Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-10, n. 202204743
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Pubblicato il 10/06/2022
N. 04743/2022REG.PROV.COLL.
N. 08561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2021, proposto da
-OMISSIS-a mezzo del proprio rappresentante Sig. -OMISSIS-, e proseguito, a seguito del decesso della sig.ra -OMISSIS-, dagli eredi -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico 79;
contro
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, L C, S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Fiaschi, Gloria Lazzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego dell'autorizzazione per il proseguimento delle cure all'estero, nonché richiesta di rimborso delle spese sostenute.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado, la sig.ra -OMISSIS-- (mezzo del proprio rappresentante Sig. -OMISSIS-) - rimasta paralizzata per una lesione al midollo spinale conseguente ad un incidente stradale occorso il 4 agosto 2018 – e il sig. -OMISSIS-(familiare che l’ha assistita nel periodo di degenza) impugnavano il diniego di autorizzazione a proseguire le cure all’estero, opposto dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
A supporto del gravame deduceva che dopo essere stata autorizzata a trasferirsi dall’Unità spinale di Montecatone (ove era stata inviata dall’ospedale Careggi di Firenze) alla Tirol Kliniken GmbH di Zirl (nota del 17/1/2019) la richiesta di proroga dell’autorizzazione a permanere presso il predetto centro, avanzata il 5 settembre 2019, veniva respinta avendo la competente ASL ritenuto che si potessero effettuare gli stessi trattamenti presso la AUO Pisana, UO Mielolesi a partire dal 29 settembre 2019.
A supporto del gravame deduceva la violazione delle norme comunitarie e nazionali che riconoscono, previa domanda ed autorizzazione, il diritto del cittadino europeo a beneficiare di trattamenti sanitari presso centri di altissima specializzazione all’estero;la concreta indisponibilità, a dispetto di quanto indicato nella proprio nota dall’ASL, del posto letto per il ricovero della paziente nel reparto pisano, nonché del macchinario Hirob, per la stabilizzazione del tronco, in uso presso la clinica austriaca;il mancato doveroso preavviso circa l’impossibilità di proroga;il mancato rimborso di tutte le spese sostenute.
Nelle more del giudizio (in cui se è anche innestata una parentesi conclusasi con una declaratoria di difetto di giurisdizione e un annullamento in appello, previa autorizzazione in via cautelare a proseguire le cure all’estero, e una successiva riassunzione dinanzi al TAR), il 16 novembre 2020, i ricorrenti trasmettevano all’Azienda Usl tutta la documentazione comprovante le spese sostenute (sia quelle fino al diniego, sia quelle successive), chiedendo il pagamento (almeno) di quelle relative al periodo autorizzato di degenza della ricorrente all’estero. Sempre nelle more del giudizio l’Azienda sanitaria riconosceva il rimborso della sola somma di € 61.193,91. Il provvedimento di liquidazione era impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il TAR respingeva la domanda di annullamento. Il Tribunale osservava, per un verso che la proposta di ricovero presso U.O.C. Mielolesi era stata rifiutata per ben due volte (sia per il 30 settembre 2019, sia per il 20 ottobre 2019);per altro verso che “ Le affermazioni secondo cui l’Azienda universitaria non disporrebbe di macchinari adeguati alle esigenze dell’interessata e della possibilità di curare il decubito non vengono dimostrate nemmeno per indizio ”.
Quanto ai motivi aggiunti il TAR respingeva la prima contestazione concernente l’esclusione dal rimborso delle spese sostenute per l’intervento chirurgico per la chiusura della piaga de decubito dell’interessata, sostenendo in proposito che “ la domanda autorizzativa del 28 dicembre 2018 recava quale trattamento richiesto “trattamenti riabilitativi ” ( all. 4 produzione dell’Azienda Usl). La richiesta di proroga del 6 marzo 2019 (all. 9 produzione dell’Azienda Usl) non evidenzia un allargamento dell’autorizzazione anche all’intervento chirurgico mentre quella del 3 luglio 2019 (all. 9 produzione dell’Azienda Usl) evidenzia addirittura un lento miglioramento della piaga grazie a un trattamento conservativo ”.
