Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2025-02-26, n. 202501693
Rigetto
Sentenza breve
26 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza breve
26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01693/2025REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 138 del 2025, proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
BO AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione quarta- quater ) n. 22271/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BO AR;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Bufalini e l’avvocato dello Stato Federico Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellata partecipava al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, indetto dal Ministero dell’istruzione e del merito con proprio decreto in data 8 giugno 2023, n. 107, ai sensi dell’art. 5, commi 11- quinquies - 11- novies , del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi per la copertura di posti vacanti di dirigente scolastico ; convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). Collocatasi in posizione non utile, al 591° posto della graduatoria finale (approvata con decreto del 9 agosto 2024, n. 2184, e poi rettificata con decreto del 19 agosto 2024, n. 2206), con p.e.c. inviata al Ministero in data 27 agosto 2024 chiedeva di accedere agli atti della procedura concorsuale. Nell’ambito della documentazione oggetto dell’istanza, riferita a scopi di difesa in giudizio dei propri interessi, chiedeva il rilascio di copia delle domande di partecipazione dei candidati che la avevano preceduto, con i relativi allegati, e del parere rilasciato dall’Avvocatura Generale dello Stato per la determinazione dei criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli dei candidati (ed ulteriore documentazione, che per il presente giudizio non rileva, in ragione della rinuncia successivamente dichiarata in primo grado).
2. In ragione di « plurime istanze » di analogo tenore, tali da comportare la necessità di estrarre « una cospicua mole di documenti, la cui lavorazione interferisce con l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa » e di « avviare innumerevoli subprocedimenti, finalizzati a coinvolgere eventuali soggetti controinteressati », con avviso del 5 settembre 2024, n. 136060, il Ministero ne disponeva il differimento all’esito del contenzioso amministrativo insorto con riguardo alla procedura concorsuale.
3. L’interessata agiva pertanto nella presente sede giurisdizionale amministrativa con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accesso alla documentazione oggetto della sua istanza e per l’annullamento del menzionato decreto ministeriale.
4. Il ricorso era accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La sentenza statuiva che l’accesso, limitato in corso di causa alla documentazione sopra menzionata, ivi compreso il menzionato parere dell’Avvocatura generale dello Stato, costituisce « un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative rappresentate dal MIM nella nota del 5.9.2024 n. 136060 »; che, inoltre, l’acquisizione degli atti in questione è strumentale al suo « interesse diretto, concreto e attuale » alla difesa in giudizio per come prospettato nell’istanza ostensiva; e che per altro verso non si configura alcun aggravio per il Ministero « atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell’amministrazione che ha valutato le domande di ammissione al concorso in esame e