Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-31, n. 201700386

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-31, n. 201700386
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700386
Data del deposito : 31 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2017

N. 00386/2017REG.PROV.COLL.

N. 00710/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2012, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dagli avvocati R S e R C, con domicilio eletto presso lo studio R S in Roma, viale America 11;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avv. P L P dell’Avvocatura capitolina, domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove 21;
C S, non costituito in giudizio;
M S, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07846/2011, depositata il 10 ottobre 2011, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall’appellante per l’annullamento della Determinazione dirigenziale del Comune di Roma, Dipartimento VII politiche della mobilità, U.O. Trasporto pubblico locale non di linea n. 1179 del 1° luglio 2008 con la quale veniva disposta l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di n. 150 licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea, già approvata con Determinazione dirigenziale n. 1074/2007 e successive modifiche.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Paolo Troiano e uditi per le parti gli avvocati R C e Angela Raimondo in dichiarata delega dell'avvocato P L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005, il Comune di Roma indisse un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione d’una graduatoria finalizzata all'assegnazione di n. 150 licenze per il trasporto pubblico non di linea (licenze taxi) riservate in via preferenziale a tutti coloro che, pur iscritti al ruolo conducenti della Camera di Commercio di Roma, non avessero svolto attività di guida su taxi.

Il sig. C R, reputando di possedere i requisiti d’ammissione, dichiara d’aver partecipato a detto concorso, in esito al quale è stato iscritto nella relativa graduatoria;

Con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1179 del 1 luglio 2008, notificata il successivo 29 luglio, il Comune di Roma ha disposto l’esclusione del sig. R dalla graduatoria del concorso de quo , perché egli <<… è stato condannato con Sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati che, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regione Lazio n. 58/93 e delle norme del Bando di Concorso, non consentono il rilascio della licenza né la partecipazione al concorso stesso…>>;

Il sig. R, con ricorso proposta dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, ha impugnato l’atto d’esclusione, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure avendo riguardo in particolare alla disposta sospensione condizionale della pena ed all'intervenuta estinzione del reato.

Con l’appellata sentenza il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso considerato in diritto che, in virtù del bando del concorso de quo, per potervi partecipare ciascun candidato deve dimostrare, tra l’altro, di <<… non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi…>>, di <<… non aver riportato condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblica, l’industria e il commercio…>>
e che, per quanto attiene al possesso dei requisiti morali, la disposizione del bando replica pedissequamente l’art. 17, c. 3, lett. b) e c) della l. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nel testo ratione temporis vigente (prima, cioè, della novella recata dall’art. 1, c. 2 della l.r. 6 luglio 2007 n. 9) al tempo in cui fu emanata tale lex specialis del concorso in parola. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente, in effetti, risulta definitivamente condannato per delitti contro il patrimonio e che, alla scadenza del termine per la partecipazione a detto concorso, versava proprio nella fattispecie di cui all’art. 17, c. 3, lett. c) della l.r. 58/1993;
in presenza di tali presupposti il ricorso è stato rigettato in ragione, in primo luogo, della non veridicità della dichiarazione resa dal R nell’ambito del procedimento circa la sussistenza di emergenze penali – non veridicità che è stata ritenuta integrare una autonoma causa di esclusione dal concorso, a prescindere dalla valutazione in ordine al rilievo della condanna – e, in secondo luogo, in quanto nessun valenza può essere attribuita, sotto il segnalato profilo, alla circostanza che la pena sia stata condizionalmente sospesa, né all’intervenuta estinzione del reato, in quanto alla data di adozione del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso non era ancora intervenuta la dichiarazione giudiziale di estinzione del reato, disposta invece con ordinanza del Tribunale di Roma soltanto in data 10 novembre 2008.

Il sig. R, con ricorso in appello notificato il 12 gennaio 2012 e depositato il 2 febbraio 2012 ha chiesto la riforma della citata sentenza per i seguenti motivi:

1.La dichiarazione del R di non aver commesso reati di natura patrimoniale e/o contro la fede pubblica, l’industria e il commercio non doveva reputarsi falsa in ragione dell’intervenuta estinzione del reato già dal 15 gennaio 1985, ossia di un effetto che si produce automaticamente a prescindere dalla successiva pronuncia dichiarativa che lo accerti.

2. La nostra legislazione non richiede che venga attivata la procedura di riabilitazione di cui all’art. 683 c.p.p. in presenza di condanna soggetta a sospensione condizionale della pena. Viene altresì ribadito l’argomento, dedotto con il primo motivo, circa l’operatività ope legis dell’istituto dell’estinzione.

3. Il TAR ha erroneamente non ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione dell’art. 166, comma 2, c.p. per cui “c.p. “La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.

4. La sussistenza dei requisiti morali da parte del ricorrente è dimostrata dal fatto che la CCIAA di Roma, su autocertificazione, ha iscritto in data 12 marzo 2012 il sig. R nel ruolo dei conducenti per il servizio pubblico non di linea, ossia per i taxi, con atto che concretizzerebbe, a suo avviso, “una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa” rilevante ai sensi dell’art. 17, comma 4, della citata l.r. Lazio 58/1993 nel testo vigente all’epoca dei fatti.

5. Si deduce, infine, che, con sentenza del Tribunale di Roma, il ricorrente è stato prosciolto a seguito di processo per il reato di falso ideologico per la autocertificazione innanzi menzionata.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Per ragioni di economia del giudizio si procede, in primo luogo, all’esame delle censure dedotte dal ricorrente con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello.

In proposito giova premettere che la l. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nel testo ratione temporis vigente - prima, cioè, della novella recata dall’art. 1, c. 2 della l.r. 6 luglio 2007 n.

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