Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-09-12, n. 201704288

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-09-12, n. 201704288
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704288
Data del deposito : 12 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2017

N. 04288/2017REG.PROV.COLL.

N. 08246/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 8246 del 2013, proposto dai signori LL ER e NT ER, rappresentati e difesi dall'avvocato NT Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio Luponio in Roma, piazza Don Minzoni, n. 9;



contro

Euro Costruzioni Sud Srl, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Renato Pedicini in Roma, via F. D'Ovidio, n. 83;
Comune di Maddaloni, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE VIII n. 02409/2013, resa tra le parti, concernente l’annullamento del permesso di costruire;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Euro Costruzioni Sud Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati A. Romano e L. Ricciardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dei signori NT e LL ER, del permesso di costruire n. 103 del 28 ottobre 2008 rilasciato dal comune di Maddaloni alla società Euro Costruzioni Sud srl, in variante al permesso di costruire n. 11 del 2007, nonché il S.I.A.D. del medesimo comune nella parte in cui prevede la localizzazione delle strutture di vendita nella zona A1 del p.r.g.

2. Il Tar per la Campania, Napoli, Sezione VIII, con la sentenza n. 2409 del 9 maggio 2013 ha:

a) dichiarato irricevibile per tardività il primo motivo di impugnazione;

b) respinto il secondo motivo di impugnazione;

c) compensato tra le parti le spese di lite;

d) posto a carico dei ricorrenti le spese di verificazione liquidate in euro 778,52.

3. I Signori ER hanno impugnato la sentenza riproponendo espressamente i motivi di impugnazione dedotti nel primo grado e censurando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato irricevibile per tardività il primo motivo e respinto nel merito il secondo motivo.

4. Si è costituita la società Euro Costruzioni Sud srl chiedendo il rigetto dell’avverso appello, con il favore delle spese di lite.

5. I signori ER hanno ulteriormente insistito nella propria domanda depositando una memoria difensiva.

6. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2017 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio per la decisione.

7. L’appello è fondato nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

7.1. Con il primo motivo i signori ER rappresentavano che l’area interessata dall’intervento ricadeva in zona omogenea A1 – Centro Storico, il cui Piano di Recupero consente interventi di ristrutturazione edilizia, ma non previa integrale demolizione e successiva ricostruzione, e lamentavano la non assentibilità dell’intervento richiesto mancando la corrispondenza di sagoma e di volumetria con la struttura preesistente. A loro parere, infatti, rispetto all’originario edificio, costituito da due piani fuori terra, in allineamento con gli edifici confinanti, per un’altezza di mt, 2,70 da un lato e 8,40 mt dall’altro, la nuova struttura risulterebbe essere costituita da cinque livelli, di cui due interrati e tre fuori terra; inoltre, la stessa sarebbe stata arretrata di circa tre metri rispetto alle strade su cui è prospiciente, per effetto della realizzazione di un porticato; la medesima, per di più, avrebbe una maggiore altezza pari a mt. 10,20.

7.2. Il Tar, accogliendo l’eccezione del resistente comune di Maddaloni, dichiarava irricevibile il suddetto motivo in applicazione del principio giurisprudenziale – indiscusso - secondo cui il termine di impugnazione di un provvedimento decorre dalla sua notificazione o comunicazione individuale e, in ogni caso, dalla piena conoscenza avutane dal ricorrente, quanto almeno alla sua giuridica esistenza, ai suoi elementi essenziali ed all’attitudine lesiva.

Senonché, nell’individuare in concreto l’esatto momento in cui si sarebbe compiuta la detta conoscenza, il primo giudice, pur dando atto dell’orientamento tradizionale e maggioritario secondo cui, in tema di impugnazione di provvedimenti in materia edilizia il termine decadenziale decorre dalla loro ultimazione, decideva di aderire a quella diversa e minoritaria

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