Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-26, n. 202501666

TAR Trieste
Sentenza
12 ottobre 2023
TAR Trieste
Sentenza breve
18 gennaio 2022
CS
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
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Ordinanza cautelare
13 gennaio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-26, n. 202501666
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501666
Data del deposito : 26 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2025

N. 01666/2025REG.PROV.COLL.

N. 03161/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

Azienda Agricola Vedovato di Vedovato Angelo e C. Soc. Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 288/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Lorenza Vignato ed Emanuela Vergine per delega di Cesare Tapparo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - L’azienda agricola appellata ha impugnato la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, per l’importo di €15.771,52, richiesto a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate nell’annualità 2001/02.

2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che “ La cartella impugnata ha quindi ad oggetto un credito ormai prescritto e deve essere annullata ”.

3 – Agea ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo l’erroneità della statuizione di diritto del Giudice di prime cure secondo cui, ai fini della prescrizione, non rileverebbe il tempo del

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