Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-09-25, n. 201704458
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2017
N. 04458/2017REG.PROV.COLL.
N. 04654/2015 REG.RIC.
N. 04658/2015 REG.RIC.
N. 04661/2015 REG.RIC.
N. 04662/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4654 del 2015, proposto da:
Auchan S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e M G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Piemonte, n. 39;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2015, proposto da:
SMA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e M G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Piemonte, 39;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 4661 del 2015, proposto da:
Punto Lombardia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e M G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Piemonte, n. 39;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 4662 del 2015, proposto da:
Società Generale Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B, G F e M G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Piemonte, n. 39;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4654 del 2015:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, n. 02992/2015, resa tra le parti e concernente: rimborso del contributo versato per il funzionamento dell’AGCM per l’anno 2013;
quanto al ricorso n. 4658 del 2015:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 02990/2015, resa tra le parti e concernente: rimborso del contributo versato per il funzionamento dell’AGCM per l’anno 2013;
quanto al ricorso n. 4661 del 2015:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 02989/2015, resa tra le parti e concernente: rimborso del contributo versato per il funzionamento dell’AGCM per l’anno 2013;
quanto al ricorso n. 4662 del 2015:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 02987/2015, resa tra le parti e concernente: rimborso del contributo versato per il funzionamento dell’AGCM per l’anno 2013;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGCM;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017, il consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati G B e M G, nonché l’avvocato dello Stato S F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con le sentenze in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha respinto i ricorsi proposti dalle odierne appellanti avverso i provvedimenti, tutti datati 21 marzo 2013, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM aveva disatteso le istanze delle società ricorrenti vòlte a ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2013 (di cui euro 228.671,19 versati dalla Auchan S.p.A., euro 172.532,00 dalla SMA S.p.A., euro 14.002,00 dalla Punto Lombardia S.p.A. ed euro 9.247,00 dalla Generale Distribuzione S.p.A.), con la motivazione che il pagamento era dovuto ex lege .
1.1. Gli importi erano stati pagati ai sensi dell’art. 10, commi 7- ter e 7- quater , l. 10 ottobre 1990, n. 287, inseriti dall’art. 5- bis d.-l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che testualmente recitano: « 7-ter. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter »;
1.2. Tutte le censure dedotte in primo grado avverso i provvedimenti di diniego delle istanze di rimborso, respinte dal T.a.r. e devolute in appello, erano incentrate non già sull’illegittimità per vizi propri dei provvedimenti di diniego, ma sull’asserito contrasto della menzionata disciplina del contributo, imposto alle imprese per finanziare il funzionamento dell’Autorità, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e con il diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
1.3. In particolare, il T.a.r. con le sentenze in epigrafe, di tenore motivazionale e dispositivo sostanzialmente identico, provvedeva come segue:
(i) riteneva manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della menzionata disciplina legislativa, per asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione – sollevata dalle imprese ricorrenti sotto il profilo che sarebbe priva di adeguata ratio giustificatrice l’individuazione delle sole società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro quali soggetti obbligati a contribuire al funzionamento dell’AGCM per tutti i compiti ad essa attribuiti (dunque, non solo per quelli svolti in materia di antitrust ), riguardanti tutte le imprese operanti sui vari mercati nazionali, in qualsiasi forma costituite e con fatturati anche inferiori alla soglia di legge, venendo con tale sistema di contribuzione obbligatoria esentate, in modo arbitrario e discriminatorio in danno di detta categoria, (a) le imprese non costituite in forma di società di capitali, (b) le imprese aventi fatturati annui inferiori ad euro 50 milioni, e (c) le imprese straniere non registrate in Italia, ma attive sui mercati nazionali in concorrenza con le imprese italiane o registrate in Italia –, sulla base dei seguenti centrali, testuali rilievi:
- « non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato che il finanziamento in esame sia incentrato sulla contribuzione a carico delle imprese dotate di particolare struttura e dimensione economica le quali, caratterizzate da una presenza significativa nel mercato di riferimento tutelato proprio dall’attività dell’Autorità, per il principio dell’“id quod plerumque accidit”, sono le destinatarie assolutamente prevalenti dell'attività dell'Autorità medesima e dei conseguenti effetti positivi, a sostanziale beneficio delle stesse imprese chiamate alla contribuzione »;
- « la soglia introdotta dal legislatore nel comma 7 ter in esame, nell'ambito della generalità e astrattezza che contraddistingue un testo normativo avente forza di legge, appare ragionevole e non discriminatoria, in quanto solo le imprese di maggiori dimensioni sono atte a influire sul mercato di riferimento e, come tali, impegnano l'attività dell'AGCM nella funzione di vigilanza al fine di garanzia che tale mercato non venga "fagocitato" da imprese che, appunto per la loro struttura e dimensione, siano idonee a dare luogo a comportamenti patologici per imporsi ed eliminare la concorrenza mediante la loro "forza economica" e incisività di penetrazione »;
- « al contrario, laddove la scelta del legislatore fosse stata quella di coinvolgere nella contribuzione in parola qualunque impresa, anche di minima dimensione economica e con struttura diversa da quella di società di capitale, praticamente mai interessata da iniziative e decisioni formali dell’Autorità perché non idonea ad alterare l’equilibrio della concorrenza e, in genere, delle relazioni economiche proiettate sul