Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-05, n. 201703315

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-05, n. 201703315
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703315
Data del deposito : 5 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2017

N. 03315/2017REG.PROV.COLL.

N. 07725/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7725 del 2016, proposto da:
Dorotheum Gmbh &
Co Kg, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E P C.F. PCZGNE49S26H501V, A V W C.F. WLTJNN65H14A952L, M V F C.F. FRRMVT71A56H501I, con domicilio eletto presso E P in Roma, via di San Basilio 61;

contro

C S - Commissario Straordinario e Custode Giudiziario Soc. North East Service Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L M C.F. MNZLGU34E15H501Y, Vittorio Domenichelli C.F. DMNVTR48P10D578Z, Paolo Neri C.F. NREPLA64C16A757O, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
North East Services, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesoadagli avvocati L M C.F. MNZLGU34E15H501Y, Vittorio Domenichelli C.F. DMNVTR48P10D578Z, Paolo Neri C.F. NREPLA64C16A757O, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso L M in Roma, via Confalonieri,5;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rm Auction Ltd, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Treviso, Comitato di Sorveglianza non costituiti in giudizio;
Tribunale di Treviso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00917/2016, resa tra le parti, concernente N.

PROT AGID

60493 annullamento, previa sospensiva di: Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico , Direzione Generale per le gestioni commissariali - Divisione III avente ad oggetto: "Autorizzazione all'aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. Collezione Nes/Compiano" prot. UU082572 del 23.03.2016, Provvedimento del Commissario Straordinario e Custode Giudiziario della Soc. North East Service S.p.A. avente ad oggetto: Comunicazione sull'aggiudicazione definitiva emesso in data 24.03.2016;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorchè non cognito, compreso il contratto eventualmente stipulato, e con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota con cui il Commissario Straordinario ha risposto in data 6.02.2016 alla richiesta di riesame in autotutela avanzata dalla società Dorotheum GmbH &
Co KG;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato con RM Auction Ltd e conseguentemente per il subentro di Dorotheum GmbH &
Co KG, in via subordinata per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante ai sensi dell'art. 30 C.p.A.;
in via ancora più subordinata per la condanna del resistente al rifacimento della procedura di evidenza pubblica in oggetto ai sensi dell'art. 34 C.p.A.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C S - Commssario Straordinario e Custode Giudiziario Soc. North East Service Spa e di North East Services e di Ministero dello Sviluppo Economico Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati M V F e L M.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, declinatoria della giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’attività di liquidazione del patrimonio della società North East Services S.p.A., posta in amministrazione straordinaria, svolta in seno al procedimento, disciplinato dall’art. 62 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, diretto alla scelta di un ausiliario del commissario straordinario cui affidare lo svolgimento delle aste per la vendita dei beni appartenenti alla c.d. “Collezione Nes/Compiano”.

2. Dorotheum Gmbh &
Co Kg., originaria ricorrente, aspirante all’affidamento della messa in vendita del compendio mobiliare, costituito da autovetture, imbarcazioni e biciclette, lamenta che il T.A.R lagunare avrebbe frainteso la reale posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, intesa al rispetto della par condicio e dell’imparzialità della procedura di liquidazione promossa al fine di garantire il perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla procedura di liquidazione.

L’immanente controllo sugli atti, esercitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, testimonierebbe, secondo l’appellante, il carattere pubblicistico della procedura.

3. Si sono costituti in appello il dott. C S, in qualità di commissario straordinario e custode giudiziario di North East Service s.p.a. ed il Ministero dello Sviluppo Economico, instando congiuntamente per l’infondatezza dell’appello.

4. Alla Camera di consigli dell’8.06.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. Il riscontro analitico, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, della struttura della procedura di liquidazione e l’indagine funzionale di essa sono dirimenti.

6.1 La liquidazione del patrimonio della società North East Services S.p.A., posta in amministrazione straordinaria, ha ad oggetto la vendita di beni facenti parte del patrimonio d’impresa privata, ed è eseguita dal commissario straordinario nominato dal Ministero all’esito della dichiarazione giudiziaria d’insolvenza, di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso del 24 ottobre 2013 n. 238.

La procedura comparativa per individuare la casa d’asta, non prescritta dall’art. 62 d.lgs.cit., è stata volontariamente disposta dal commissario straordinario.

La casa d’asta R.M. Auctions, selezionata all’esito del confronto selettivo, ha assunto il ruolo di ausiliario del commissario straordinario.

6.2 Tirando le fila, sotto il profilo strutturale, non è revocabile in dubbio che la liquidazione ha ad oggetti beni appartenenti all’impresa;
ed è gestita dal commissario straordinario per il tramite di soggetto tecnico, anch’esso privato.

6.3 Il modulo privatistico della liquidazione del patrimonio – segmento del più ampio programma autorizzato d’amministrazione straordinaria di grande impesa in stato d’insolvenza – non è alterato dalla vigilanza riservata al Ministero, il quale – va sottolineato – esercita potestà pubblicistiche tipiche e nominativamente indicate (es: atti di nomina, di proposta e autorizzazione..), che nulla hanno a che fare con la procedura d’individuazione dell’ausiliario nominato volontariamente praeter legem dal commissario.

6.5 Sotto il profilo funzionale, gli interessi tutelati dalla procedura di vendita di beni privati sono riconducibili direttamente al ceto creditorio, partecipano al genus degli interessi sottesi alle procedure di liquidazione del patrimonio delle imprese in stato d’insolvenza, non affatto omologabili alla procedure di vendita di interi asset aziendali di cui all’art. 63 d.lgs. n. 270/1999.

6.6 Lungi da essere strumentale al perseguimento esigenze di politica industriale di carattere generale, la procedura di vendita dei beni dell’impresa, diversamente da quella disciplinata dall’art. 63 d.lgs. cit., è unicamente diretta alla migliore soddisfazione degli interessi dei creditori dell’impresa insolvente (cfr., Cass. S.U. 24 novembre 2015, n. 23894).

6.7 Conseguentemente, non vertendosi in tema d’affidamento di un pubblico servizio, per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è nemmeno astrattamente invocabile l’art. 133, comma 1, lett. e) n.1 c.p.a.

7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto, dovendosi riaffermare che la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo esorbita dalla giurisdizione amministrativa.

8. La novità delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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