Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2013-04-13, n. 201301344
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N. 01344/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02165/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n. 2165/2013 RG, proposto dalla Italfarmaco s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. G F F, con domicilio eletto in Roma, via di Ripetta n. 142,
contro
- la INTERCENT – ER (Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici), rappresentata e difesa dall'avv. R R V, con domicilio eletto in Roma, piazza Grazioli n. 5 e
- la Regione Emilia Romagna, non costituita nel presente giudizio,
nei confronti di
ia Pfizer Italia s.r.l., non costituita nel presente giudizio,
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 101/2013, resa tra le parti e concernente il bando semplificato per la fornitura di medicinali per l'AVEN per l’anno 2012;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sola Intercent-ER;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del 12 aprile 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Ferrari e Russo Valentini;
Ritenuto che la Sezione, con ordinanza n. 660 del 22 febbraio 2013, ha disposto, su una fattispecie simile a quella per cui è oggi causa, l’accoglimento della domanda cautelare ai soli e limitati fini di consentire alla stazione appaltante ed alla Regione intimate di chiedere all’AIFA la sua valutazione sull’equivalenza terapeutica tra i farmaci ( rectius , sui principi attivi) oggetto di gara, nei sensi di cui all’art. 15, c. 11-ter del DL 95/2012, nel testo da ultimo novellato dall’art. 13-bis, c. 1 del DL 179/2012;
Ritenuto che il Collegio non reputa, allo stato, di discostarsi da tal avviso, anche perché più idoneo, nel contemperamento dei contrapposti interessi, a garantire le ragioni d’interesse pubblico sotteso all’indizione della gara per cui è causa, nella sua attuale conformazione;
Ritenuto altresì che il lamentato danno già è sufficientemente garantito dall’incombente disposto nei confronti delle Amministrazioni resistenti, di talché, non sussistendo nella legge di gara una clausola escludente nei confronti dell’appellante, non v’è legittima ragione per sospendere, allo stato, la procedura di gara per la sola fase di presentazione dell’offerta nel sistema dinamico di acquisizione;