Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202101510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202101510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101510
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 01510/2021REG.PROV.COLL.

N. 00123/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 123 del 2011, proposto dai sigg.ri AN avv. AO, AN dott. NN, ON NN, nonché dalla sig.ra AC DA, dal sig. ON CA e dalla sig.ra ON MA RA, gli ultimi tre in qualità di eredi di ON TO, deceduto il 9 ottobre 20l0; tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Buonassisi e dall’avvocato Luciana Colantoni, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del secondo in via G. Belli n. 60; nonché – quanto agli appellanti AN avv. AO e AN dott. NN – rappresentati e difesi anche dal suddetto AN avv. AO (per sé stesso in proprio), il quale ha chiesto di ricevere eventuali notifiche e comunicazioni relative alla causa all’indirizzo pec avv.paolomontanari@sicurezzapostale.it



contro

il Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Isotti e Romolo Reboa, e con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia, n. 213;
la Provincia di Pesaro e Urbino, non costituita in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 2817/2010

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Nessuno comparso in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con atto d’appello notificato alla Provincia di Pesaro e Urbino il 13 dicembre 2010 e al Comune di Fano il 14 dicembre 2010 e depositato il 10 gennaio 2011 i sigg.ri AN avv. AO, AN dott. NN, ON NN, nonché la sig.ra AC DA, il sig. ON CA e la sig.ra ON MA RA, gli ultimi tre in qualità di eredi (rispettivamente moglie e figli) del sig. ON TO, deceduto il 9 ottobre 20l0, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 2817/2010, la quale si è pronunciata, previa riunione, sui seguenti due ricorsi:

1) sul ricorso n. 873/1998 proposto dai suddetti sigg.ri AN avv. AO e AN dott. NN contro la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano per l'annullamento, con gli atti connessi:

- della delibera della Giunta provinciale n. 103 del 19 marzo 1998 con cui è stata approvata la variante generale al Piano regolatore generale, in adeguamento al Piano paesistico ambientale regionale, del Comune di Fano;

- della delibera del Consiglio comunale di Fano n. 5 del 9 gennaio 1995, di adozione della variante;

- della delibera del Consiglio comunale di Fano n. 4 del 16 gennaio 1997, con cui è stata respinta l’osservazione dei ricorrenti;

- della delibera del Consiglio comunale di Fano n. 176 del 19 giugno 1998 di adeguamento alle prescrizioni provinciali;

2) sul ricorso n. 413/2009, proposto dai sigg.ri AN avv. AO, AN dott. NN, ON TO, ON NN contro il Comune di Fano per l’annullamento, con gli atti connessi:

- della delibera del Consiglio comunale di Fano n. 34 del 19 settembre 2009 con cui è stato approvato il Piano regolatore generale in adeguamento al parere con rilievi della Giunta provinciale n. 421 del 14 novembre 2008 e n. 31 del 5 febbraio 2009;

- della delibera del Consiglio comunale di Fano n. 208 del 18 settembre 2007 con cui è stato adottato in via definitiva il Piano regolatore generale con esame delle osservazioni relative tra l’altro in particolare a quella proposta dai ricorrenti;

- delle delibere del Consiglio comunale di Fano nn. 258, 259, 260, 261, 276, 277, 278, 279, 280, 281,285, 291, 294, 295, 297, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 3222, 3232, 324 e da ultimo n. 337, tutte del 2006, con cui è stato adottato il Piano regolatore generale;

La sentenza, riuniti i ricorsi, li ha respinti entrambi; e relativamente alle spese le ha compensate quanto al ricorso n. 873/1998 e nulla ha disposto, in assenza di costituzione avversaria, quanto al ricorso n. 413/2009.

L’appello sostiene l’erroneità delle argomentazioni del Tar sia con riferimento al primo dei due ricorsi di primo grado sia con riferimento al secondo di quei due ricorsi. E chiede ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio, da porsi a carico del Comune di Fano.

Il Comune di Fano si è costituito con memoria in data 15 febbraio 2011, chiedendo il rigetto dell’appello con ogni conseguente declaratoria in ordine alle spese di lite.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 19 gennaio 2016 parte appellante ha depositato, in data 30 giugno 2016, domanda di fissazione di udienza.

Parte appellante ha depositato una memoria e documenti in data 27 novembre 2019.

Il Collegio ha ritenuto di disporre una verificazione con ordinanza n. 791/2020; reiterata con ordinanza n. 791/2020 a seguito di richiesta del verificatore.

L’elaborato di verificazione è stato depositato in data 10 settembre 2020.

Parte appellante ha depositato una memoria in data 26 ottobre 2020, contestando la relazione di verificazione e ribadendo le censure d’appello.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.



DIRITTO

Il Collegio, preso atto delle contestazioni alla Relazione di verificazione, ritiene quest’ultima, le relative contestazioni e tutti gli atti precedentemente acquisiti sufficienti per una pronuncia.

Ciò premesso, l’appello va respinto.

Esso riproduce il testo dei due ricorsi riuniti e respinti dal Tar e censura separatamente le rispettive statuizioni della sentenza appellata, aggiungendo censure comuni a quelle due statuizioni.

Le censure non sono fondate, così come di seguito indicato.

1.1 - Con riferimento alla pronuncia relativa al primo ricorso di primo grado l’appello contesta in primo luogo la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura procedimentale di tardività del parere in materia antisismica previsto dall’articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In proposito il Tar aveva respinto questa censura di tardività sia ritenendo che il parere comunque emesso non conteneva rilievi sostanziali in ordine alla variante impugnata sia rilevando che alla luce delle previsioni della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (“ Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio ”) quel parere poteva intervenire anche successivamente, prima della statuizione definitiva.

L’appello sostiene che il tempestivo adempimento procedimentale che l’Amministrazione ha posticipato era invece obbligo rigoroso, che non poteva essere postergato in mancanza di indicazioni legislative, poiché incideva sulle scelte urbanistiche; e che non vi era alcuna disposizione della legge regionale citata che consentisse questo spostamento temporale.

In proposito l’appello richiama una pronuncia di questo Consiglio di Stato relativa alla diversa fattispecie della localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Cons. Stato, Sez. IV 31 maggio 2007, n. 2832) e altre pronunce di Tribunali amministrativi regionali, nonché di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 1995, n. 490) sul tema generale - peraltro non coincidente con la fattispecie ora in esame (in cui comunque il parere si riferisce a statuizione urbanistica) - della inversione procedimentale consistente nell'acquisizione di un parere successivamente all'adozione dell'atto cui esso è riferito; ma il gravame non considera la pronuncia di questo Consiglio di Stato, conforme e adeguata alla fattispecie in esame, richiamata dalla sentenza appellata: Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2521, nella quale si legge: “ E’ incontestato che, nella fattispecie, tale richiesta di parere non

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