Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-02, n. 201800020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800020
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00020/2018REG.PROV.COLL.

N. 04667/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2013, proposto da M T S, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

L’Università degli Studi Federico II di Napoli, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

O P, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II, n. 5221/2012, resa tra le parti, concernente selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010 - settore concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e dell’Unione Europea -Facoltà di Scienze Politiche;


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di forma dell’Università;

Visto l’atto di costituzione di O P;

Viste le ordinanze collegiali della Sezione n. 5424 del 2015, n. 2035 del 2016 e n. 249 del 2017;

Vista la relazione del verificatore in data 26.4.2017 e viste le relazioni tecniche di parte;

Viste le memorie difensive dell’appellante in data: 25.2.2015, 4.9.2015, 15.9.2015, 22.4.2016, 9.5.2016, 11.11.2016, 24.11.2016, 13.11.2017 e 23.11.2017;

Viste le memorie difensive dell’appellato in data: 26.7.2013, 11.10.2013, 4.9.2015, 15.9.2015, 19.4.2016, 9.5.2016, 19.5.2016, 14.11.2016, 24.11.2016, 13.11.2017 e 23.11.2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2017 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati A C, Maria Vittoria Lumetti dell’Avvocatura generale dello Stato e L T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza n. 5221 del 2012 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso della dott. ssa M T S diretto all’annullamento del decreto prot. n. 3546 del 20.12.2011 con cui il Rettore dell’Università degli studi di Napoli - Federico II ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione Europea, presso la Facoltà di Scienze Politiche, e dei verbali n. 1 del 2.11.2011, n. 2 del 5.12.2011 e n. 3 del 12.12.2011.

In particolare, la sentenza di primo grado (v. da pag. 17 a pag. 28) ha:

- giudicato infondata la censura sulla omessa valutazione, attraverso l’attribuzione di un punteggio, del diploma di specializzazione conseguito dalla dott. ssa S e della relativa tesi di dottorato, e ciò per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, il diploma di specializzazione della dott. ssa S non ha rilievo per il settore specifico al quale inerisce il posto di ricercatore;
in secondo luogo non è stato prodotto un diploma di specializzazione europea ai sensi dell’art. 2 del d. m. n. 243/2011;
infine, il titolo di specializzazione vale esclusivamente come titolo di preferenza a parità di punteggi assegnati e tale situazione non ricorre nel caso di specie. Il diploma è stato comunque considerato dalla Commissione in sede di valutazione del curriculum della candidata come da verbale n. 2 del 5.12.2011. Quanto alla tesi di specializzazione, la stessa non è stata valutata in quanto non inserita, ai sensi dell’art 3 del d. m. n. 243/2011, tra le pubblicazioni scientifiche valutabili, né indicata dalla ricorrente tra le proprie pubblicazioni;

- ritenuto che alcune delle attività – come la partecipazione ai progetti PRIN – con riferimento alle quali la ricorrente lamenta un’omessa valutazione da parte della Commissione, non siano state documentate nelle forme prescritte dal bando. Pertanto, in base all’art. 11 del bando di gara, non sono stati valutati titoli solo dichiarati e non documentati;

- osservato che nei concorsi per docente universitario e ricercatore i giudizi sono sempre espressi con riferimento all’esame delle pubblicazioni nel loro complesso, senza che la menzione solo di qualche titolo significhi che la mancata menzione di altri titoli comporti che questi ultimi non siano stati presi in considerazione dai commissari. Le valutazioni della Commissione risultano corrette, non illogiche né sviate;
la preferenza per il dott. P è giustificata da argomentazioni esaustive e pertinenti;

- rilevato che la Commissione non era tenuta ad attribuire un punteggio alla lettera di presentazione del prof. T e che comunque detta lettera è stata visionata e indicata nel verbale;

- considerato che la valutazione della Commissione sulle pubblicazioni è stata correttamente formulata con riguardo al settore concorsuale per il quale la procedura è stata indetta anche con riferimento alle tematiche interdisciplinari e che tutte le pubblicazioni sono state esaminate dalla Commissione secondo i criteri della originalità, del rigore metodologico, della rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica sottolineando, per la gran parte delle pubblicazioni della ricorrente, il carattere essenzialmente descrittivo e la sostanziale assenza di spunti critici;

