Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-03-12, n. 201301149

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-03-12, n. 201301149
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301149
Data del deposito : 12 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00993/2010 AFFARE

Numero 01149/2013 e data 12/03/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012




NUMERO AFFARE

00993/2010

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori N N R, nato a Ceppaloni il 6 dicembre 1949, S P, nata a Napoli l’11 giugno 1977, M D B, nata a Benevento il 7 gennaio 1976, G M, nato a Benevento il 2 gennaio 1983, E G F, nato a Benevento il 2 luglio 1973, tutti residenti a Ceppaloni, per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Ceppaloni 7 febbraio 2009 n. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, di nomina dei componenti delle consulte di settore e delle commissioni consiliari e comunali.

LA SEZIONE

Vista la relazione 15 gennaio 2010 prot. n. 1940 (702), con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al comune di Ceppaloni e a controinteressati a mezzo del servizio postale il 22 maggio 2009 (data di spedizione);

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A M.


Premesso:

con varie deliberazioni, recanti la numerazione dal n. 5 al n. 19, il Consiglio comunale di Ceppaloni ha nominato i componenti di varie consulte e commissioni consiliari.

Con il ricorso in esame i ricorrenti, consiglieri d’opposizione, hanno impugnato le deliberazioni anzidette deducendone l’illegittimità per violazione del principio del voto limitato (art. 35 dello statuto comunale) e dell’art. 13 dello stesso statuto, ove si prevede che “per i rappresentanti delle formazioni sociali la nomina avviene su designazione di terne di nominativi”, mentre nelle specie la nomina è stata attuata sulla base del criterio dell’anzianità, utilizzando successivamente il ballottaggio e stabilendosi infine che all’interno delle consulte fosse destinato un seggio alle minoranze.

Il ministero nella relazione ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.


Considerato:

il ricorso deve ritenersi improcedibile in quanto il Consiglio comunale, con votazione favorevole e alla presenza dell’intero consesso consiliare (“con voti unanimi”), in una successiva seduta del 29 giugno 2009 con deliberazione n. 55 ha confermato il mantenimento di tutte le commissioni e consulte la cui nomina era stata oggetto del ricorso.

In relazione all’emanazione di tale atto, l’annullamento delle deliberazioni impugnate sarebbe privo di utilità per i ricorrenti e, pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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