Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306055

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306055
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06055/2023REG.PROV.COLL.

N. 06647/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato P V L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022, il consigliere F F;

udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero della difesa e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato P V L per il signor -OMISSIS-;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- maresciallo dell’Arma dei carabinieri in congedo, ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello n. -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. -OMISSIS- e, per l’effetto, ha respinto il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti veicolati dall’interessato per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, del 18 ottobre 2011, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni del grado per tre mesi, e del conseguente decreto del Ministero della difesa dell’11 novembre 2013 recante la detrazione d’anzianità di grado per tre mesi.

1.1. L’interessato ha dedotto due motivi revocatori, lamentando con il primo la « Violazione art. 25 della costituzione, in relazione all’erronea applicazione del d.lgs 15.03.2010 nr. 66, anziché della legge 31 luglio 1954 n. 599. art. 395 comma 4 c.p.c. » per il « rinvenimento di (tre) documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre nel giudizio di primo e secondo grado », che ha allegato al ricorso per revocazione.

1.2. In particolare il ricorrente ha prodotto il decreto dell’amministrazione militare che lo ha posto in congedo assoluto ai sensi della legge n. 559/1954 (vigente ratione temporis ) con decorrenza dal 2004 e dunque al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare, cosicché, a suo avviso, « Nella fattispecie, è applicabile l’art. 2187 del D. Lgs. 15.03.2010 nr. 66 che testualmente dispone: “ I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla vecchia normativa ”. Quindi, appare evidente l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione ed il Collegio Giudicante nel ritenere applicabile nella fattispecie il D.Lg.vo 66/2010, il quale alla data del 2004 del Congedo Assoluto del Maresciallo -OMISSIS- non era ancora entrato in vigore, per cui non poteva essere applicato, e tanto anche in violazione dell’art. 25 della costituzione ».

1.3. Ha altresì versato in atti la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di -OMISSIS- e l’avviso di fissazione d’udienza del Tribunale di -OMISSIS- per l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal signor -OMISSIS- « che attestano come i Sig.ri-OMISSIS-sono effettivamente risultati indagati dalla Procura di -OMISSIS- con Proc. Pen. n. -OMISSIS- R.G. Mod. 21 – n. -OMISSIS- R.G. N.R. per i reati di cui agli artt. 368, 594 e 595. Per detto Procedimento Penale, a loro carico, in data 04.12.2012 è stata richiesta l’archiviazione per “intervenuta prescrizione dei reati”, fatto ultimo che lascia inalterato l’impianto accusatorio delle denunce sporte dall’allora Maresciallo dei Carabinieri dr. -OMISSIS- Quanto sopra, costituisce una verità storica ed un errore di fatto revocatorio, in quanto sia la Commissione di Disciplina che il Ministero della Difesa ed il Collegio giudicante danno motivazioni errate ».

1.4. Con il secondo motivo di revocazione il ricorrente ha lamentato che: egli « era in Congedo Assoluto dal 2004 (e non dal 2012 come si afferma nella decisione impugnata) quindi non era affatto in servizio, per cui la competenza, andava radicava nel Comando Regione Militare Sud di -OMISSIS-, avente specifica competenza sulla Regione Puglia, luogo di residenza dell’inquisito in Congedo Assoluto, applicandosi ella Fattispecie la Legge 599/54 e non l’attuale Codice dell’Ordinamento Militare, ratione temporis »; l’articolo 879, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare richiamato nella sentenza revocanda « afferma che il militare in Congedo può trovarsi a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio b) sospeso dalle funzioni del grado. Tale menzione del militare in Congedo riguarda le altre tipologie del Congedo ma non anche quello del Congedo Assoluto, disciplinato dal successivo articolo 880 comma 6 - Inoltre, detto articolo 879 riguarda i Militari già in Congedo sottoposti alla sospensione dalle funzioni del grado ma non prevede che tale sanzione possa essere inflitta ad un Militare in Congedo Assoluto (nello specifico per giunta da oltre 7 anni) », il che è anche specificato nella « Guida tecnica norme e procedure disciplinari – 3^ edizione – anno 2011 ».

Sul punto l’interessato ha dedotto che « vi è un grave errore revocatorio nella stessa Sentenza oggi impugnata laddove si afferma testualmente: “ In contrario, però, si rileva che, ai sensi dell’art. 879, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010 la sanzione della sospensione dalle funzioni del grado si applica ai militari in congedo (…) il collocamento in congedo assoluto del militare è stato effettuato con decreto ministeriale n. 545 del 7 marzo 2012 (v. la nota ministeriale del 2 maggio 2012, all. 8 dell’appellato) e dunque, con atto posteriore sia all’avvio del procedimento disciplinare, sia allo stesso provvedimento che lo ha concluso (il quale, ovviamente, non ha potuto tenere conto di tale decreto successivo) ”. Orbene il Congedo Assoluto dell’allora Maresciallo -OMISSIS- decorre, come da Decreto agli atti del procedimento amministrativo e che ad ogni buon fine si riproduce (in allegato n. 5) dal 2004 e non dal 2012 e precisamente a decorrere dal 27.08.2004 come testualmente riportato e non come affermato erroneamente in sentenza. Inoltre il Dr. -OMISSIS- è stato anche iscritto nel Ruolo d’Onore di Forza Armata, con decorrenza dal 01.12.2003 come da provvedimento che si esibisce (in All. n. 6) - Quindi il Procedimento Disciplinare di Stato, contrariamente a quanto affermato dal consiglio di stato e’ iniziato nel 2011 ben dopo 7 anni

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