Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-26, n. 202401862

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-26, n. 202401862
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401862
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 01862/2024REG.PROV.COLL.

N. 02547/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2023, proposto da
Funstage Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12



nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilato in Roma, via dei Portoghesi, 12



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17844/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la nota depositata in data 2 febbraio 2024 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il Cons. M V e udita per la parte appellante l’avvocato Anna Mazzoncini in sostituzione dell'avvocato G R.

Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

a) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21 aprile 2022 sul proprio sito web, limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio www.gametwist.com nell’ ” Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296/2006 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM” ;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

c) nonché per la condanna di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM all’integrale risarcimento del danno che ci si riservava di quantificare e dimostrare in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

d) del provvedimento n. registro ufficiale 0175750.21-04-2022-U a firma del Dirigente di ADM, dott. L T, avente ad oggetto “ inibizione siti di gioco non autorizzato – Art. 102 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ” - depositato in giudizio in data 7 luglio 2022 e non notificato alla ricorrente – nella parte in cui si apprende che ADM ha disposto l’ordine di inibizione del sito www.gametwist.com ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 anziché ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2 gennaio 2007 e del 15 novembre 2017 ;

e) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21 aprile 2022 sul proprio sito web, limitatamente alla parte in cui ha aggiornato – successivamente alla proposizione del ricorso - il riferimento normativo e, quindi, ha inserito il nome a dominio www.gametwist.com nell’“ Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’art. 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 ”;

f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale.

Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e respinto i motivi aggiunti in quanto infondati.

Emerge in fatto dagli atti di causa, che la società ricorrente è iscritta nel registro delle imprese austriaco ed eroga servizi di gioco online mediante applicazioni mobili e social network , nonché che la stessa è titolare del dominio internet www.gametwist.com , sito web di giochi online (che comprendono bingo, poker, casinò e slot machine).

In data 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la blacklist dei siti web da oscurare per aver offerto servizi di gioco con vincite in denaro senza regolare concessione.

Poiché in tale lista era inserita anche la ricorrente, la medesima ne ha chiesto l’annullamento avanti il TAR adito, nella parte in cui essa annovera il predetto sito, nonché formulando istanza per il risarcimento dei danni.

In particolare, la ricorrente ha lamentato in primo grado l’illegittimità dell’elenco impugnato per essersi quest’ultimo testualmente basato su una disposizione di legge (art. 1, commi 50 e 50-bis della legge n. 296/ 2006) che risulta abrogata e sostituita da una diversa disposizione di legge (art. 102, comma 3, del d.l. n. 104/2020), ed inoltre, ha dedotto la carenza totale di potere, poiché la norma richiamata, e la relativa possibilità di oscurare il sito web , sarebbero applicabili solamente ai giochi online che attribuiscono vincite in denaro, che necessitano di preventiva concessione.

L’originaria ricorrente ha altresì dedotto l’illegittimità dell’elenco impugnato per violazione del principio del contraddittorio, poiché l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né da qualsiasi altra garanzia procedimentale.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime censure già sollevate con il ricorso principale, considerato che l’ADM aveva nelle more proceduto a sostituire l’elenco originario, emendandolo a livello formale con l’indicazione della corretta fonte normativa (l’art.102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Nella decisione oggetto dell’odierna impugnazione, il primo giudice ha rilevato anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto, a giudizio del TAR, il nuovo elenco dei siti oscurati, impugnato con motivi aggiunti, integra un atto di convalida del primo elenco gravato con ricorso introduttivo, non sconfinante in alcuna non consentita integrazione postuma della motivazione, affetta da un vizio meramente formale.

Ne consegue, secondo il TAR, che poiché nel caso di specie l’elenco dei siti impugnato con il ricorso introduttivo è stato legittimamente convalidato dal successivo elenco dei siti gravato con i motivi aggiunti, il ricorso introduttivo debba dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, dato che gli effetti lesivi del primo elenco impugnato sono stati interamente elisi e sostituiti dagli effetti del secondo elenco.

Quanto ai motivi aggiunti, rileva il primo giudice che il sistema dei giochi e delle scommesse nell’ordinamento italiano si fonda su una riserva statale che si concretizza in un monopolio legale in favore dello Stato, nonché in un regime autoritativo di tipo concessorio.

L’art. 88 del T.U.L.P.S. (come modificato dai commi 2-ter e 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40), dispone l’obbligo di licenza per l’esercizio delle scommesse, rilasciata oggi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

In corso di concessione, l’ADM esercita poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione.

Il potere

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