Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-04-24, n. 201302009

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-04-24, n. 201302009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302009
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01879/2011 AFFARE

Numero 02009/2013 e data 24/04/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 marzo 2013




NUMERO AFFARE

01879/2011

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora G S, nata il 26 novembre 1947 a Pavia e residente in Roma, per l’annullamento della sanzione disciplinare della “censura”, irrogata dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “La Giustiniana” di Roma con decreto 17 marzo 2010.

LA SEZIONE

Vista la relazione, vistata dal ministro l’8 febbraio 2011 e trasmessa con nota 26 aprile 2011, prot. n. AOODGPER. 3617, con la quale il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per il Lazio chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato;

visto il ricorso, proposto con atto del 7 luglio 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.


Premesso.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 7 luglio 2010, la signora Sacchi, insegnante d’inglese, ha impugnato il provvedimento prot. 420/Ris. del 17 marzo 2010 con cui il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “La Giustiniana” di Roma ha irrogato la sanzione disciplinare della “censura”, a seguito di procedimento disciplinare, avviato con la contestazione dei seguenti addebiti:

- avere disattivato, il mercoledì 27 gennaio 2010, la lavagna interattiva multimediale mentre stava scaricando alcuni aggiornamenti;

- nelle predette circostanze, essersi allontanata dalla classe.

Per l’annullamento della sanzione in parola, la signora Sacchi ha proposto il ricorso in esame, sostenendo, in particolare:

- l’inconsistenza delle prove, basate su fonti indirette, cui sarebbe stato dato maggior credito rispetto a quanto dichiarato dalla medesima, che afferma di aver “staccato”, e non “strappato”, i fili;
infondatezza delle contestazioni;

- l’assenza della contestata violazione del dovere di vigilanza sugli alunni, avendo preventivamente affidato la classe ad una collaboratrice scolastica.

Il ministero riferente si esprime per il rigetto del ricorso.


Considerato.

La Sezione ritiene infondate le censure dedotte dalla ricorrente.

Non può, in primo luogo, condividersi la censura, dedotta dalla ricorrente, di difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, attesa da un lato, in conformità alla giurisprudenza prevalente, la notevole latitudine di cui gode l’amministrazione in fatto di azione disciplinare, d’altro lato, l’oggettiva chiarezza e precisione degli addebiti preventivamente acquisiti e contestati alla ricorrente, con l’atto prot. n. 547/B3 del 9 febbraio 2010. Invero, il provvedimento impugnato fa esplicito riferimento alla memoria del 24 febbraio 2010 e alla nota integrativa a difesa dell’8 marzo 2010, con le quali la ricorrente ha fornito le proprie controdeduzioni agli addebiti contestati. Ritiene, dunque, la Sezione che il provvedimento impugnato, confutando le tesi difensive proposte dalla ricorrente, motivi gli addebiti disciplinari di violazione del dovere di diligenza con una formulazione priva di vizi logici e d’irragionevolezza.

Risulta, peraltro, adeguatamente dimostrata anche la violazione del dovere di vigilanza, per avere la ricorrente “abbandonato l’aula per circa 15’ senza affidare gli alunni al collaboratore scolastico in servizio al piano”. Invero, sulla base della documentazione in atti, le motivazioni di cui al provvedimento impugnato reggono alle censure mosse dalla ricorrente: al riguardo, non significativa risulta la contestazione d’incongruenza temporale fra quanto dichiarato dalla collaboratrice scolastica (10’) e quanto riportato in addebito disciplinare (15’). Né può, la ricorrente, invocare la sopravvenienza di un’indisposizione fisica che avrebbe indotto la medesima a lasciare l’aula, restando acclarato il mancato preventivo affidamento della classe alla collaboratrice scolastica, che ha dichiarato d’essere intervenuta d’iniziativa personale e per ovviare ai disordini determinati in conseguenza dell’allontanamento dalla classe ad opera dell’odierna ricorrente. A fronte delle tesi sostenute dalla ricorrente, le sopra riportate circostanze, con le relative dichiarazioni testimoniali presenti in atti, hanno offerto puntuale e inoppugnabile supporto motivazionale alla sanzione disciplinare della “censura”, la cui legittimità non può pertanto essere messa in dubbio.

Ritiene, pertanto,la Sezione che il ricorso in esame debba essere respinto.

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