Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-10-02, n. 201304880

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-10-02, n. 201304880
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304880
Data del deposito : 2 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00140/2005 REG.RIC.

N. 04880/2013REG.PROV.COLL.

N. 00140/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 140 del 2005, proposto da:
D'Aprile Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale Ba/4, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Roma, via XX Settembre 3;

per la riforma parziale

della sentenza del Tar Puglia - Bari :sezione I n. 04302/2004, resa tra le parti, concernente INDENNITA' DI MISSIONE IN MISURA MAGGIORE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Francesca Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, dipendente della ASL BA/4 , ascritto al VI livello della qualifica funzionale di vigile sanitario, impugna la sentenza del Tar Puglia con cui è stato solo parzialmente – limitatamente all’anno 1995 - accolto il suo ricorso volto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione dell’indennità di missione per l’espletamento del servizio, fuori dalla sede di lavoro, di vigilanza ed ispezione, in virtù dell’applicazione dell’art. 13 del d.P.R. 17.1.1990 n. 44 al comparto sanità.

Deduce a riguardo che avrebbe errato il giudice di prime cure nel limitare al 1995 la materia del contendere, sul rilievo che a tale anno si sarebbe riferita la richiesta di riliquidazione nonché la documentazione versata in atti, essendo per converso la richiesta riferita a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 44 del 1990. Inoltre, la documentazione depositata in riferimento al solo anno 1995 doveva considerarsi meramente esemplificativa , quale riprova dell’ usuale invio in missione.

Chiede pertanto la riforma della decisione di primo grado mediante estensione del riconoscimento della maggiorazione a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 44 del 1990.

Si è costituita la A.USL BA/4 resistendo all’appello.

In prossimità dell’udienza di discussione parte appellata ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione della propria posizione.

All’udienza del 14 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

Parte appellante ricorre per la riforma della sentenza del TAR Puglia nella parte in cui ha limitato il riconoscimento della maggiorazione dell’indennità di missione per espletamento del servizio di vigilanza ed ispezione al solo anno 1995, chiedendone l’estensione a tutto il periodo decorrente dall’entrata in vigore del d.P.R. 17.1.1990 n. 44.

L’appello è infondato.

Correttamente il giudice di prime cure ha limitato l’accoglimento del ricorso, volto ad ottenere la maggiorazione dell’indennità di missione,all’anno 1995, sul rilievo che a tale anno si riferiva la richiesta di riliquidazione indirizzata dal difensore dell’appellante all’AUSL BA/4 nonché l’ampia documentazione versata in atti a dimostrazione dell’avvenuto svolgimento delle missioni ed ha respinto la richiesta istruttoria volta all’acquisizione iussu judicis della documentazione relativa agli anni precedenti.

Incombe, invero, sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate , in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (C.d.S. Sez. VI, n.5218/2005;
IV n. 5399/2003;
Sez.V n.551/2001;).

Nella specie, manca un principio di prova in ordine all’espletamento autorizzato di missioni per gli anni precedenti al 1995 , essendo tutti i documenti acquisiti al processo riferiti esclusivamente all’anno 1995, sicchè l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR integralmente confermata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio

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