Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-26, n. 202501666
Sentenza
12 ottobre 2023
Sentenza breve
18 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare
17 maggio 2024
Sentenza breve
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Ordinanza cautelare
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Sentenza
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Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01666/2025REG.PROV.COLL.
N. 03161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Vedovato di Vedovato Angelo e C. Soc. Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Lorenza Vignato ed Emanuela Vergine per delega di Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’azienda agricola appellata ha impugnato la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, per l’importo di €15.771,52, richiesto a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate nell’annualità 2001/02.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che “ La cartella impugnata ha quindi ad oggetto un credito ormai prescritto e deve essere annullata ”.
3 – Agea ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo l’erroneità della statuizione di diritto del Giudice di prime cure secondo cui, ai fini della prescrizione, non rileverebbe il tempo del