Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-16, n. 202300491

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-16, n. 202300491
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300491
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00491/2023REG.PROV.COLL.

N. 03430/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2021, proposto dall’ Ufficio Territoriale del Governo di Latina e dal Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

la società-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto D'Amico e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Roma, via Po, n. 22;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS- -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e udito l’avvocato G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierna società appellata -OMISSIS- -OMISSIS-in data 30 dicembre 2019 ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White list ), di cui all’art. 1, comma 52., del 6 novembre 2012, n. -OMISSIS-, per le attività di “trasporto di materiali a discarica per conto terzi e smaltimento di rifiuti conto terzi.

La Prefettura di Latina ha respinto l’istanza, con l’atto n. -OMISSIS-.

2. Avverso il suddetto provvedimento, -OMISSIS-proponeva ricorso, con istanza cautelare di sospensione degli effetti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, chiedendone l’annullamento.

3. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, affermando che: “il signor -OMISSIS-è stato condannato per un reato ambientale di cui all’art. 452 quaterdecies del cod. pen., …non configurando, perciò, un reato fine dell’art 416 c.p., solo in tal caso ostativo alla permanenza nella “ White list ”.

4. Con l’appello in esame, le Amministrazioni appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, deducendo i seguenti motivi di diritto: errores in iudicando , erroneità̀ della sentenza per intrinseca illogicità̀ della motivazione; violazione ed erronea applicazione degli artt. 67, 84, 89 e 91, nonché del D.lgs. n. 159/2011, art. 1, commi 52/57 della legge n. -OMISSIS- del 2012.

5.1. Resiste in giudizio la società -OMISSIS-, chiedendo la conferma della decisione appellata e riproponendo, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 159/2011, per violazione dei principi di proporzionalità̀ e ragionevolezza di cui all’art. 3, 25, 27 e 41 Cost., nonché di cui all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

6. In vista della presente udienza, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Nella camera di consiglio del 21 maggio 2021 il Collegio ha accolto, con ordinanza n. -OMISSIS-, l’appello cautelare proposto ex art. 98 cod. proc. amm., da Ministero dell’Interno;

7. Infine nell’udienza del 1° dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va respinto.

8.1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’Amministrazione ha motivato il gravato provvedimento, sul presupposto che il sig. -OMISSIS-, socio al 50% della -OMISSIS- -OMISSIS-, con sentenza ex art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) è stato condannato per reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in concorso di cui all’art. 110 c.p., nonché dell’art. 260 D.lgs. n. 119 del 2011 (trasfuso nell’art. 452 quaterdecies c.p.).

La Prefettura ha ritenuto, pertanto, sussistere a carico della società -OMISSIS- (oltre che del Sig. -OMISSIS-) una delle ipotesi di automatico divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011.

8.2. La sentenza impugnata con una motivazione, per vero, sintetica ha ritenuto fondato il ricorso di primo grado, affermando che: “il sig. --OMISSIS- -come si legge nel provvedimento impugnato - è stato condannato per i reati commessi in concorso di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, ma non anche per il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. (…). In particolare, ha aggiunto il primo giudice, accogliendo il ricorso: …”che la fattispecie criminosa rilevante ai fini del rifiuto alla iscrizione non è lo specifico reato ambientale previsto dall’art. 452- quaterdecies c.p. (e prima contemplato dall’art. 260 D.lgs. n. 152/2006), ma il reato di associazione per delinquere previsto e punito dall’art. 416 c.p., quando sia commesso con il fine specifico di realizzare, tra gli altri, il reato ambientale in questione che assume dunque, nella struttura del reato associativo, la funzione di reato fine ”.

8.3. Tutto quanto premesso, la controversia all’esame investe la questione della legittimità del provvedimento prefettizio impugnato in primo grado quanto al meccanismo ritenuto di “automatismo interdittivo” del divieto di iscrizione nella White list , per il reato di traffico illecito di rifiuti, anche in forma non associativa.

8.4. Con un unico motivo di gravame, l’appellante ripropone le difese articolate in primo grado e deduce che il provvedimento impugnato è stato legittimamente emanato in applicazione degli articoli 67, 84, 89 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 1, commi 52 -57, della legge -OMISSIS- del 2012.

8.5. Nel provvedimento prefettizio per cui è causa veniva rilevata l’esistenza di una ragione ostativa al rinnovo dell’iscrizione nella White list , sul presupposto che le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall’articolo 67 del codice antimafia non potessero che operare, in via automatica.

8.6. La Prefettura, pertanto, ha adottato il divieto di iscrizione per cui è causa, essendo l’art. 452 quaterdecies del cod. pen. compreso tra i reati elencati dall’art. 51, comma 3 bis , c.p.p., espressamente richiamato all’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. 159/2011, benché non fosse stata costituita a monte un’associazione per delinquere allo scopo della commissione del reato, tra gli altri, di cui al visto articolo 452 quaterdecies c.p.

8.7. E così, deduce ancora l’appellante la manifesta erroneità della sentenza del primo giudice, evidenziando, innanzitutto, che dalla corretta lettura dell’art. 51, comma 3- bis del c.p.p., si desume chiaramente che rappresentano reati-fine, rispetto all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 c.p., unicamente i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e, non anche, le altre fattispecie penali, menzionate nella disposizione.

Nell’adozione del gravato diniego, la Prefettura allega di avere correttamente applicato il comma 8 dell’art. 67 del codice antimafia, là dove dispone che “ le disposizioni

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