Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-10, n. 202308853

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-10, n. 202308853
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308853
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 08853/2023REG.PROV.COLL.

N. 03053/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3053 del 2023, proposto da
AB AN, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via degli Avignonesi, 5;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, 29;



nei confronti

Gestione liquidatoria del Consorzio Aurunco di bonifica, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 24/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati AB e Micefalo, in dichiarata delega di Marzocchella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, iscritto al r.g. n. 2220 del 2021, l’avvocato AN AB chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter Cod. proc. civ. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa in data 5 novembre 2018 nel giudizio r.g. n. 1109 del 2018.

La parte ricorrente, che aveva rappresentato in diversi contenziosi il Consorzio Aurunco di bonifica, aveva ottenuto l’ordinanza di cui sopra con cui l’adito Tribunale civile condannava il detto Consorzio al pagamento del residuo, quantificato nella somma di euro 9.718,34 oltre ad accessori e spese (per un totale calcolato nella somma di euro 23.174,24).

L’ordinanza era stata notificata in forma esecutiva in data 26 febbraio 2019.

Con deliberazione n. 220 del 20 maggio 2019, la Giunta Regionale della Campania proponeva al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2 l.r. n. 4 del 2003, la soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica e la sua conseguente liquidazione; il Consiglio Regionale, nella seduta del 28 ottobre 2019, approvava quindi la richiamata d.g.r. n. 220 del 2019 e sopprimeva il Consorzio.

Nel costituirsi in giudizio, la Regione Campania contestava di essere responsabile in via gradata per le obbligazioni del Consorzio, come invece sostenuto dal ricorrente.

Con sentenza 2 gennaio 2023, n. 24, il giudice adito – richiamando tra l’altro il precedente di Cons. Stato, VI, n. 6068 del 2018) – dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della Regione che, “ sebbene sia organo deputato alla vigilanza sui consorzi, non assume per ciò solo la qualità di obbligato all’adempimento delle obbligazioni dei medesimi ”. Condannava invece la Gestione liquidatoria del Consorzio a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo per la parte rimasta inadempiuta, nominando all’uopo un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempienza.

Avverso tale decisione l’avvocato AN AB interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a. e seguenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 862 c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 4 del 25.02.2003. Motivazione erronea e perplessa – Travisamento dei fatti – ZI RI .

2) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a. e seguenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 862 c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 4 del 25.02.2003 – Motivazione erronea e perplessa – Travisamento dei fatti – ZI RI .

3) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a. e seguenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 862 c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 4 del 25.02.2003 – Motivazione erronea e perplessa – Travisamento dei fatti – ZI RI .

4) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a. e seguenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 862 c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 4 del 25.02.2003 – Motivazione erronea e perplessa – Travisamento dei fatti – ZI RI .

5) Eccezione di illegittimità costituzionale della normativa della Regione Campania sulla liquidazione dei Consorzi di bonifica – Violazione degli artt. 24, 111 e 117 TI .

6) Eccezione di incompatibilità con la normativa comunitaria della normativa della Regione Campania sulla liquidazione dei Consorzi di bonifica .

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania concludeva per

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