- rimarcato che la Commissione ha motivatamente escluso l’applicazione dei c. d. indicatori bibliometrici poiché basati su considerazioni di ordine statistico numerico ancora estranee al settore scientifico disciplinare di concorso. Solo con il d. m. n. 76/2012 sono stati individuati i settori e gli indicatori bibliometrici e non bibliometrici, che non avrebbero comunque potuto essere applicati dalla Commissione alla luce del quadro normativo vigente all’epoca della indizione della procedura;

-osservato che in modo legittimo e corretto la Commissione ha operato una valutazione qualitativa e non quantitativa delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati, giacché la produzione scientifica deve formare oggetto di uno stretto scrutinio di carattere qualitativo;

- rilevato che la dott. ssa S non ha fornito alcun principio di prova in merito all’asserito fittizio svolgimento dell’attività didattica e di ricerca da parte del P;

- considerato che la monografia prodotta dal dott. P sul “Diritto della concorrenza nell’Unione Europea a tutela del consumatore” non è una mera riproduzione della tesi di dottorato sul diritto comunitario della concorrenza a protezione dei consumatori ma si sostanzia in un lavoro che, pur avendo a oggetto la stessa tematica e ponendo a base gli studi precedenti, sviluppa spunti di riflessione ulteriori, sicché in modo legittimo la Commissione ha attribuito al dr. P dieci punti per la monografia e sei punti per la tesi di dottorato;

- giudicato non pertinenti le deduzioni volte a contestare lo svolgimento da parte del P dell’attività didattica svolta nell’anno 2010 – 2011 presso l’Università degli studi di Napoli -Federico II, in quanto l’incarico provato dal contratto prodotto dal controinteressato è stato conferito con delibera del Consiglio di Facoltà del 20.12.2010.

2.La dott.ssa S ha proposto appello censurando argomentazioni e statuizioni della sentenza di primo grado con svariati motivi.

Nella sostanza, con l’appello viene denunciata da una parte l’erronea mancata valutazione, o comunque la sottovalutazione, di titoli e pubblicazioni scientifiche presentati dalla dott. ssa S;
dall’altra, viene rilevata la errata e comunque la indebita sopravvalutazione di titoli, e pubblicazioni scientifiche, del dr. P.

3.Con ordinanza collegiale n. 5424 del 2015 questa Sezione ha disposto una verificazione per accertare se la monografia del dott. P sia sostanzialmente una copia della tesi di dottorato di ricerca pure essa presentata e valutata, o se tra le due pubblicazioni vi siano differenze tali da renderle valutabili in via autonoma. E’ stato designato per l’esecuzione della verificazione il professore ordinario più anziano di età titolare della cattedra di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di giurisprudenza, e ne è stata affidata la designazione al Rettore dell’Università Federico II.

4.Con ordinanza n. 2035 del 2016 questa Sezione, in seguito a una istanza della dott. ssa S, ha disposto la revoca parziale dell’ordinanza istruttoria n. 5424 del 2015 nella parte in cui con la stessa è stato designato quale verificatore un professore ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II, in quanto soggetto parte dell’organizzazione della stessa Amministrazione parte in causa e, quindi, non estraneo alle parti del giudizio. Con l’ordinanza medesima è stato richiesto all’Università di produrre in giudizio la copia integrale della tesi di dottorato del dr. P sul “Diritto comunitario della concorrenza a protezione dei consumatori”, ed è stata riservata alla udienza di merito, da fissarsi entro il quarto trimestre del 2016, “ ogni decisione anche sulla effettiva necessità, o meno, di disporre una verificazione diretta ad accertare se tra la monografia e la tesi di dottorato del dott. P sussistano diversità tali da giustificare una valutazione dei due lavori in via autonoma” .

5. All’udienza del 15.12.2016 questo Giudice di appello ha ritenuto di pronunciare una ordinanza collegiale ulteriore, la n. 249 del 2017, con la quale, visti gli articoli 19, 20 e 66 del c.p.a., è stata disposta una verificazione diretta a stabilire se la citata monografia sul Diritto della concorrenza nella UE a tutela del consumatore “ costituisca copia integrale della tesi di dottorato di ricerca pure essa presentata e valutata, o se tra le due pubblicazioni … vi siano differenze sostanziali, sintomatiche di una diversa e nuova attività di ricerca, tali da consentire e da giustificare una valutazione in via autonoma delle pubblicazioni medesime…” .

Dell’esecuzione della verificazione è stato incaricato il prof. G G, dell’Università degli studi di Milano –Dipartimento di Diritto pubblico, con facoltà di sub delega.

