Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-15, n. 202003848

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-15, n. 202003848
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003848
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 03848/2020REG.PROV.COLL.

N. 10253/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2009, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G O in Roma, via di Priscilla, n. 35/1;

contro

Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente dispensa dal servizio per scarso rendimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante aveva impugnato in primo grado la nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 19 maggio 2008, che ne aveva disposto la dispensa dal servizio di appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. c) e dell’art. 17 della l. n. 1168/1961, vigenti all’epoca dei fatti.

Il primo giudice ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, ai soli fini del riesame, con particolare riguardo al difetto di motivazione, per una maggior specificazione delle ragioni del provvedimento, “ con particolare riguardo alla valutazione delle possibilità di recupero del ricorrente ”, anche in considerazione della circostanza che “ il pur significativo calo di rendimento del ricorrente è relativamente recente ” (Tar Calabria, sez. I, ord. 22 settembre 2008 n. -OMISSIS-A seguito dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha adottato il decreto n. -OMISSIS-, in data 7 novembre 2008, che ha confermato il provvedimento impugnato. Il Tar ha poi respinto il ricorso ritenendone infondati i motivi.

2. Con il presente appello, l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata sulla base di motivi riconducibili ai seguenti gruppi di censure:

a) il provvedimento di riesame adottato dall’Amministrazione violerebbe le statuizioni del primo giudice rese in sede cautelare, in quanto esso sarebbe meramente ripetitivo del provvedimento impugnato e viziato da difetto di motivazione sotto il profilo della “ valutazione delle possibilità di recupero del ricorrente ” esplicitato nell’ordinanza cautelare;

b) l’adozione dell’atto impugnato, e prima ancora i pareri degli organi gerarchici intermedi, sarebbero stati condizionati dal richiamo al procedimento penale, cui l’appellante era stato sottoposto, contenuto nella proposta di dispensa dal servizio;
tale richiamo era stato inserito nell’atto di proposta nonostante che, alla data dello stesso atto, il medesimo procedimento penale si fosse concluso con esito favorevole all’imputato;

c) i giudizi della documentazione caratteristica riferibili allo scarso rendimento in servizio sarebbero “ relativi soltanto a 4 mesi nell'anno 1984, 7 mesi nel 1998, 9 mesi nell'anno 2004-2005,8 mesi negli anni 2004-2005 ed 11 mesi negli anni 2006-2007 a fronte di più di 21 anni di diligente servizio prestato ” e riguarderebbero “ occasionali episodi di inettitudine ”, dai quali non avrebbe potuto dedursi “ una reiterazione di comportamenti contrari ai doveri di diligenza e una mancata continuità di disimpegno ”;
la documentazione relativa all’attività operativa svolta, della quale l’appellante chiede l’acquisizione agli atti del procedimento, dimostrerebbe l’efficiente svolgimento di incarichi di responsabilità durante i periodi oggetto delle valutazioni non positive contenute nella documentazione caratteristica;

d) le sanzioni disciplinari di corpo irrogate al ricorrente sarebbero da ricondurre alla sua condizione economica che avrebbe “ provocato nel tempo azioni forzose in relazione ai debiti contratti ”;
perciò le condotte censurate in sede disciplinare “ non avrebbero potuto essere sanzionate con la consegna di rigore, ostandovi il disposto normativo del Regolamento di Disciplina Militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) ” e non avrebbero potuto essere considerate, come invece avvenuto, quali “ indice di un pessimo rendimento professionale ”, in quanto non riguardanti il comportamento in servizio, ma la sfera personale e privata dell’interessato.

e) non corrisponderebbe al vero l’asserzione contenuta nella proposta di dispensa in merito “ ai continui stimoli ed incitament i” e alla “ assidua azione di guida e di controllo ” che i superiori avrebbero profuso nei confronti del ricorrente;
l’Amministrazione, invece, avrebbe mostrato disinteresse nei confronti del ricorrente, tanto che la sua istanza di anticipo delle spese legali per il suddetto procedimento penale non aveva avuto alcun esito ed egli era stato destinato ad un servizio per il quale non aveva più potuto percepire le indennità previste per la precedente destinazione.

3. Questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare dell’appellante (sez. IV, ord. 27 gennaio 2010 -OMISSIS-), avendo “ considerato che la decisione gravata appare motivata in relazione all’esistenza di più elementi di riscontro della scelta operata dall’amministrazione ”.

4. Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

4.1. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2020 la trattazione della causa è stata differita alla odierna udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020, in quanto non risultava essere stato trasmesso il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado.

5. L’appello è infondato.

5.1. Con riferimento alle censure sub 2., lett. a), va osservato che il decreto n. -OMISSIS-, in data 7 novembre 2008, costituisce un atto meramente confermativo del provvedimento impugnato. Tale decreto, anche per il profilo della valutazione delle possibilità di recupero del ricorrente, menziona il verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento n. -OMISSIS-, in data 27 marzo 2008, già richiamato nell’atto impugnato, nel quale si evidenzia che il perdurante scarso rendimento riferito ad un consistente periodo temporale e le “ scarse qualità globalmente apprezzate in diversificati incarichi e sedi di impiego ” pregiudicavano ogni concreta possibilità di recupero del ricorrente.

5.2. Le censure riportate sub 2., lett. b), sono infondate perché le conclusioni della proposta di dispensa dal servizio non recavano alcun riferimento al procedimento penale, richiamato a titolo ricognitivo nel quinto degli otto punti della premessa della proposta di dispensa. Inoltre, nel provvedimento di dispensa dal servizio, esplicitamente si rileva che, nel citato verbale n. -OMISSIS-della Commissione di Valutazione e Avanzamento, non era stato menzionato il procedimento penale a carico del militare, circostanza ammessa dallo stesso appellante. Quindi, resta indimostrata la pretesa per cui i pareri gerarchici intermedi sarebbero stati influenzati dall’informazione in merito alla pendenza di un procedimento penale, così condizionando la decisione finale.

5.3. Quanto alle censure sub 2., lett. c), il Collegio rammenta l’indirizzo di questo Consiglio per cui “ la dispensa dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento esprime un percorso di formazione ed un tipo di valutazione analogo ai giudizi annuali sullo svolgimento della carriera dell'impiegato pubblico, anch’essi rivolti a valutare l'attività svolta nel periodo considerato connotati come una tipica procedura di salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa, rivolti non tanto a sanzionare singoli episodi, bensì a scandire ed a garantire il regolare funzionamento e/o la compatibilità con il servizio dovuto, della ‘attività’ prestata dall'impiegato, attraverso un apprezzamento del complesso dei profili personali, professionali ed operativi che connotano la sua condotta;
l’ampiezza della discrezionalità che l’amministrazione può impiegare per l'adozione dei relativi provvedimenti è esclusivamente censurabile mediante l’eccesso di potere e soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti
” (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1529;
cfr. Cgars, sez. giur. 14 gennaio 2013, n. 2;
Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8918). Ciò posto, va osservato che i giudizi non positivi sul rendimento, in sé non oggetto di contestazione, sono stati resi con un’apprezzabile continuità durante una parte non irrilevante dell’arco temporale del servizio dell’appellante. Tale circostanza consente di escludere la sussistenza di profili di illogicità o irragionevolezza nell’operato dell’Amministrazione - e quindi che debba darsi seguito alla richiesta istruttoria del ricorrente - le cui valutazioni del complessivo servizio reso dall’interessato, paiono coerentemente finalizzate ad assicurare il buon andamento dell’attività della stessa Amministrazione.

5.4. In merito alle censure riportate sub 2., lett. d), circa il rilievo delle sanzioni disciplinari ai fini della dispensa dal servizio ai fini dell’art. 12, primo comma, lett. c), della l. n.1168/1961, il Collegio osserva che esse sono dirette a rilevare pretesi vizi dei provvedimenti disciplinari, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnazione degli stessi provvedimenti disciplinari.

5.5. Infine, le censure esposte sub 2., lett. e), non dimostrano alcun collegamento tra le circostanze ivi indicate e la pretesa non corrispondenza alla realtà dei fatti delle asserzioni, contenute nel punto n. 6 della proposta di dispensa dal servizio, in merito “ ai continui stimoli ed incitamenti ” e alla “ assidua azione di guida e di controllo ” ricevuti dal ricorrente da parte dei superiori.

6. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto, dovendosi incidentalmente affermare che giammai potrebbe financo ipotizzarsi una violazione di un preteso “giudicato cautelare” in relazione alla circostanza che a seguito di una ordinanza cautelare di primo grado che abbia ordinato il riesame della pratica– come nel caso di specie- l’Amministrazione, riesaminando l’affare, abbia ribadito il proprio divisamento negativo per l’originario ricorrente.

Il regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

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