Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-16, n. 202403433

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-16, n. 202403433
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403433
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 03433/2024REG.PROV.COLL.

N. 08892/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2021, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Falanga e Giovanni De Stefano, con domicilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, Sezione I, 1° marzo 2021, -OMISSIS-, resa tra le parti, non notificata e concernente la richiesta di annullamento del “ del provvedimento prot. -OMISSIS- Area III del 25 novembre 2020, notificato in pari data a mezzo pec, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’interno;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in appello in esame, notificato il 22 settembre 2021 e depositato il 20 ottobre successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza in forma semplificata ex articolo 60 c.p.a. 1° marzo 2021, -OMISSIS-, con la quale il Tribunale amministrativo per la Lombardia-Milano, Sezione I ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di revisione della revoca della patente di guida, disposta con atto n. prot. -OMISSIS- del 13 luglio 2015.

2. L’appello viene affidato ad un unico, articolato motivo di censura, con il quale il signor -OMISSIS- sottopone a critica la sentenza impugnata, riproponendo le doglianze dedotte in rimo grado e lamenta:

1) NULLITA' E ILLEGITTIMITA’ PER ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI PRESUPPOSTO, ANCHE PER INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ORIGINARIAMENTE IMPUGNATO; ILLOGICITA' MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ”: l’appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie i principi discendenti dalle sentenze della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22 e27 maggio 2020, n. 99, con le quali il Giudice delle leggi ha dichiarato da concorrenti angoli prospettici l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile depositato il 23 ottobre 2021, senza svolgere successivamente alcuna difesa.

4. All’udienza del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello non può essere

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