6. In data 28.4.2017 il verificatore ha depositato la relazione.

La dott. ssa S a il dr. P hanno depositato consulenza tecnica di parte e nota illustrativa.

In prossimità dell’udienza di discussione del 14.12.2017 le parti private si sono scambiate memorie e repliche e all’udienza anzidetta il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

7. L’appello è nel complesso infondato e va respinto.

La sentenza impugnata va confermata nel dispositivo.

Tuttavia, la decisione di primo grado va nel contempo riformulata nella parte in cui il TAR ha considerato legittima la duplice valutazione della monografia e della tesi di dottorato sul Diritto comunitario della concorrenza a tutela del consumatore.

Va puntualizzato sin da ora che la statuizione della sentenza di primo grado sulla legittimità della duplice valutazione della monografia e della tesi di dottorato, benché non corretta, e da riformare, si rivela nella sostanza ininfluente ai fini della risoluzione della controversia, e ciò in base alla c. d. “prova di resistenza”.

Premesso infatti che il dott. P si è classificato primo nella graduatoria della selezione, con 76 punti, e la dott. ssa S seconda, con 65 punti, anche considerando illegittimamente attribuiti al dott. P i sei punti relativi alla tesi di dottorato, e a vedere ridotto a cinque punti (70 a 65) il divario di punteggio tra l’appellante dott. ssa S e l’appellato, resta che all’esito del vaglio dei motivi di appello ulteriori, parte appellante non riuscirebbe comunque a sopravanzare il vincitore della selezione pubblica.

7.1. In via preliminare pare il caso di esaminare le eccezioni, sollevate dall’appellato dr. P:

a)di sopravvenuta carenza di interesse, da parte dell’appellante S, alla definizione del giudizio, e ciò sull’assunto che l’appellante medesima, in pendenza del ricorso, è risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatrice in Diritto costituzionale presso l’Università telematica Pegaso;

b)di improcedibilità dell’appello a motivo della omessa impugnazione, da parte della S, del provvedimento di proroga del rapporto tra l’Università Federico II e il dr. P quale ricercatore a tempo determinato, dal marzo del 2015 al marzo del 2017;
e

c)di inammissibilità della impugnazione poiché, sostiene l’appellato, le censure formulate si risolverebbero in una “controvalutazione”, dei titoli e della produzione scientifica del dr. P, che si sovrapporrebbe, anzi, si contrapporrebbe, in modo inammissibile, a quella espressa dalla Commissione di selezione.

Le eccezioni sopra riassunte sono tutte infondate e vanno respinte.

Riguardo alle eccezioni sub a) e b), va premesso che il contratto da ricercatore a tempo determinato su cui si controverte è stato integralmente eseguito posto che il primo triennio del contratto da ricercatore sottoscritto dal dr. P all’esito della procedura selettiva si è concluso nel dicembre del 2014 e dal marzo del 2015 il rapporto è stato prorogato per un ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010, andando a scadere nel marzo del 2017.

Ciò posto, non solo il conseguimento di un posto di ricercatore presso un’Università pubblica quale la Federico II rappresenta un bene della vita ben diverso rispetto a un posto di ricercatore presso una Università telematica privata, ma non può inoltre escludersi la persistenza, in capo alla parte appellante, di un interesse a vedere definita l’azione di annullamento in vista dell’ottenimento di un risarcimento del danno in forma specifica o, se del caso, per equivalente, per l’ipotesi in cui l’appello sia accolto nel merito.

L’interesse dell’appellante S a vedere deciso l’appello nel merito, pertanto, sussiste ed è concreto e attuale.

L’omessa impugnazione della proroga del rapporto a tempo determinato dal 2015 al 2017 è irrilevante ai fini del permanere di un interesse a una decisione del giudizio nel merito atteso che l’eventuale accoglimento della impugnazione, e la correzione –nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità- del risultato della procedura di selezione pubblica, avrebbero un effetto direttamente caducante sulla proroga. Proroga che risulta porsi in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente atto di nomina del dr. P a ricercatore per un triennio. Viene cioè in considerazione una ipotesi di (eventuale) invalidità a effetto caducante e non soltanto viziante, e di (eventuale) estensione automatica dell’annullamento dell’atto presupposto all’atto successivo e consequenziale, il quale ultimo si colloca nell'ambito della medesima sequenza procedimentale.

Quanto infine all’eccezione sub c), il Collegio ritiene che i motivi di appello, così come formulati, e fatto salvo quanto si puntualizzerà al p.

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