Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-23, n. 202407727
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 07727/2024REG.PROV.COLL.
N. 02278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale depositata dalla parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. del Lazio, sede di Roma ha respinto il ricorso per l’annullamento della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 6 luglio 2022, con cui è stato disposto di revocare il piano provvisorio di protezione adottato il 4 agosto 2021 nei confronti del collaboratore di giustizia e del suo nucleo familiare.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2024.
2. L’odierno appellante, sottoposto – unitamente al proprio nucleo familiare - a programma provvisorio di protezione, critica la sentenza che ha respinto i motivi con i quali è stato censurato il provvedimento che detto programma ha revocato.
Il primo giudice ha, tra l’altro, osservato che “ Nel caso di specie, la D.D.A. e la D.N.A. hanno espresso concorde parere favorevole alla revoca delle misure, evidenziando che gli impegni assunti dal collaboratore sono stati ripetutamente violati e che (cfr. nota della DDA del 16 giugno 2022) detti comportamenti denotano l’assenza nel ricorrente di una meditata riflessione sulla responsabilità e sugli impegni che tale condizione comporta e che palesano disprezzo per le regole inerenti lo status di collaboratore; ciò, peraltro, nonostante le formali diffide e il richiamo del collaboratore al rispetto degli impegni assunti. Ebbene, tanto premesso, a parere di questo Collegio la scelta discrezionale effettuata dall’Amministrazione non appare censurabile, non risultando viziata da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti ”.
3. L’appellante critica l’impugnata sentenza, riproponendo con il ricorso in appello i motivi già rigettati dal T.A.R.
Ritiene il Collegio che il gravame sia infondato.
Come recentemente ricordato dalla Sezione in sede di esegesi della norma attributiva del potere del cui esercizio si discute, “ L'art. 13-quater, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82) ha introdotto la regola generale della temporaneità delle speciali misure di protezione, presidiata dal corollario del potere di revoca in conseguenza di condotte non appropriate da parte delle persone interessate ovvero di inosservanze degli impegni assunti a norma del precedente art. 12, comma 2, lett. b) ed e). La norma elenca specificamente, a titolo esemplificativo, tra gli altri fatti che comportano la revoca della protezione sia "la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione", sia "il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate". Nel sistema così delineato, i comportamenti posti in essere dal collaboratore sono, sia pure indicativamente, individuati direttamente dalla legge, mentre la valutazione della relativa incidenza e gravità è rimessa alla discrezionalità della