Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2009-08-17, n. 200905375
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Numero 05375/2009 e data 17/08/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 21 luglio 2009
NUMERO AFFARE 00991/2009
OGGETTO:
Ministero Difesa;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri in congedo, OMISSIS, avverso diniego della dipendenza di infermità da causa di servizio.
LA SEZIONE
VISTA la relazione n. 5/2001, in data 28 maggio 2008, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, Servizio Contenzioso, ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso in oggetto;
VISTA la comunicazione prot 0004998, in data 16.3.2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, ha informato di aver inviato la relazione ministeriale al ricorrente, assegnandogli 60 giorni per eventuali repliche.
VISTA la comunicazione prot. 0011526, in data 30 giugno 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, ha informato che il nominato in oggetto non ha fatto pervenire replica alcuna;
ESAMINATI gli atti ed udito il relatore-estensore Consigliere Amedeo de FRANCHIS;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO IN FATTO:
L’esame del ricorso, originariamente iscritto al ruolo dell’adunanza della Sezione del 5 maggio 2009, è stato in tale occasione rinviato all’adunanza odierna avendo il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare, informato, con la nota del 16.3.2009 indicata in epigrafe, di aver inviato la relazione ministeriale al ricorrente assegnandogli 60 giorni per eventuali repliche.
Con atto in data 1° dicembre 2000, il nominato in oggetto ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la decisione in data 7 luglio 1999 della Commissione Medica di 2° istanza di Firenze, notificatagli il 6 settembre 2000, con la quale gli è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Enfisema polmonare”, già riconosciutagli in Ia istanza dall’Ospedale Militare di Bologna.
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, aveva inoltrato il 3.3.1995 domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopraindicata. Sull’istanza si pronunciavano negativamente il Generale di Brigata Comandante di Corpo, in data 17.3.1998, ed il Capo Sezione Sanità del Comando Regione, in data 30.3.1998. Completata la fase istruttoria, il caso veniva posto dinanzi alla Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bologna che, con processo verbale n. 188 del 28.1.1999, gli riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Iniziale enfisema polmonare con note RX di broncopatia”.
Successivamente, la competente Commissione Medica di 2^ istanza, investita della questione ai sensi dell’art. 14 del RD 15.4.1928 n.1024 in ragione della discrepanza tra il responso della Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bologna ed i due citati pareri istruttori, ribaltava la pronuncia suddetta negando, con verbale n.602/AB del 2.6.1999, la dipendenza da causa di servizio.
E’ contro tale ultimo provvedimento che il ricorrente ha presentato ricorso straordinario, denunciando d’avere prestato servizio in contesti spesso disagevoli e malsani , talvolta senza la necessaria protezione, e sostenendo che il giudizio impugnato sia stato espresso “sulla mera valutazione documentale, senza il suffragio di una testimonianza diretta del ricorrente”.
L’Amministrazione resistente argomenta la mancanza di fondamento del gravame invocandone pertanto la reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
Il ricorso é infondato.
Va innanzitutto ricordato che l’emanazione del provvedimento impugnato ha costituito l’ultima fase di un procedimento, finalizzato all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, che ha debitamente percorso varie fasi previste dalle disposizioni legislative allora in vigore segnatamente quelle di cui al RD 15.4.1928 n.1024 nel testo precedente gli emendamenti conseguenti al d.P.R. 29.X.2001, n. 461.
La prima di tali fasi é stata costituita, ai sensi degli artt. 4 e 5 di detto Regio Decreto, dal parere negativo espresso dal Comandante di Corpo dell’istante e dal Capo Sezione Sanità del Comando Regione di appartenenza.
Il caso del ricorrente é stato successivamente esaminato dalla Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bologna, che ha peraltro espresso parere diverso, ritenendo che le condizioni di servizio potessero essere chiamate in causa quali fattori all’origine della patologia lamentata dal richiedente, pur dando rilievo, come si legge nelle considerazioni medico-legali, al servizio prestato prima del 1985..
