Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-15, n. 202003848

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-15, n. 202003848
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003848
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 03848/2020REG.PROV.COLL.

N. 10253/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2009, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G O in Roma, via di Priscilla, n. 35/1;



contro

Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente dispensa dal servizio per scarso rendimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante aveva impugnato in primo grado la nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 19 maggio 2008, che ne aveva disposto la dispensa dal servizio di appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. c) e dell’art. 17 della l. n. 1168/1961, vigenti all’epoca dei fatti.

Il primo giudice ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, ai soli fini del riesame, con particolare riguardo al difetto di motivazione, per una maggior specificazione delle ragioni del provvedimento, “ con particolare riguardo alla valutazione delle possibilità di recupero del ricorrente ”, anche in considerazione della circostanza che “ il pur significativo calo di rendimento del ricorrente è relativamente recente ” (Tar Calabria, sez. I, ord. 22 settembre 2008 n. -OMISSIS-A seguito dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha adottato il decreto n. -OMISSIS-, in data 7 novembre 2008, che ha confermato il provvedimento impugnato. Il Tar ha poi respinto il ricorso ritenendone infondati i motivi.

2. Con il presente appello, l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata sulla base di motivi riconducibili ai seguenti gruppi di censure:

a) il provvedimento di riesame adottato dall’Amministrazione violerebbe le statuizioni del primo giudice rese in sede cautelare, in quanto esso sarebbe meramente ripetitivo del provvedimento impugnato e viziato da difetto di motivazione sotto il profilo della “ valutazione delle possibilità di recupero del ricorrente ” esplicitato nell’ordinanza cautelare;

b) l’adozione dell’atto impugnato, e prima ancora i pareri degli organi gerarchici intermedi, sarebbero stati condizionati dal richiamo al procedimento penale, cui l’appellante era stato sottoposto, contenuto nella proposta di dispensa dal servizio; tale richiamo era stato inserito nell’atto di proposta nonostante che, alla data dello stesso atto, il medesimo procedimento penale si fosse concluso con esito favorevole all’imputato;

c) i giudizi della documentazione caratteristica riferibili allo scarso rendimento in servizio sarebbero “ relativi soltanto a 4 mesi nell'anno 1984, 7 mesi nel 1998, 9 mesi nell'anno 2004-2005,8

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi