposto una verificazione al fine di accertare l'inidoneità dell’appellato non risulta persuasiva ove riferita ad accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale, posto che, a fronte di un giudizio di inidoneità quale quello oggetto del presente giudizio, il difforme esito di una successiva verificazione disposta dal giudice non ha, di per sé, rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile (ad esempio, per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti).

D’altra parte, come ha avuto modo di evidenziare la costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. IV, n.-OMISSIS-, cit.;
n. 117 del 2020 e n. 6668 del 2018), le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento:

a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da successivi atti valutativi di segno contrario;

b) sono sindacabili solo ove affette da vizi di legittimità, in presenza dei sintomi più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa;

c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all'Amministrazione (che, per la legislazione di settore, non sono dotate di equivalenti competenze), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all'arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra i candidati;

d) sono soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta.

In questo quadro, non risulta condivisibile pertanto l’affermazione del TAR secondo cui “il caso di specie, nell’ambito del quale il contesto censorio emergente dal ricorso, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall’Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l’effettuazione della verificazione di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. 7793/2018, che, a mezzo dell’individuazione dell’Organo di verificazione e della Commissione ivi istituita nonché dell’indicazione dei puntuali criteri illustrati, ha tutelato non solo l’interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, ma anche l’interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame”.

Come già rilevato nella precedente sentenza n.-OMISSIS-, nei concorsi indetti per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici eseguito dalla competente Commissione costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, propria dell'organo che l'esegue, sicché la valutazione resa a conclusione di tali espletati accertamenti è insindacabile e può essere messa in discussione solo per l'esistenza di un travisamento dei fatti o di un'evidente illogicità (ipotesi queste ultime che devono essere riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti).

Nel caso di specie quindi, più che di “fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati”, si sarebbero dovuti muovere rilievi in ordine all’evidente illogicità della valutazione effettuata, la quale, come detto, è stata però effettuata da specialisti di settore, peraltro esperti dei profili di impiego nella Polizia di Stato, con una valutazione motivata, dalla quale si desumono con chiarezza le relative ragioni.

5.2. L’appellato, nell’evidenziare che è in servizio presso la Polizia penitenziaria, ha evidenziato come svolga funzioni equiparabili a quelle degli appartenenti alla Polizia di Stato. Inoltre, egli ha rilevato in data 2 aprile 2020 come sia stato dichiarato idoneo a svolgere il servizio di agente della Polizia di Stato (sicché si dovrebbe anche dichiarare il difetto di interesse del Ministero appellante).

Osserva al riguardo il Collegio che dall’atto di data 2 aprile 2020 non si possa desumere alcuna volontà dell’Amministrazione appellante di fare acquiescenza alla sentenza appellata, né emergono elementi tali da indurre a ritenere che la valutazione del servizio debba avere incidenza sulla precedente valutazione negativa sulla sussistenza dei requisiti psicofisici.

Inoltre, non rileva di per sé la circostanza che l’appellato sia stato valutato come idoneo in altro concorso e svolga le funzioni di agente della Polizia penitenziaria, in considerazione sia della rilevanza della singola valutazione effettuata in un determinato momento, sia della diversità dei relativi procedimenti e della normativa applicabile sui requisiti richiesti per svolgere le due attività.

6. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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