Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100009

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100009
Data del deposito : 4 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04469/2010 REG.RIC.

N. 00009/2011REG.SEN.

N. 04469/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 4469 del 2010, proposto da:
N C D D P, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Istituto Carmine - Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, n.c.;

per la esecuzione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05103/2009, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO IN PIANTA ORGANICA E CORRESPONSIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il Cons. Nicola Russo e udito per la parte istante l’avvocato Paccione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, B, 5 maggio 1995, n. 315 è stato respinto il ricorso proposto dalla signora N C D D P, insegnante nella scuola elementare dell’IPAB “Principe di Napoli” con sede in S di B, dal 1980 al 1988, per ottenere l’inquadramento nella pianta organica dell’Ente e la corresponsione delle differenze retributive, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, alla stregua delle disposizioni dei contratti collettivi del settore.

Il T.A.R. ha ritenuto che nella specie non sussistessero gli elementi rivelatori in base ai quali la giurisprudenza riconosce la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in particolare per difetto del requisito della esclusività.

La D P ha proposto appello per la riforma della sentenza, iscritto al n. 5383/1995 r.g.

Con decisione del 28 agosto 2009, n. 5103 questa Sezione ha accolto l’appello, affermando che “ La circostanza evocata dai primi giudici non è idonea a sopprimere un insieme di elementi indiziari della costituzione del rapporto di pubblico impiego, fra l’altro neppure negati dalla controparte ”, quali “ il costante rinnovo annuale dell’incarico per tutto l’arco di tempo considerato, il vincolo di subordinazione, l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente pubblico, la predeterminazione della retribuzione ”.

Nella prefata decisione la Sezione ha, quindi, rilevato che “ Costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che il rapporto di lavoro avente le caratteristiche del rapporto di pubblico impiego, costituito in violazione di norme imperative è nullo, ma da diritto al trattamento retributivo e previdenziale ai sensi dell’art. 2126 c.c. ”, per cui “ l’appellante ha diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento corrisposto e quanto previsto dalla contrattazione collettiva dell’epoca per la qualifica corrispondente all’opera dalla stessa prestata, compreso i compenso per le ferie, 13^ mensilità e i premi di fine servizio ”;
aggiungendo che “ Le somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo le disposizioni vigenti nel periodo considerato ”.

Con ricorso notificato in data 13 maggio 2010 la sig.ra D P ha chiesto l’esecuzione del giudicato nascente dalla predetta decisione, affermando di averla notificata in data 3 ottobre 2009 e di aver notificato in data 17 febbraio 2010 apposito atto di diffida, senza che tuttavia l’Amministrazione abbia provveduto ad adempiere al comando giudiziale;
chiede, pertanto, che venga ordinato di dare esecuzione al giudicato in questione, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente, con condanna della medesima anche al pagamento delle spese processuali.

L’Amministrazione, benché intimata, non si è costituita e non ha fatto pervenire osservazioni.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Alla data della spedizione del presente ricorso in decisione non risulta, infatti, che l’Amministrazione abbia eseguito la predetta statuizione di condanna, passata in giudicato, provvedendo alla materiale erogazione delle somme dovute alla ricorrente, nonostante che le siano stati notificati sia la decisione che l’apposito atto di diffida a provvedere.

Premesso ed individuato come sopra il contenuto della decisione da eseguire, occorre, dunque, assegnare un ulteriore termine di trenta giorni all’Amministrazione perché provveda all’esecuzione della sentenza, prevedendo sin d’ora per il caso di ulteriore mancata ottemperanza, la nomina, quale commissario ad acta ed organo ausiliario del giudice dell’ottemperanza, il Prefetto della Provincia di B o un funzionario da questi all’uopo delegato, affinché adotti le determinazioni al fine di eseguire il giudicato in questione. Trattandosi di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, il commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari  per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l’esercizio di un’attività - compiuta quale organo del giudice dell’ottemperanza - nell’ambito del procedimento di erogazione della spesa, a conclusione del quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento. A tale fine deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma. Per l’espletamento dell’incarico il commissario potrà utilizzare qualsiasi somma, con esclusione di quelle per le quali, in virtù di espresse disposizioni di legge,  sia espressamente precluso ogni suo intervento. Potrà, inoltre, procedere direttamente all’adozione di tutti gli atti ritenuti in concreto necessari per l’esecuzione del giudicato (come, ad esempio, variazioni di bilancio, storni, emissione di mandati, accensione di mutui, etc.) avvalendosi degli ausili resi necessari dalla complessità della materia, con il potere – derivante dall’incarico giurisdizionale – di ordinare agli organi dell’Amministrazione il compimento degli atti considerati essenziali per l’ottemperanza al giudicato. In presenza poi di situazioni altamente deficitarie (come anche nel caso di esecuzione di giudicato concernente crediti di una certa rilevanza), lo stesso commissario potrà disporre il pagamento rateizzato degli stessi crediti.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’IPAB “Principe di Napoli” di S di B, di eseguire il giudicato nascente dalla decisione di questa Sezione n. 5103 del 28 agosto 2009, corrispondendo alla signora N C D le somme a lei spettanti per il titolo e nella misura di cui nella motivazione della predetta decisione, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza;
per il caso di persistente inottemperanza, si nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di B o un funzionario da questi all’uopo delegato affinché provveda in via sostitutiva nei sensi di cui sopra nel termine di giorni sessanta dalla notifica di apposita istanza a cura di parte.

Le spese della presente fase seguono la regola processuale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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