Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-02-06, n. 201900896
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Pubblicato il 06/02/2019
N. 00896/2019REG.PROV.COLL.
N. 06870/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6870 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato P C e dall’Avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Prefetto
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della informazione antimafia a carattere interdittivo confermata in sede di aggiornamento a carico dell’attuale appellante.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Antonio Melucci su delega dichiarata dell’Avvocato M C e per gli odierni appellati, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, l’informazione antimafia cat. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta, e tutti gli atti istruttori, presupposti e prodromici, informazione con la quale la Prefettura ha respinto l’istanza di aggiornamento proposta ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, dall’impresa rispetto alla precedente informazione antimafia prot. n. -OMISSIS-, a suo tempo impugnata dalla stessa impresa con ricorso respinto dapprima dallo stesso Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-e poi, definitivamente, da questo Consiglio di Stato con la sentenza della sez. III, 31 dicembre 2014, n. -OMISSIS-, di cui si dirà.
1. -OMISSIS-, nel sostenere l’illegittimità del gravato provvedimento interdittivo che avrebbe erroneamente svalutato gli elementi addotti dall’impresa in sede di aggiornamento, ne ha chiesto, anche con motivi aggiunti, l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli.
1.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per dedurre l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso proposto da -OMISSIS-
1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS- e, nel proporre quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma.
2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha ritenuto che l’episodio della telefonata tra -OMISSIS-, legale rappresentante e dominus dell’odierna appellante, e -OMISSIS-, al di là degli equivoci effettivi o ipotetici nell’identificazione dei protagonisti, lasci trasparire un « dato oggettivo », eloquente e innegabile, rilevante, di per sé solo, ai fini antimafia, e cioè la permeabilità della governance dell’impresa ricorrente rispetto a condizionamenti della malavita organizzata, quale, appunto, la pressione esercitata per rinunciare alla partecipazione ad una gara di appalto.
4.1. Tali elementi, considerati nella loro globalità, denoterebbero, ad avviso del primo giudice, una rete di rapporti con soggetti intranei o contigui alla criminalità organizzata di stampo camorristico – e in base alla regola causale del « più probabile che non » (Cons. St, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 nonché, da ultimo, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) – sono oggettivamente rivelatrici del pericolo concreto di condizionamento da parte della medesima criminalità organizzata di stampo camorristico nei confronti di -OMISSIS-
5. La valutazione del primo giudice, completa e approfondita, va esente dalle censure in questa sede proposte dall’appellante.
6. Con il primo motivo (pp.