Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400083

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400083
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400083
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00083/2024REG.PROV.COLL.

N. 03042/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3042 del 2020, proposto da Italgas Reti s.p.a. (già Italgas s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via in Arcione n. 71;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10989/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Loria, in dichiarata delega di D’Ercole, e Ciavarella in dichiarata delega di Rossi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione n. 75 del 30 - 31 luglio 2010, il Consiglio comunale di Roma ha approvato il nuovo regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del PGTU, e ripubblicazione integrale dello stesso. Ha motivato circa la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al precedente regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato in forza dell’art. 63 del d.lgs. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 21.12.1998, modificato con deliberazione n. 119 del 30 maggio 2005 come di seguito: “- che appare opportuno effettuare un incremento delle tariffe rimaste invariate dal 2005, che tenga conto anche dell’andamento del costo della vita;
- che si ritiene di dover procedere ad una più rilevante differenziazione tra le tariffe previste per la zona normale e quelle per la zona speciale in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed importanza;
- che le misure sopra descritte consentiranno una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza”
.

2. Con la successiva deliberazione n. 83 del 5 agosto 2010, l’Amministrazione comunale ha apportato modifiche al testo della deliberazione n. 75, redigendo nuovamente l’art. 4 bis .

3. Riferisce l’appellante che il regolamento di cui alla deliberazione n. 75, mentre per quanto attiene all’occupazione permanente, riporta, in luogo dell’importo indicato nella precedente versione (€ 0,73 rivalutato secondo gli indici ISTAT), il testo della normativa (d.lgs. 446/1997 art. 63 comma 2 lett. f), per quanto riguarda invece il canone per l’occupazione temporanea indica nuove tariffe che, rispetto alle precedenti, registrano un aumento del 35%.

4. Italgas Reti s.p.a. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio volto a ottenere l’annullamento della nota n. 212926 del 2.12.2015 di Roma Capitale, Municipio II, con cui il Municipio VII, in tema di COSAP, ha confermato le risultanze del saldo contabile dell’anno 2013, invitando contestualmente Italgas a effettuare il versamento di quanto dovuto, nonché dell’avviso n. 1/2016 (impugnato con atto di motivi aggiunti), avente ad oggetto il recupero della somma di € 299.724,92.

5. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 10989/2019.

6. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Italgas Reti s.p.a. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I) ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 63 ART. DEL D.LGS 446/1997, DELL’ART. 53,

COMMA

16,

DELLA LEGGE

388/2000 E DEL

COMMA

169, DELLA LEGGE N. 296/2006;
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ ECCESSO DI POTERE IN OGNI SUA FIGURA SINTOMATICA: SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA;
CONTRADDITTORIETÀ TRA LE PREMESSE DELLA MOTIVAZIONE ED IL CONTENUTO DELL’ATTO;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;
INGIUSTIZIA MANIFESTA;
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ;
2 ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 10198/2019 IMPUGNATA, NELLA PARTE IN CUI HA RIGETTATO IL RICORSO (I) DELL’ITALGAS IN MERITO ALL’AUMENTO DELLE TARIFFE COSAP;
CORRETTEZZA DELLA DIFESA DELL’ITALGAS RELATIVAMENTE AI VIZI DENUNCIATI IN PRIMO GRADO, QUI RIPROPOSTI: ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, ILLOGICITÀ E/O IRRAGIONEVOLEZZA;
CONTRADDITTORIETÀ TRA LE PREMESSE DELLA MOTIVAZIONE ED IL CONTENUTO DELL’ATTO;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA”.

7. Ha resistito al gravame Roma Capitale chiedendone il rigetto.

8. Alla udienza pubblica del 21 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

9. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da Italgas Reti s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10989/2019 con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante contro la nota n. 212926 del 2.12.2015 di Roma Capitale, Municipio II, con cui il Municipio VII, in tema di Cosap, ha confermato le risultanze del saldo contabile dell’anno 2013, invitando Italgas a effettuare il versamento di quanto dovuto, nonché dell’avviso n. 1/2016 avente ad oggetto il recupero della somma di € 299.724,92.

