Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-09, n. 202408106

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-09, n. 202408106
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408106
Data del deposito : 9 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2024

N. 08106/2024REG.PROV.COLL.

N. 00959/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S P, D D, rappresentati e difesi dagli avvocati F S, S F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;



contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, non costituite in giudizio;



per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI n. 10503/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati S F, Marco Trevisan per delega dell'avvocato F S, e Alessandro Jacoangeli dell’Avvocatura generale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023 questa Sezione, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. IV, n. 6404 del 13 aprile 2023 da S P e D D, ha annullato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5 gennaio 2023 con cui era stata disposta in favore dei predetti professionisti il compenso loro spettante quali Commissari straordinari delle società in amministrazione straordinaria Gruppo Alitalia SAI in a.s. e Cityliner Alitalia Cityliner S.p.A..

1.1 In particolare questa Sezione ha escluso, sulla scorta della natura di società private di Alitalia e Cityliner, che potesse trovare applicazione in via automatica il tetto ai compensi previsto per i manager pubblici dal d.lgs. n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica ritenendo al contrario necessaria “una adeguata e congrua motivazione che valorizzi le peculiarità della vicenda concreta (tra cui anche gli esiti ed i risultati della gestione commissariale)” (pagg. 17 e 18 della sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023).

Sul piano conformativo questo Consiglio ha precisato che e “spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in sede di riedizione del potere, determinare discrezionalmente (seppur con il supporto di un’adeguata motivazione che all’evidenza presuppone anche una più compiuta istruttoria sulle attività concretamente svolte dai ricorrenti e sui risultati conseguiti, pur nelle difficili condizioni in cui hanno dovuto operare) le modalità di determinazione del compenso spettante ai commissari” (pagg. 20 e 21 della sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023).

Ha altresì prescritto che “in sede di riedizione del potere, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà con sollecitudine: - determinare ex art. 2, comma 2 del d.l. n. 347 del 2003, con apposito decreto, le modalità di liquidazione del compenso chiarendo se intenda o meno applicare integralmente la disciplina di cui al d.m. 3 novembre 2016 e motivando, se del caso, in ordine alle ragioni per cui intende derogare, in tutto e in parte, a tale disciplina; - successivamente, previo confronto con gli appellanti, con separato decreto, liquidare l’importo a questi dovuto, secondo un criterio di congruità” (pag. 21 della sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023).

1.1 In data 15 dicembre 2023, S P e D D hanno, quindi, trasmesso, a mezzo PEC una nota invitando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy “a convocare l’avv. D D e l’ing. S P al fine di condividere il processo di quantificazione dei compensi loro spettanti per l’incarico svolto in qualità di commissari straordinari di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria secondo i termini e i criteri dettati dal Consiglio di Stato”.

2. Con ricorso notificato il 5 febbraio 2024 e depositato lo stesso giorno S P e D D hanno chiesto ex artt. 112 e ss. c.p.c. l’ottemperanza della sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023 di questa Sezione ordinando al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di provvedere immediatamente alla convocazione dell’avv. D D e del prof. S P e di provvedere alla tempestiva definizione del compenso ad essi spettante provvedendo sin d’ora, in caso di perdurante inerzia, alla nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del prefato Ministero.

Hanno altresì chiesto di fissare, ove non ritenuto manifestamente iniquo e ove non sussistano ragioni ostative, una penalità di mora dovuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della predetta sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e) c.p.a., nella misura che verrà ritenuta congrua.

2.1 Il ricorso di ottemperanza è stato affidato al motivo così rubricato:

1) Violazione ed elusione della sentenza pronunciata da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato n. 10503 del 5 dicembre 2023 .

I ricorrenti hanno, a tal fine, esposto che:

- la sentenza n. 10503 del 5 dicembre 2023 di questa Sezione ha prescritto all’Amministrazione di provvedere “con sollecitudine”;

- a distanza di quasi due mesi dalla pubblicazione della sentenza, il Ministero, non solo non avrebbe preso alcuna iniziativa per adeguarsi alla decisione di questo Consiglio, ma non avrebbe neppure offerto alcun riscontro alla richiesta di convocazione formulata dai ricorrenti in data 15 dicembre 2023.

3. In data 1 marzo 2024 si è costituito in giudizio per resistere avverso il ricorso di ottemperanza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4. Il 18 giugno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato memorie difensive rappresentando che:

- ha adottato il Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 10 aprile 2024, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la liquidazione del compenso spettante ai commissari dimissionari, da calcolarsi in base ai criteri indicati dal D.M. 3 novembre 2016, come modificato dal D.M. 21 giugno 2021, con applicazione del limite massimo di € 240.000 annui in ragione, fra l’altro, del rilevante supporto pubblico offerto dal Governo italiano ai commissari straordinari nella gestione della procedura di amministrazione straordinaria in argomento;

- ha provveduto alla notifica del citato D.M. 10 aprile 2024 agli odierni ricorrenti, dandone altresì notizia agli attuali commissari straordinari; con la medesima nota ha provveduto alla convocazione di questi e dei controinteressati, questi ultimi individuati nel prof. E L e dott. L G;

- acquisita la disponibilità degli interessati, ha sentito, in data 7 maggio 2024, presso gli uffici del Ministero, l’Avv. S F, delegato dagli odierni ricorrenti in loro rappresentanza; all’incontro ha partecipato anche il legale del controinteressato dott. L G;

- in esito all’incontro, ha adottato l’unito Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 10 giugno 2024 con il quale è stato liquidato l’importo dovuto ai commissari dimissionari, secondo il criterio di congruità individuato.

Il medesimo Ministero, ritenuto di aver dato piena esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10503/2023, ha quindi chiesto di dichiarare per l’effetto cessata la materia del contendere.

5. Il 18 giugno 2024 parte ricorrente ha depositato memorie difensive.

5.1 Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 giugno 2024 e depositato lo stesso giorno S P e D D hanno chiesto, in via principale, previa declaratoria di nullità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato:

- di nominare un Commissario ad acta sin d’ora che provveda a adottare i provvedimenti richiesti dai ricorrenti sulla base dei criteri sanciti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 10503/2023 ovvero di ordinare al Ministero di dare esecuzione alla sopraindicata Sentenza entro il termine che verrà fissato e, per l’effetto procedere, alla corretta determinazione e liquidazione dei compensi spettanti agli odierni ricorrenti in relazione alla gestione commissariale di Alitalia;

- adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla predetta statuizione.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento alla domanda di ottemperanza proposta in via principale, hanno chiesto, previa conversione del rito e ordine di riassunzione davanti al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma di dichiarare illegittimi e, quindi, annullare i provvedimenti che siano stati adottati o approvati dal Ministero in pretesa esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, n. 10503/2023.

In via istruttoria hanno, in ultimo, chiesto, di disporre a carico di Alitalia una cauzione, anche mediante fideiussione, di importo pari al compenso spettante ai ricorrenti ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a..

5.2 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti hanno dedotto i motivi così rubricati:

1) Elusione del giudicato e conseguente nullità dei provvedimenti impugnati ex art. 21 septies, L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 3 novembre 2016 e dell’art. 11 del D.Lgs.

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