Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-17, n. 201700719

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-17, n. 201700719
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700719
Data del deposito : 17 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2017

N. 00719/2017REG.PROV.COLL.

N. 09501/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 9501 del 2015, proposto da SKYTANKING S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F F, D S e S M T P, con gli stessi domiciliata, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

SOCIETÀ AEROPORTO CIVILE BERGAMO ORIO AL SERIO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L R P, con domicilio eletto presso lo studio Erede Pappalardo Bonelli in Roma, via Salaria, 259,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, 10 ottobre 2015, n. 1264, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato su una istanza di autorizzazione per la realizzazione di un deposito carburanti presentata dalla Skytanking S.r.l.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Aeroporto Civile Bergamo Orio al Serio S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016, il Consigliere Nicola D’Angelo;

Uditi l’avvocato Nico Moravia, su delega dell’avvocato D S, per la società ricorrente, e l’avvocato L R P, per la società appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Skytanking S.r.l. ha chiesto alla società di gestione dell’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio (SACBO S.p.a.) l’autorizzazione per la realizzazione all’interno del perimetro aeroportuale di un deposito carburanti.

2. Contro il silenzio serbato sulla sua istanza ha poi proposto ricorso al TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza n. 1264/2015 della Prima Sezione lo ha respinto.

3. La Skytanking S.r.l. ha quindi impugnato la stessa sentenza, prospettando un unico ed articolato motivo di gravame:

- error in iudicando e in procedendo . Nullità della sentenza per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione della sentenza. Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sviamento della causa tipica. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del silenzio serbato dalla SACBO. Eccesso di potere per violazione di principi basilari di non discriminazione tra amministrati e buona e corretta amministrazione. Violazione del principio di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 18/1999.

3.1. In sostanza, la società appellante contesta quanto affermato nella sentenza del TAR di Brescia che ha rilevato un contenuto esplicito di rigetto dell’istanza nella comunicazione della SACBO del 14 maggio 2015.

Secondo l’appellante, in tale provvedimento la società di gestione dell’Aeroporto di Orio al Serio avrebbe solo reso noto alla conferenza di servizi indetta dal Ministero dello sviluppo economico la necessità di modificare il proprio Piano di sviluppo aeroportuale e di conseguenza del maggiore tempo necessario per la conclusione della stessa conferenza.

Non vi sarebbe stato pertanto alcun atto conclusivo del procedimento, ma solo un perdurante inadempimento da parte della SACBO in contrasto con l’obbligo imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.

4. La Società Aeroporto Civile Bergamo Orio al Serio si è costituita in giudizio il 26 novembre 2015 chiedendo il rigetto del ricorso in appello. La stessa società ha poi depositato un’ulteriore memoria il 31 ottobre 2016.

5. La società Skytanking ha poi depositato un’ultima memoria di replica il 5 novembre 2016.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 17 novembre 2016.

7. L’appello non è fondato.

8. Nella sentenza impugnata il TAR di Brescia ha rilevato:

“- che la ricorrente, impresa attiva nel settore del rifornimento del carburante agli aerei di linea, ha presentato in data 10 luglio 2014 alla SACBO, odierna convenuta, la quale gestisce, come localmente notorio, l’aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio, un progetto per realizzare sul posto un nuovo deposito di carburante (doc. 1 ricorrente, copia frontespizio dell’istanza);

- che in questa sede ricorre contro il silenzio a suo dire mantenuto ad oggi su tale istanza;

- che, viceversa, la SACBO risulta aver pronunciato un diniego esplicito con la nota 14 maggio 2015, inviata alla ricorrente via pec (doc. 2 resistente, copia di essa, con ricevuta pec) e, allo stato, non impugnata;

- che quindi il ricorso è inammissibile;

9. Tali rilievi, fondati sul provvedimento del 10 luglio 2014 trasmesso anche alla società appellante, possono essere condivisi alla luce delle seguenti circostanze.

9.1. Il deposito carburanti richiesto dalla società appellante non è previsto dal Piano di sviluppo aeroportuale vigente e per questa ragione è necessaria una sua modificazione comunque avviata dalla SABCO.

È tuttavia condizione preliminare alla sua approvazione, come risulta dagli atti di causa, la valutazione circa la costruzione delle nuove baie di carico da parte dell’ENAC, del Comitato di Sicurezza Aeroportuale e di altri organismi istituzionali

9.2. Il Ministero dello sviluppo economico ha nel frattempo indetto una conferenza di servizi sulla richiesta di autorizzazione della società Skytanking per l’installazione e la gestione di un deposito carburante sito all’interno del sedime dell’aeroporto di Orio dal Serio, ai sensi degli artt. 56 e 57 del decreto legge n. 5/2012 (convertito nella legge n. 35/2012) sulla semplificazione in materia di infrastrutture energetiche.

All’esito di tale conferenza di servizi si è ritenuto necessario procedere ad un ulteriore approfondimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione in quanto l’installazione richiesta non risultava conforme con il vigente Piano di sviluppo aeroportuale.

9.3. La SACBO ha quindi comunicato al Ministero dello sviluppo economico, con la richiamata nota del 14 maggio 2015, l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione in assenza di modifiche al Piano vigente.

Nella nota ha esplicitamente dichiarato: “ le tempistiche richieste dal sopra citato iter autorizzativo appaiono non compatibili con quelle definite dalla Conferenza di servizi in corso ”.

9.4. Il Ministero dello sviluppo economico con successiva nota del 10 agosto 2015 ha di conseguenza sospeso la conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società appellante in attesa della conclusione dell’ iter di approvazione del nuovo Piano di sviluppo aeroportuale che, come sopra evidenziato, è in corso di redazione da parte della SABCO.

10. In ragione di quanto sopra evidenziato, devono perciò ritenersi esenti da censure le affermazioni del TAR di Brescia contenute nella sentenza impugnata. Il provvedimento del 14 maggio 2015 della SACBO può, infatti, considerarsi un diniego, allo stato, della richiesta di autorizzazione alla realizzazione del deposito di cui è causa, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato in primo grado, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento del silenzio inadempimento.

11. Quanto sopra indicato ovviamente non esime le parti interessate, in particolare la SACBO e il Ministero dello sviluppo economico, dal procedere celermente nell’ iter della modifica del Piano di sviluppo aeroportuale e alle conseguenti determinazioni sulle autorizzazioni necessarie alla società appellante.

12. Per le ragioni sopra esposte il ricorso in appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 1264/2015.

13. Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità amministrativa del procedimento oggetto del presente giudizio.

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