9. Italgas Reti s.p.a. ha proposto due motivi di appello che possono essere così sintetizzati:

a) i provvedimenti impugnati dinanzi al TAR, esecutivi delle deliberazioni consiliari adottate nella seduta del 30/31.7.2010 e del 5.8.2010, con effetto retroattivo delle nuove tariffe applicate al 1° gennaio 2010, sarebbero stati adottati in violazione della specifica disciplina consacrata negli artt. 52 e 63 del d.lgs. 446/1997 e nella Legge 388/2000, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di legalità e d’irretroattività;

b) la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso visto che il presupposto per richiedere un così considerevole incremento della tariffa (35%) non potrebbe scaturire dall’andamento del costo della vita;
di tale costo, infatti, si tiene già conto nella rivalutazione ISTAT che viene annualmente calcolata sul canone che Italgas s.p.a. corrisponde al Comune di Roma Capitale.

10. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

11. Il primo motivo è infondato.

11.1. La sentenza del TAR è succintamente motivata poiché richiama le motivazioni in forza delle quali è stato respinto il ricorso recante il numero R.G. n. 10946/2010 proposto avverso il regolamento Cosap approvato con deliberazione n. 75/2010.

11.2. Occorre svolgere ulteriori considerazioni rispetto a quelle svolte dal primo Giudice.

11.3. Il termine per l’approvazione delle deliberazioni dei bilanci di previsione degli enti locali, in base al d.m. del 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2010 n. 109, era stato fissato al 30 giugno 2010.

11.4. Per il Comune di Roma, l’art. 4 comma 8 bis (comma inserito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42) , così disponeva: “ 8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”.

11.5. L’art. 2 comma 1 del d.p.c.m. 5 maggio 2010 così disponeva: “ Il bilancio di previsione del Comune di Roma, per l’anno 2010 è deliberato entro il 31 luglio 2010 ”.

11.6. In base alle citate norme speciali, il Comune di Roma ha deliberato il bilancio di previsione entro la data di scadenza. Ugualmente è a dirsi per la deliberazione n. 75 che è stata approvata dal Consiglio comunale il 31 luglio 2010, quindi entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione.

11.7. La tariffa per cui è causa è stata deliberata tempestivamente posto che, l’art. 172 del d.lgs. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva “ 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: (…) e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”.

11.8. La tariffa di cui Italgas Reti s.p.a. si duole è quindi stata deliberata tempestivamente. Il fatto che il 5 agosto 2010, con deliberazione n. 83, il Consiglio comunale di Roma abbia apportato una modifica alla delibera n. 75/2010 non ha il rilievo che l’appellante le ascrive poiché quella modifica non attiene alla tariffa.

11.9. In definitiva, non sussiste alcuna retroattività della tariffa poiché:

a) la deliberazione n. 75/2010, concernente le entrate dell’ente locale è stata adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

b) la modifica alla delibera n. 75 apportata con deliberazione n. 83 non ha inciso sul regime tariffario del Cosap;

c) la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come noto, fa slittare anche il termine per approvare le tariffe dei tributi locali in base all’art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che così recita: “ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

12. Anche le contestazioni che riguardano il merito dell’aumento del 35% della tariffa non meritano condivisione.

12.1. Il primo Giudice ha affermato che “ la censura con la quale si lamenta che, in assenza di istruttoria, sarebbe stato determinato un aumento delle tariffe COSAP pari al 35% rispetto a quelle del Regolamento del 2005 in relazione alle occupazioni temporanee non solo è totalmente indimostrata, limitandosi la società ricorrente ad un’affermazione di principio priva di riscontri probatori, ma trova la sua giustificazione nell’art. 63, comma 2, del D.lgs. 446/1997 che indica i criteri ai quali informare il Regolamento de quo, criteri tra i quali sono ricompresi: “b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b…nonché del sacrificio imposto alla collettività…”.

12.2. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è un’entrata non tributaria la cui tariffa è determinata tenendo conto oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell’area in relazione al tipo di attività per cui l’occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’uso pubblico dell'area stessa, e dell’aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Maggiore è il pregio dell'area e, naturalmente, maggiore è il beneficio che l'operatore economico trae dall’occupazione.

12.3. Un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nella ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del d.lgs. 446/1997 che stabilisce che il regolamento sia informato a precisi criteri, tra cui la “ classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici ”.

13. Per le ragioni esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

In ragione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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