Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-19, n. 201003166

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-19, n. 201003166
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003166
Data del deposito : 19 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03002/2007 REG.RIC.

N. 03166/2010 REG.DEC.

N. 03002/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3002 del 2007, proposto da:
Min. Economia e Finanze - Comando Generale Guardia Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

A G, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Medaglie D'Oro,266;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO -

ROMA :

Sezione II n. 00039/2007, resa tra le parti, concernente SANZIONE DISCIPLINARE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati A F T e l'Avvocato dello Stato Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il finanziere scelto Giuseppe A impugnava avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la determinazione in data 11 ottobre 1999 della Guardia di Finanza Comando 7^ Compagnia- Roma n. prot. 11244/P con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di due giorni di consegna.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 39 del 2007 accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il profilo di doglianza secondo cui la sanzione sarebbe illegittima in quanto irrogata al termine di un procedimento disciplinare avviato in assenza di un formale provvedimento di contestazione di addebiti, non potendo ritenersi equipollente a tali fini la richiesta di chiarimenti formulata al ricorrente dal Comandante della Compagnia di Grosseto e notificata all’interessato in data 6 luglio 1999 in quanto sarebbero distinti, per diversità di funzione, i comportamenti assunti dal personale nell’ambito del servizio e quelli recanti la vera e propria contestazione di addebiti.

2. Appella il Ministero dell’Economia e delle finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

2.1. Piena legittimità e corrispondenza alle disposizioni procedurali e sostanziali vigenti dell’operato dell’Amministrazione, in quanto il procedimento risulterebbe regolarmente avviato con la richiesta di chiarimenti, nel rispetto anche dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 ed in quanto la disposizione ritenuta violata era già individuabile nella stessa richiesta;

2.2. Il provvedimento impugnato costituirebbe, in realtà, avvio di precedente procedimento amministrativo, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero, mentre la pertinente contestazione degli addebiti(ignorata dai primi giudici)andrebbe individuata, come peraltro ha fatto il ricorrente, nella nota in data 5 ottobre 1999;

2.3. I fatti contestati al ricorrente sarebbero comprovati sia dalla richiesta di chiarimenti del 5 ottobre 1999, sia dalle giustificazioni addotte dall’interessato;

2.4. La sanzione irrogata avrebbe tenuto conto dell’anzianità di servizio e del grado rivestito al momento dei fatti, nonché dei precedenti disciplinari e di servizio del finanziere D’A;

2.5. Il procedimento disciplinare dei militari sarebbe caratterizzato dal principio dell’oralità(art. 59 DPR 18 luglio 1986 n. 545), valevole anche per la contestazione di addebiti, nonostante ciò, l’Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti, avrebbe proceduto ad una precisa esposizione dei fatti, per consentire all’interessato una piena difesa.

3. Si è costituito in giudizio il sig. A che, con memoria difensiva, ha contestato che vi sia stata una vera contestazione di addebiti, unico atto idoneo ad instaurare un valido procedimento disciplinare e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

4. All’udienza del 23 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è diretto avverso la sentenza n. 39/2007 del Tar del Lazio, Sez. II, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal finanziere scelto Giuseppe A contro il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di due giorni di consegna.

2. Il Collegio ritiene che l’impianto motivazionale e le conclusioni della sentenza in esame non siano da condividere essendo sufficienti per giungere ad una soluzione di segno opposto le opposte tesi difensive sviluppate nell’atto di appello.

Conviene, preliminarmente, ricordare alcuni elementi in punto di fatto.

La sanzione disciplinare oggetto del ricorso amministrativo era stata inflitta ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di disciplina militare per la seguente mancanza “Finanziere scelto, conduttore di autovetture operative, al termine di un riposo medico, preannunciava l’inoltro di ulteriore certificazione della specie dopo aver appreso il servizio che avrebbe dovuto svolgere il giorno successivo, causando disservizio per la sua sostituzione in relazione alla qualifica rivestita”.

Il Tar ha ritenuto fondata la censura di mancata formale contestazione di addebiti, che avrebbe inibito il regolare instaurarsi del procedimento disciplinare e non avrebbe consentito al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa, ma tale tesi viene contestata dall’Amministrazione appellante.

Ad avviso del Collegio la posizione dell’Amministrazione vada condivisa.

Premesso, al riguardo, che nel caso dei procedimenti disciplinari riguardanti i militari, regolati dalle norme speciali del Regolamento di disciplina militare approvato con DPR 18 luglio 1986 n. 545, vige, in deroga alle disposizioni generali che prevedono la forma scritta per la contestazione di addebiti, il principio della oralità del procedimento(art. 59 del cit. Regolamento), anche per quanto riguarda la contestazione degli addebiti, va richiamata la costante giurisprudenza sul punto che ha sempre precisato che la contestazione degli addebiti, in sede di procedimento disciplinare, è idonea alla finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi riferimenti ad un’azione od omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo di responsabilità disciplinare, consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile discolpa;
nessuna norma prescrive, invece, di precisare, nell’atto della contestazione degli addebiti, le responsabilità che dei fatti possono risultare a carico dell’inquisito, essendo solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti medesimi e manifestare formalmente la precisa volontà dell' Amministrazione di far derivare da essi un’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente, per cui è da riconoscere legittima la contestazione che faccia solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza alcuna qualificazione del nomen juris(Cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., dec. n. 2775/05).

Nella fattispecie è evidente come, dalla documentazione in atti riguardante la richiesta di chiarimenti al militare ed al di là dei termini utilizzati, emergeva con precisione il fatto materiale a lui addebitato: l’aver conosciuto, mentre si trovava a riposo medico, il turno di servizio da svolgere nel giorno successivo e l’aver comunicato l’inoltro di certificazione medica per ulteriori giorni 4 di riposo, circostanza che ha condotto alla irrogazione della sanzione e rispetto alla quale l’interessato ha ben potuto contro dedurre in data 6/10/99.

Ne risulta comprovata la sussistenza di elementi, dei quali era indicato pure il riscontro, ampiamente idonei ad integrare il contenuto necessario che la contestazione degli addebiti disciplinare deve avere al fine di assolvere alla funzione di mettere il dipendente nella condizione di apprestare tutte le sue difese(Cons. Stato, dec. n. 4050 del 2003).

In ogni caso il ricorso di prime cure è infondato anche nel merito, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- l’atto di richiesta di chiarimenti si rivela puntuale e perfettamente correlato alla sanzione irrogabile, tanto che ha consentito all’inquisito una compiuta difesa;

- in occasione della redazione delle giustificazioni l’inquisito non ha smentito la sostanza dell’addebito preferendo evidenziare una serie di circostanze attenuanti (per altro prese in considerazione dall’autorità superiore);

- dalla documentazione versata in atti non è emerso alcun difetto di istruttoria (del procedimento disciplinare) e di motivazione (del provvedimento sanzionatorio)(C.S. IV Sez., dec. n. 7773/06).

3. In conclusione l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di I grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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