Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-07-11, n. 201104142

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-07-11, n. 201104142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104142
Data del deposito : 11 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00021/2009 REG.RIC.

N. 04142/2011REG.PROV.COLL.

N. 00021/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2009, proposto da:
Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Casa di Cura Privata Srl Dr. G S in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. T M e M S, con domicilio eletto presso M S in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00983/2008, resa tra le parti, concernente AGGIORNAMENTO TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti l’ avvocato Sanino e l’avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Casa di Cura privata Pierangeli, s.r.l. chiedeva dinanzi al Tar Abruzzo l’annullamento della deliberazione n.658 del 9 luglio 2007 adottata dalla Giunta Regionale d’Abruzzo recante l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera nonché l’annullamento della deliberazione n.833 del 13 agosto 2007 con la quale la stessa Giunta aveva parzialmente integrato e rettificato la precedente confermandone tutte le restanti disposizioni.

Il Tar accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati.

Avverso la sentenza del Tar ha prodotto appello la Regione Abruzzo deducendo profili vari di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita la appellata chiedendo con dovizia di argomentazioni una pronunzia di inammissibilità e nel merito di infondatezza dell’appello con conferma della sentenza di primo grado.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello ha per oggetto la sentenza del Tar Abruzzo, sede dell’Aquila, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dall’appellata, è stato disposto l’annullamento della deliberazione n.658 del 9 luglio 2007 adottata dalla Giunta Regionale d’Abruzzo recante l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera nonché l’annullamento della deliberazione n.833 del 13 agosto 2007 con la quale la stessa Giunta ha parzialmente integrato e rettificato la precedente confermandone tutte le restanti disposizioni.

A sostegno della impugnativa la Regione Abruzzo ha dedotto due motivi di censura, il primo dei quali avverso la parte della sentenza che ha accolto la censura di vizio di istruttoria dei provvedimenti impugnati in primo grado, il secondo, con riferimento alle statuizioni riguardanti la retroattività delle tariffe adottate con i provvedimenti regionali.

Si è costituita la appellata chiedendo una pronunzia di inammissibilità dell’appello e nel merito il rigetto del medesimo con conferma della sentenza appellata.

2. La Sezione è chiamata a pronunziarsi in primo luogo sulla eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla appellata per carenza di legittimazione attiva della amministrazione appellante.

L’ appellata assume che per effetto dell’accertato inadempimento della Regione Abruzzo in ordine agli obblighi assunti con l’accordo sul piano di rientro in data 8 marzo 2007 intervenuto tra il Ministero della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008, è stato nominato un Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione al quale sono state attribuite specifiche competenze che toccano complessivamente il governo della spesa sanitaria e, per quel che riguarda lo specifico settore di appello, la definizione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati e i correlati tetti di spesa.

Con l’effetto che in presenza di un commissario ad acta in capo al quale sono state attribuite tutte le competenze in materia sanitaria la Regione Abruzzo avrebbe perso la legittimazione processuale rispetto ai propri provvedimenti.

3. L’eccezione non merita accoglimento.

Oggetto del giudizio è la deliberazione tariffaria approvata dalla Giunta Regionale finalizzata a dare esecuzione al piano di rientro di cui all’accordo del 6.3.2007 e preventivamente esaminata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che al riguardo hanno dato parere favorevole. La deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.9.2008, nell’individuare le funzioni del commissario ad acta, tra queste ha indicato:”.. la revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla Regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento in coerenza con le linee del piano di rientro”.

Con l’effetto che dal momento che il parere preventivo da parte dei sopradetti Ministeri era stato acquisito favorevolmente, la nomina e le competenze del commissario ad acta non riguardano il provvedimento tariffario impugnato nel giudizio, e, in assenza di un provvedimento di annullamento o revoca del provvedimento tariffario della Giunta da parte del Commissario ad acta che abbia accertato la difformità dal preventivo parere favorevole, non si è determinato lo spostamento in capo al medesimo della competenza e della legittimazione processuale.

Sotto tale profilo deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellata, la successiva deliberazione commissariale n. 3 del 2008 non ha diretta attinenza con la materia tariffaria in esame, essendo stata adottata per risolvere il problema della retrodatazione dei tetti massimi di spesa da assegnare agli operatori privati accreditati nell’anno 2008 in seguito all’annullamento di altra deliberazione regionale diversa da quella oggetto dell’odierno gravame.

Ma anche in disparte le considerazioni di cui sopra, più in generale deve sottolinearsi che la Regione Abruzzo è portatrice di un interesse giuridicamente qualificato alla impugnativa della sentenza emessa dal Tar Abruzzo che ha annullato la delibera di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera, trattandosi di un atto sicuramente incidente sul bilancio della Regione e produttivo di effetti coinvolgenti la Regione sia nei suoi rapporti con il Governo centrale, per il rispetto degli accordi presi per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanità, sia con i propri abitanti, per le prestazioni sanitarie che, in relazione alla determinazione dei tetti di spesa, possono ricevere dal servizio pubblico .

4. Nel merito l’appello della Regione Abruzzo deve essere accolto.

Il primo giudice è partito dal dato normativo rappresentato dall’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi