Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-06-10, n. 201602178
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N. 02178/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09535/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9535 del 2015, proposto da:
G L M, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso il dott.A Placidi in Roma, Via Cosseria N. 2;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Casa di Reclusione di Milano - Bollate;
per la riforma
dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02128/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.3076/2014 tar lombardia milano sezione prima - modifica rito in ordinario - inidoneità al servizio di istituto
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo della Lombardia sede di Milano n.2128/2015
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati M.S. Masini (su delega di Barbini);
Rilevato che con nota del 6 giugno 2016 il patrocinio di parte appellante ha sostanzialmente fatto presente di non avere più interesse alla decisione in ordine alla impugnativa proposta avverso l’ordinanza n.2128/2015, come pure confermato oralmente all’odierna camera di consiglio dal difensore dell’appellante
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della fase del giudizio qui introdotta