Accoglieva invece il motivo concernente l’esclusione delle spese di ambulanza sostenute per raggiungere l’ospedale di Hochzirl da quello di Montecatone. A tal fine il Tribunale chiariva che “ L’autorizzazione alla cura l’estero riguardava infatti una persona affetta da paralisi e all’epoca ricoverata presso l’ospedale di Montecatone. La situazione di paralisi tetraplegica era attestata da certificato medico del 22 dicembre 2018 (doc. 41 produzione ricorrenti) e, pertanto, era a conoscenza dell’Amministrazione la quale, autorizzando il ricovero all’estero, non poteva che sia pure implicitamente autorizzare anche il trasporto in ambulanza” .
Accoglieva altresì la terza censura relativa al presunto carattere libero professionale di alcune prestazioni, che ad avviso dell’ASL le avrebbe rese non rimborsabili. In proposito il Tribunale evidenziava che “ i trattamenti medici effettuati, e di ciò non vi è prova in contrario, rientrano nell’ordinario protocollo terapeutico e sono state effettuate dai sanitari nell’ambito dell’orario lavorativo ”.
Respingeva, per contro, la quarta censura con la quale i ricorrenti ritenevano sussistenti i presupposti per derogare i criteri di liquidazione di cui all’articolo 6 del d. M. 3 novembre 1989. Precisato il Tribunale che “ il caso di specie rientra nella disciplina di cui all’art. 2, lett. c), dell’Accordo secondo il quale le Regioni in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 3, del d.P.C.M. 1 dicembre 2000 riconoscono ai soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'ISEE sia superiore a € 13.000 Euro .
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti. Deducono, a supporto del gravame, di aver fornito sufficienti elementi indiziari circa l’indisponibilità dello stesso trattamento presso l’ospedale di Pisa, e circa la presenza, nel periodo in questione, di un batterio killer che aveva prodotto in quei reparti ospedalieri numerosi morti (gli appellanti rinnovano in proposito la richiesta di una verificazione o consulenza tecnica, stigmatizzando l’omessa pronuncia sul punto da parte del Giudice di prime cure). In ordine al quantum del rimborso gli appellanti – ribadita la piena ammissibilità della domanda giudiziaria per il rimborso di tutte le spese sanitarie relative ai trattamenti praticati presso l’Ospedale di Hochzirl, sia per il periodo direttamente autorizzato dalla ASL sia per quello successivo che la ASL ha autorizzato accogliendo le istanze di proroga richieste dall’Ospedale di Hochzirl per effetto della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato (nelle more della pronuncia sulla giurisdizione) - focalizzano le loro censure solo sul rigetto delle domande di pagamento delle spese sostenute per l’intervento chirurgico di chiusura della piaga da decubito e di rimborso integrale delle spese nella misura del 100%.
L’ASL, costituitasi in giudizio, replica evidenziando che l'autorizzazione di cure all'estero è stata rilasciata non perché le strutture pubbliche italiane non avessero la strumentazione o adeguati programmi di neuroriabilitazione per il caso specifico della sig.ra -OMISSIS-, ma per la indisponibilità di posti letto sia presso l' Unità Spinale di Careggi a Firenze sia presso la U.O. Mielolesi di Pisa. Inoltre, le dichiarazioni di inefficacia e/o minor efficacia dei trattamenti presso la struttura di Pisa non risultano – ad avviso della resistente - supportate da alcuna valutazione medica, neppure di parte e, quindi, rappresentano delle mere considerazioni/timori dei ricorrenti, prive di qual si voglia valore e fondamento, a fronte del parere tecnico di un organo pubblico, il CRR, che attesta, invece, la congruenza delle cure presso la struttura in Italia.
Si è altresì costituita anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, chiedendo la reiezione del gravame.
Nelle more del giudizio d’appello, in data -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS-- è deceduta.
Entrambe le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso della sig.ra -OMISSIS- (proposto per il tramite del procuratore generale), atteso che il decesso della medesima, avvenuto antecedentemente all’iscrizione del ricorso in appello al Consiglio di Stato (8.10.2021), avrebbe fatto venire meno la rappresentanza generale del marito, -OMISSIS- in forza dell’art. 1396 c.c, nonché determinato la caducazione della procura alle liti rilasciata al difensore. Sussisterebbe altresì – secondo le amministrazioni resistenti – il difetto di legittimazione ad agire del sig. -OMISSIS-, figlio della sig.ra -OMISSIS-, dal momento che egli avrebbe svolto il mero ruolo di accompagnatore della madre nelle cure all’estero, e che il rimborso delle relative spese sarebbe stato chiesto dalla sig.ra -OMISSIS-, unica titolare della pratica.
