Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-02, n. 202209456
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 09456/2022REG.PROV.COLL.
N. 02576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2022, proposto da
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
C S, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 32/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Viste, altresì, le conclusioni dalla parte appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le Amministrazioni appellanti hanno chiesto al Consiglio di Stato di annullare o riformare la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara in epigrafe con cui, sul ricorso proposto in primo grado dall’appellato contro il diniego di immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia ad un anno successivo al primo, era stata dichiarata cessata la materia del contendere.
A sostegno dell’impugnazione proposta, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a., violazione dell’art. 112 c.p.c.;2) violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss c.p.a. e dell’art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito con mod. dalla l. n. 168/2005, illegittimità della sentenza che ha deciso in contrasto con la pacifica giurisprudenza amministrativa in materia di consolidamento della posizione giuridica soggettiva a seguito di tutela cautelare.
Resiste la parte appellata.
All’udienza pubblica del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le amministrazioni appellanti hanno sostenuto che la sentenza impugnata, con la quale il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo ormai consolidata la posizione dell’originario ricorrente, immatricolato con riserva in forza di ordinanza cautelare ad un anno successivo al primo alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti e poi regolarmente frequentante il corso stesso, fosse “ingiusta” e lesiva dei loro interessi, in quanto anche il superamento con profitto di alcuni esami del corso di studi da parte dell’appellato non avrebbe mai potuto superare né l’inammissibilità dell’originario ricorso, dovuta all’omessa notifica ad almeno un controinteressato, né l’inapplicabilità ad una procedura selettiva come quella de qua della disciplina dell’art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 168/2005), prevista per le sole abilitazioni.
Tali censure non risultano, però, suscettibili di condurre ad un annullamento della sentenza appellata.
Da un lato infatti, la sentenza impugnata ha dato atto che parte ricorrente aveva rinunciato all’impugnazione dei presupposti decreti ministeriali nella parte in cui subordinavano il trasferimento ad anni successivi alla programmazione nazionale della disponibilità dei posti che avrebbe potuto configurare la sussistenza di controinteressati, esaminando l’impugnazione del provvedimento di diniego di iscrizione, motivato dall’Università in relazione alla omessa presentazione della domanda nei modi e nei termini previsti, nonché alla mancanza di posti disponibili.
Dall’altro lato, pur con le dovute precisazioni, occorre riconoscere che l’avvenuta regolare frequenza da parte dell’appellato del corso di laurea in questione ed il superamento con profitto da parte sua di diversi esami rappresentano elementi che non potevano essere legittimamente obliterati dal TAR in sede di giudizio.
Ritiene il Collegio che nel caso in questione non possa trovare applicazione l'articolo 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2015 n. 1, ha precisato che, con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'accesso al quale sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado, non è invocabile l'art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un'abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l'ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo il cui conseguimento rappresenta l'indefettibile presupposto per l'applicazione della disposizione richiamata.
Questo orientamento restrittivo è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell'8 febbraio 2022 n. 881.
Anche prescindendo dalla applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie sussistessero i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere adottata dai giudici di prime cure .
La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264 e quella di una selezione dei candidati provenienti da altre facoltà o da altre università anche per l’accesso ad anni successivi al primo risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo.
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.
L’appellata, pur essendo stato ammesso al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare adottato dal TAR, ha dimostrato, nei fatti, di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari;d'altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte sua.
A distanza di tempo dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di diversi esami universitari deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall’originario ricorrente ora appellato (per effetto della positiva valutazione del suo percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico in questione.
Il superamento degli esami universitari, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di accoglimento dell’appello.
Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 agosto 1999, n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari.
Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108).
Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere già adottata dal TAR, che deve essere confermata anche se con motivazione in parte differente (in tal senso Cons. Stato, Sez. VII, n. 8281/2022).
L’appello deve essere, conseguentemente respinto.
La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica, tuttavia, all'evidenza, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.