In ragione della discrepanza tra detto responso ed i precedenti giudizi istruttori, il caso del ricorrente è stato sottoposto, ai sensi degli artt.14 e 15 del RD 15.4.1928 n.1024, alla competente Commissione Medica di 2^ istanza che, con determinazione da considerare definitiva a tutti gli effetti (ved. 2º comma dell’art.16 del predetto Regio Decreto), ha risolto la discrepanza, sostanzialmente confermando, con articolata motivazione, i pareri negativi espressi in sede istruttoria.
Va in proposito rilevato che le valutazioni degli organi predetti rientrano, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della loro discrezionalità tecnica in quanto essi, nello svolgere i necessari accertamenti mediante i mezzi in uso, pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.
Non potendosi, d’altra parte, escludere la possibilità di divergenze di pareri tra l’uno e l’altro organo, lo stesso legislatore ha stabilito la competenza delle commissioni di appello a dirimere le eventuali discrepanze insorte, come nel caso di specie, tra le valutazioni del Comando di appartenenza dell’istante e quelle della Commissione Medico -Ospedaliera.
Resta comunque inteso, per consolidata giurisprudenza, che il sindacato di merito sul giudizio formulato dagli organi predetti che si esprimono con discrezionalità tecnica, é precluso al giudice amministrativo mentre quello di legittimità é ammesso esclusivamente nell’ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici. Questi peraltro non sussistono nel caso in questione in quanto la Commissione Medica di 2^ istanza, preso atto della discordanza esistente tra i pareri precedentemente espressi dagli organi sopracitati, ha esposto, in modo comprensibile e coerente i motivi per i quali essa ha ritenuto che l’infermità patita dal ricorrente non possa ritenersi dipendente da causa di servizio. Come rilevato nella relazione dell’Amministrazione, la predetta Commissione di appello ha nel suo parere richiamato i pareri istruttori, ivi compreso quello del Capo Sezione Sanità secondo il quale “risulta dalla documentazione relativa al servizio cessato nel maggio 1990, prestazione di attività solo in parte sottoponente a disagi climatico ambientali e, in particolare, che nel lasso cronologico intercorso dal 6.9.1985 alle date di accertamento dell’affezione, l’esposizione a tali disagi risulta solo nel periodo 11.5.1988 – 26.6.1990, insufficiente per la produzione dell’infermità di cui trattasi”.
In altri termini, la Commissione di seconda istanza ha coerentemente fondato il giudizio di non dipendenza basandosi principalmente sulla sostanziale mancanza dell’insieme dei fattori di rischio esposti dal ricorrente, del resto non sufficientemente comprovati dalle relazioni di servizio.
Nella stessa direzione si è successivamente pronunciato sul caso – come fatto presente nella relazione ministeriale - il Collegio Medico-Legale del Ministero della Difesa che, con parere reso il 6.3.2002, ha esposto in modo articolato i motivi per i quali anch’esso ha ritenuto non sussistere,”per mancanza di nesso cronologico e nesso eziologico, un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra il servizio svolto e l’infermità in esame”.
Si aggiunga che, come segnalato dall’Amministrazione resistente, la normativa allora vigente (R.D. 1024/28) attribuiva alla Commissione Medica di 2a istanza la facoltà, ma non l’obbligo, di sottoporre a visita diretta l’interessato, non potendo conseguentemente condividersi il motivo dedotto dall’istante, per non avere avuto la possibilità di fornire “testimonianza diretta” delle sue ragioni alla Commissione.
Quanto precede dimostra, ad avviso della Sezione, che l’iter percorso dall’Amministrazione si allinea compiutamente alla disciplina all’epoca vigente ed è stato altresì quanto mai esauriente ed attento,, sfuggendo in tal modo alle denunce avanzate dal ricorrente.
Il ricorso straordinario dev’essere quindi respinto.