La causa è stata fissata per la discussione all’udienza del 27 gennaio 2022.
A seguito dell’avviso di fissazione udienza, si sono costituiti, in conseguenza del decesso della sig.ra --OMISSIS-- qualificatisi eredi della Sig.ra -OMISSIS-- in forza di dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario ricevuta ex artt. 484 e ss. cpc in data 17 dicembre 2021 dal cancelliere del Tribunale di Livorno ed inserita nel registro delle successioni al n. -OMISSIS-– chiedendo la prosecuzione del processo, e avanzando, ai sensi dell’art. 80 c.p.a, una nuova istanza di fissazione di udienza.
La Sezione ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 19 maggio 2022 “Considerato che la costituzione degli eredi, ai sensi dell’art. 300 cpc, pienamente applicabile ai sensi del generale richiamo operato dall’art. 79 c.p.a., rende inutile l’interruzione del processo, ma al contempo impone, ai sensi dell’art. 80 cit., la fissazione di una nuova udienza anche per consentire alle parti il pieno contraddittorio in ordine al dichiarato subentro nella posizione giuridica controversa”.
All’udienza del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le amministrazioni appellate sollevano in via preliminare alcune questioni di ricevibilità del gravame e di legittimazione di una delle parti appellanti.
Segnatamente, la morte della Sig.ra -OMISSIS- intervenuta dopo la notifica dell’appello avrebbe determinato un difetto di legittimazione ad agire del Sig. -OMISSIS-, in forza del disposto dell’art. 1396 cc per cui “ la procura generale si estingue con la morte del soggetto rappresentato ”.
Più nel dettaglio, poichè la morte della Sig.ra -OMISSIS- - avvenuta dopo la notificazione del ricorso ma prima del deposito - avrebbe determinato il venir meno del potere rappresentativo in capo al Sig. -OMISSIS-, quest’ultimo avrebbe perso ogni legittimazione a rappresentare la moglie defunta, con conseguente venir meno anche della procura alle liti rilasciata al difensore e travolgimento della validità degli atti dallo stesso compiuti.
Il Collegio è di diverso avviso. Se è vero, infatti, che la morte del rappresentato fa venir meno il potere di rappresentanza sostanziale, è parimenti vero che tale evento non produce gli stessi effetti sul piano processuale, ove invece vige il principio della ultrattività del mandato che legittima il difensore a proseguire l’azione e financo a promuovere appello anche in presenza della morte del proprio assistito (evento che, frequentemente, viene ignorato dal Legale quando non ricorrono elementi di pronta conoscenza dell’evento stesso. Cfr. Corte Cassazione, Sezioni Unite n. 15792/2014;Corte di Cassazione, ordinanza n. 11767/19;da ultimo Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11193)
Nè può assumersi che la situazione in esame sarebbe diversa solo perchè il mandato alle liti, in nome e per conto della Sig.ra -OMISSIS-, è stato conferito dal procuratore generale invece che dalla parte personalmente colpita dall’evento. La circostanza, infatti, è del tutto neutra in quanto il venir meno del potere di rappresentanza sostanziale in capo al procuratore generale non può certo esser considerato più grave dell’evento morte che colpisce la parte che conferisce direttamente il mandato;per cui anche in tali casi rimangono fermi i principi fondamentali sopra spiegati sulla ultrattività del mandato alle liti e sulla rilevanza della conoscenza (legale) dell’evento in funzione della ricostituzione del contraddittorio mediante riassunzione o prosecuzione.
Infondato è anche l’eccepito difetto di legittimazione ad agire del sig. -OMISSIS-, figlio e accompagnatore della sig.ra -OMISSIS-.
Come correttamente affermato dagli appellanti, la legittimazione ad agire si identifica nella mera formale corrispondenza tra il diritto invocato e l’affermazione della sua titolarità in capo a colui che propone la domanda (art. 81 cpc) - e tale corrispondenza non può esser messa in dubbio nei confronti del Sig. -OMISSIS-dal momento che il medesimo ha domandato il riconoscimento delle spese da lui stesso sostenute per prestare i servizi di accompagnamento in favore della madre, instando per la condanna della ASL al rimborso delle somme. La circostanza che le spese del medesimo siano state poi riconosciute mediante rimborso alla madre, può avere rilievo circa la (totale o parziale) concreta permanenza dell’interesse alla decisione, ma non in ordine alla legittimazione a proporre appello.
Superate le questioni preliminari, possono essere affrontate quelle di merito in ordine alla legittimità del diniego di proroga delle cure all’estero e alla congruità dei rimborsi riconosciuti.
Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che le statuizioni di prime cure meritino conferma.
Il giudice di prime cure ha rilevato che “ La nota del Direttore del Dipartimento di specialità mediche U.O.C. Mielolesi in data 18 ottobre afferma che l’interessata era stata inserita il 10 settembre 2019 in lista di attesa per il ricovero, con disponibilità all’ingresso il 24 settembre 2019 poi venuta meno a causa della mancanza di infermieri. La disponibilità è stata reiterata per il 30 settembre 2019 ma il ricovero è stato rifiutato dal figlio chiedendo di rinviarlo ad un momento successivo all’intervento sulla lesione da decubito;egli il 15 ottobre 2019 è stato nuovamente contattato per informarlo di una ulteriore disponibilità per il 20 ottobre 2019 ma, anche in tal occasione, il ricovero è stato rifiutato. Le affermazioni non sono smentite e anzi vengono corroborate dal “registro di prenotazione dei ricoveri programmati” allegato alla nota sopracitata, che reca la presenza della -OMISSIS- con indicazione dei giorni in cui il figlio è stato contattato. Il documento non è stato disconosciuto dai ricorrenti e, pertanto, fa fede ai fini del giudizio. Le affermazioni secondo cui l’Azienda universitaria non disporrebbe di macchinari adeguati alle esigenze dell’interessata e della possibilità di curare il decubito non vengono dimostrate nemmeno per indizio, né esiste documentazione atta a dimostrare che i diversi rifiuti del ricovero presso quella struttura sono stati motivati da detta circostanza ”.
Secondo gli appellanti il punto dirimente ai fini del decidere non era – e non poteva essere – costituito dalla semplice presenza di un posto letto presso l’Ospedale di Pisa ma dalla possibilità di ricevere lo stesso programma riabilitativo di altissima specializzazione che applicava l’Ospedale di Hochzirl e che, pacificamente, la stessa USL Toscana aveva riconosciuto di non esser in grado di poter somministratore tempestivamente ed in forma adeguata in relazione allo stato clinico ed alla prognosi della ricorrente presso le proprie strutture ospedaliere tanto da emettere il provvedimento di autorizzazione a recarsi all’estero.
Inoltre dinanzi ai plurimi elementi indiziari, gravi precisi e concordanti (contestazioni formali, dichiarazioni rese dal Ministero della Salute, dichiarazioni rese dalla dott.ssa S al sig. S, e da quest’ultimo registrate, rischio di diffusione di un batterio killer negli ospedali della Toscana) spettava all’Azienda (e non ai ricorrenti) provare che sarebbero stati immediatamente somministrati gli stessi trattamenti, con la conseguenza che il TAR avrebbe dovuto addebitare alla ASL - e non ai ricorrenti - la carenza di prova.
Tuttavia – ritiene il Collegio, il linea con quanto evidenziato dall’ASL resistente - la sig.ra -OMISSIS- è stata ab origine autorizzata alle cure all’estero per mancanza di disponibilità di posti letto in strutture come la Mielolesi di Pisa, e non già perché in Italia non potessero essere garantite le cure di cui aveva bisogno. Gli strumenti Erigo e Lokomat sono entrambi presenti presso la struttura di Pisa.
L’altra strumentazione indicata in modo generico dalla Clinica Austriaca con la richiesta iniziale di cure, come l’Hirob o l’Armeo Power, non risulta essere stata mai utilizzata dalla Tirol Kliniken per la riabilitazione della sig.ra -OMISSIS-, né vi è traccia nella documentazione versata in atti anche dai ricorrenti, e comunque trattasi di strumentazione di dubbia utilizzabilità ed efficacia delle stessa in rapporto alle condizioni della sig.ra -OMISSIS- (affetta da tetraparesi). In proposito l’ASL ha depositato relazione tecnica del dott. -OMISSIS-, responsabile della U.O.C. riabilitazione dell’Ospedale della Versilia, che dimostra come la sig.ra -OMISSIS-, tetraplegica e nelle condizioni in cui si trovava, certamente non avrebbe potuto utilizzare l’Hirob che simula l’andatura del cavallo, e come l’utilizzo della robotica non presenti evidenze scientifiche effettive circa i risultati conseguibili nello specifico caso.
Quanto al rischio della diffusione del batterio New Dheli negli ospedali della Toscana, certamente non è un argomento che può utilizzarsi per ottenere l’autorizzazione alle cure all’estero. Piuttosto è minaccia che interessa l’intero sistema sanitario ospedaliero e che dev’essere affrontata a mezzo di rigorosa prevenzione e di stringenti misure di cautela a presidio (non del singolo ma) di tutti i degenti. Risulta dagli atti che la Regione Toscana, con proprio decreto dirigenziale del 26.07.2019 ha formalizzato indicazioni operative a tutte le strutture sanitarie toscane per il contenimento e la riduzione del rischio di propagazione dell'infezione e che tutte le strutture sanitarie hanno predisposto protocolli interni stringenti.
Le considerazioni di cui sopra, supportate da idonea produzione documentale, rendono inutile l’approfondimento istruttorio richiesto dagli appellanti oltre che inconferenti gli elementi indiziari allegati.
La realtà fattuale, scolpita nelle parole del giudice di prime cure, sopra riportate, risulta confermata: “ La disponibilità è stata reiterata per il 30 settembre 2019 ma il ricovero è stato rifiutato dal figlio chiedendo di rinviarlo ad un momento successivo all’intervento sulla lesione da decubito;egli il 15 ottobre 2019 è stato nuovamente contattato per informarlo di una ulteriore disponibilità per il 20 ottobre 2019 ma, anche in tal occasione, il ricovero è stato rifiutato. Dinanzi a questo dato, e alla circostanza della pacifica disponibilità, da parte del sistema sanitario nazionale, di strutture e attrezzature idonee ad affrontare la patologia e le esigenze riabilitative della paziente, il motivo d’appello non può che essere respinto.
Gli appellanti insistono in ordine ad alcune questioni afferenti il quantum del diritto al rimborso. Innanzitutto ritengono che il primo giudice abbia errato a dichiarare inammissibili le relative censure, contenute nell’atto di riassunzione del ricorso (a seguito della statuizione sulla giurisdizione). Quanto alle domande di accertamento contenute nei motivi aggiunti, i medesimi insistono sull’accoglimento: a) della richiesta di pagamento delle spese sostenute per l’intervento chirurgico di chiusura della piaga da decubito, nonchè b) di rimborso integrale di tutte le spese nella misura del 100% e non in quella dell’80% liquidata dall’ASL;c) di rimborso delle spese di acquisto degli ausili robotici LOKOMAT ed ERIGO prescritti dall’Ospedale di Hochzirl.
Le domande, proposte nell’ambito dei motivi aggiunti, sono state respinte dal TAR. Il Tribunale ha, per converso, dichiarato inammissibili le domande formulate nell’atto di riassunzione.
Il Collegio ritiene, con riferimento alla statuizione di inammissibilità, che il primo giudice abbia fatto buon governo dei principi in materia di interesse a ricorrere. Lo stesso ha ritenuto “ inammissibile l’atto di riassunzione del ricorso nella parte in cui estende la lite al rimborso delle spese sanitarie poiché al momento della sua proposizione era in corso un procedimento amministrativo in merito;l’inammissibilità non è sanata dalla produzione delle note di udienza il 17 marzo 2021, inidonee all’estensione della materia del contendere ”
Gli appellanti osservano che sebbene al momento al momento della proposizione del ricorso il procedimento di liquidazione del rimborso fosse ancora in corso, esso era invece da ritenersi ormai concluso al momento della riassunzione (quanto meno in ordine alle spese del primo periodo).
L’osservazione non ha fondamento. Con l'atto di riassunzione, non è consentito proporre domande nuove o domande diverse, rispetto a quelle formulate in precedenza, e non v’è dubbio che, nel caso di specie, la domanda contenuta nel ricorso originario (unica considerabile come valida in sede di riassunzione) riguardasse un procedimento ancora in itinere.
Può dunque passarsi all’esame delle domande, poi riproposte dagli appellanti a mezzo di motivi aggiunti, e in parte respinte dal giudice di prime cure.
Sull’intervento chirurgico di chiusura della piaga, il Giudice di prime cure ha negato il rimborso assumendo che “ la domanda autorizzativa del 28 dic 2018 recava quale trattamento richiesto (solo) “trattamenti riabilitativi ” e attribuendo rilevanza al fatto che la richiesta di proroga del 6 marzo 2019 (ndr proveniente dall’Ospedale di Hochzirl) non “ evidenziava una allargamento dell’autorizzazione anche all’intervento chirurgico ” mentre quella del 3 luglio 2019 (sempre proveniente dall’Ospedale di Hochzirl) “ evidenziava un lento miglioramento della piaga grazie a un trattamento conservativo ” . Muovendo da queste premesse, il TAR ha ritenuto corretta la condotta della ASL “ la quale giustifica il mancato rimborso con la mancata richiesta di autorizzare il trattamento in questione ”.
Il Collegio è di diverso avviso.
Per valutare il perimetro dei trattamenti ammessi, occorre fare riferimento alla relazione clinica dell’Ospedale di Montecatone ed alla richiesta di ricovero emessa dall’Ospedale di Hochzirl in data 27/12/2018, documenti entrambi allegati alla domanda sottoscritta dal procuratore ed alla relazione di accompagnamento della domanda stessa predisposta dallo specialista in neurochirurgia Dott. -OMISSIS-del 22/12/2018. Mettendo a confronto tutti questi documenti emerge chiaro che, sin dalla richiesta di autorizzazione al ricovero all’estero, la domanda prevedeva non solo la pratica dei trattamenti neuroriabilitativi (robotici e convenzionali) riconosciuti dal TAR ma anche il trattamento della piaga da decubito trattamento che, peraltro, era inevitabile (pertanto da ritenersi implicito anche se non espressamente enunciato) dal momento che la piaga impediva l’applicazione efficace ed intensiva degli esoscheletri robotici. In altri termini – come convincentemente sostenuto dagli appellanti - la cura della piaga – foss’anche mediante l’intervento chirurgico – costituiva una condicio sine qua non per ricevere appieno i trattamenti robotici riabilitativi;per cui, di fronte alla constatazione che la piaga purtroppo non guariva con i metodi conservativi, l’opzione chirurgica è stata una scelta logica ed inevitabile, del tutto coerente con il progetto terapeutico rappresentato nella documentazione medica di accompagnamento alla richiesta di ricovero all’estero approvata dall’ASL.
E’ invece da respingere la domanda di rimborso delle spese al 100%.
TAR ha respinto la richiesta di rimborso integrale delle spese sanitarie avanzate ex art. 7 DM 3.11.1989 sulla base della seguente argomentazione:
a) “ il caso di specie rientra nella disciplina di cui all’art. 2 lett. c) dell’accordo secondo il quale le Regioni riconoscono ai soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, un concorso pari all’80% delle spese di soggiorno qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’ISEE sia superiore ad € 13.000,00 ”;
b) l’indicatore ISEE della ricorrente ammonta ad € 69.773,97 e quindi supera la soglia prevista dalle menzionate norme;
c) ne segue che “ è infondata la richiesta di ottenere ulteriori contributi alle spese sostenute per le cure all’estero… tanto meno nella misura del 100%.
Secondo gli appellanti il disposto dell’art. 7 del DM 3.11.1989 espressamente prevede la possibilità di derogare ai criteri di cui all’art. 6 (e, quindi, in pratica di riconoscere un rimborso in misura superiore rispetto alla soglia minima dell’80% delle spese di carattere sanitario sostenute dall’assistito) “ qualora le spese che restano a carico dell’assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare ” (valutazione quindi da operarsi per ogni singolo caso concreto).
Il Collegio è diverso avviso. Come osservato dall’ASL, nel caso di specie trova applicazione una normativa specifica. Segnatamente, trattandosi di spese sanitarie per neuroriabilitazione per soggetti portatori di handicap, individuati dall’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, trova applicazione l’art. 3 del D.P.C.M. 01.12.2000, norma specifica che definisce i criteri per il concorso di spesa da parte delle Regioni per il riconoscimento di ulteriori contributi rispetto a quelli erogati ai sensi dell’art. 6 del D.M. 03.11.1989. L’art. 3 del suddetto DPCM, dispone che : “ Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di cura all'estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2, attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri: a. un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62 milioni;b. un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100 milioni;c. un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, così come individuate dall' art. 2, comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.
Tali criteri sono stati attuati dall’art. 2 della Conferenza Stato Regioni del 06.02.2003.
In base all’istruttoria condotta dell’Ufficio Assistenza Estero dell’AUSL, ai sensi del